Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10474 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 03/06/2020), n.10474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36265-2018 R.G. proposto da:

A.M., nella qualità di erede di D.A.R.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 266,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE 80207790587, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

CHIETI, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alla prosecuzione del

giudizio.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Chieti ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., del procedimento con cui A.M., madre del militare D.R.E., ha chiesto la condanna dei Ministeri in epigrafe al pagamento dei benefici previsti in favore di familiari dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, ritenendo pregiudiziale, rispetto ad esso, l’esito del diverso giudizio pendente dinanzi al Giudice amministrativo (Tar del Lazio) ed avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale (leucemia acuta linfoblastica B) ed il pagamento dell’equo indennizzo;

secondo il Tribunale ricorrerebbero le condizioni per la sospensione necessaria del processo, dal momento che la causa in sede amministrativa ha ad oggetto l’accertamento di un presupposto necessario, ancorchè non sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto azionato in sede di giurisdizione ordinaria (id est: dipendenza da causa di servizio della infermità che ha portato al decesso);

per il giudice, dunque, l’accertamento, con efficacia di giudicato, dell’esistenza o meno della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, costituirebbe presupposto logico giuridico dell’azione intrapresa dalla ricorrente;

l’ordinanza del Tribunale di Chieti è stata impugnata con regolamento di competenza, affidato ad un unico ed articolato motivo, da A.M.;

ha depositato memoria il Ministero della Difesa e quello dell’Economie e delle Finanze;

il pubblico ministero ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

si controverte, nella fattispecie, del diritto ai benefici assistenziali riconosciuti ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, ai soggetti “equiparati” alle vittime del dovere. La norma stabilisce: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”;

questa Corte di legittimità (v., ex plurimis, Cass., sez.un., n. 15484 del 2017; Cass., sez. un., n. 759 del 2017; Cass., sez. semplice, n. 9322 del 2018) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi e chiarendo, per quanto più rileva in questa sede, come la previsione normativa delinei una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate (le missioni) in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. n. 9322 cit);

è, dunque, evidente che la questione devoluta al giudice amministrativo, certamente connessa all’accertamento imposto dall’art. 1 cit., comma 564, non si ponga, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità, in senso tecnico giuridico, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non derivando il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, dall’esito del giudizio amministrativo; invero, seppure il TAR riconoscesse la dipendenza della causa di servizio ciò non sarebbe sufficiente ad affermare il diritto azionato dalla ricorrente, occorrendo che quest’ultima (id est: la dipendenza da causa di servizio) sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” (Cass., sez.un., n. 21969 del 2017);

si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza di sospensione, con rimessione delle parti dinanzi a Tribunale di Chieti, per la prosecuzione del giudizio di merito nei termini di legge, cui è pure devoluta la decisione quanto alle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Chieti anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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