Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10474 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10474 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 28940-2011 proposto da:
DE CICCO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO IMBARDELLI, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
cantroricorrenti –

Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso la sentenza n. 189/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 05/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

ksu,

udito per il ricorrente l’Avvocato IMBARDELLI che ha

N.R.G.28940/2011

RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di De Cieco Rosa un avviso
di accertamento per l’anno di imposta 2001 con il quale determinava
sinteticamente il reddito a norma dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600. A
fronte di un reddito dichiarato di lire 29.019.000, l’Ufficio accertava che la
contribuente aveva effettuato l’acquisto di un immobile per il prezzo di lire
1.200.000.000.Pertanto l’Ufficio determinava un maggior reddito pari ad un

con applicazione delle corrispondenti maggiori imposte Irpef, addizionali
regionale e comunale, oltre sanzioni.
Contro l’avviso di accertamento De Cieco Rosa proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza del 5.6.2008 lo
accoglieva nel merito.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale di Roma che con sentenza del 5.10.2010 lo accoglieva, riformando la
sentenza appellata e confermando la legittimità dell’atto impugnato. II giudice di
appello riteneva la evidente inadeguatezza delle capacità reddituali della
contribuente in riferimento all’entità dell’investimento effettuato per l’acquisto
dell’immobile; affermava che i fondi messi a disposizione del convivente “non
sono di per sé sufficienti a dimostrare la capacità di acquisto del bene del valore
di un miliardo e 200 milioni di lire”.
Contro la sentenza di appello la contribuente propone ricorso per i seguenti
motivi:1) nullità del sentenza per violazione dell’art.112 cod.proc.civ., in
relazione all’art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., per omessa pronuncia sulla
eccezione di decadenza dell’Amministrazione finanziaria che ha emesso l’avviso
oltre il termine previsto dall’art.43 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, dovendosi
ritenere che i termini per l’accertamento non possono essere prorogati in virtù
del disposto dell’arti° legge n.212 del 2000; 2)violazione e falsa applicazione
degli artt.2697 cod.civ. e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 ; 3) omessa o
insufficiente motivazione ai sensi dell’art.360 n.5 cod.proc.civ. con specifico
riferimento alla mancata valutazione degli atti di liberalità ricevuti dalla
contribuente, provati dalle dichiarazioni rese dal convivente Giuliano Vio, e dalla
relativa documentazione bancaria ( assegni circolari addebitati al convivente
utilizzati per il pagamento del prezzo dell’immobile; 4) omessa motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia relativo al mancato esame del
documento attestate il patito furo dell’autoveicolo, utilizzato quale indice di
capacita contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
1

quinto dell’importo delle spese per incremento patrimoniale (lire 240.000.000)

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo di ricorso evidenzia profili di inammissibilità, atteso che
la ricorrente stessa afferma che nell’atto di costituzione davanti alla
Commissione tributaria regionale non ha espressamente riproposto l’eccezione di
decadenza formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado, ma si è
limitata a richiamare “i motivi che hanno sorretto il ricorso e le memorie
aggiuntive”, in violazione del dovere di specifica riproposizione in appello delle

dall’art.56 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546. In ogni caso questa
Corte, in caso di mancanza di motivazione su questione di diritto ed in presenza
di una statuizione del giudice di merito corretta, è legittimata ad integrare la
motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”. (Sez. 1, Sentenza n.
28663 del 27/12/2013, Rv. 629571),In tal senso si rileva l’infondatezza in diritto
della eccezione di decadenza proposta dalla contribuente. L’arti.° della legge
n.289 del 2002 prevede che i termini per l’accertamento stabiliti dall’art.43
d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 sono prorogati di due anni per i contribuenti che
non si avvalgono della facoltà di definizione dei rapporti tributari prevista dalla
legge stessa. L’art.3 comma 3 della legge n.212 del 2000 ( e non l’art.10 stessa
legge indicato nel motivo di ricorso), secondo cui i termini di decadenza per
l’accertamento delle imposte non possono essere prorogati, ha natura di legge
ordinaria, passibile di essere derogata ad opera di una norma di pari rango,
come avvenuto con l’art.10 legge n.289 del 2002 contenente l’espressa
statuizione che i termini di decadenza sono prorogati” in deroga all’art.3 comma
3 della legge n.212 del 2002 ( in ordine alla natura di legge ordinaria dello
“Statuto dei diritti del contribuente” approvato con la legge n.212 del 2000, Sez.
5, Sentenza n. 8145 del 11/04/2011, Rv. 617695).
2.11 secondo ed il terzo motivo sono fondati sotto il profilo della mancanza o
insufficienza della motivazione. Il giudice di appello ha affermato che le
disponibilità della contribuente e del coniuge (già convivente) non sono sufficienti
a giustificare la capacità di spesa risultante dal pagamento del prezzo di acquisto
dell’immobile ( lire 1.200.000.000) facendo esclusivo riferimento al modesto
valore del ricavato della vendita di quote azionarie ( per euro 5.000). Il giudice
di appello ha omesso ogni motivazione sia in ordine all’esame della
documentazione contabile prodotta dalla contribuente (copia assegni circolari
relativi al pagamento del prezzo ad opera del convivente), sia in ordine alla
valenza o meno della dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà con la quale
Vio Giuliano ha affermato di avere fornito a De Cicca Rosa i mezzi finanziari
necessari per l’acquisto dell’immobile.
2

eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado, stabilito a pena di rinuncia

3. Il quarto motivo è fondato. In riferimento al possesso di autovettura
indicato nell’avviso di accertamento quale indice di capacità contributiva ai sensi
dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, la contribuente ha allegato estratto
del registro del PRA attestante la perdita del possesso del veicolo in data
antecedente all’anno di imposta preso in considerazione con l’atto impositivo. Sul
punto il giudice di merito non ha compiuto alcuna valutazione.
La sentenza deve pertanto essere cassata, in riferimento ai motivi accolti,
con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in

giudizio di rinvio.

P.Q.M.
Rigetta il primo motivo e accoglie i restanti; cassa la sentenza impugnata e
rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria
regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso il 13.4.2016.

diversa composizione. Le spese di questo giudizio saranno regolate all’esito del

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