Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10473 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BASEFOR BASILICATA – SERVIZI FORMATIVI, con sede in (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avv. Fortunato Antonio e dall’avv. Pedoto Rocco, ed

elettivamente domiciliato in Rena in via di Monte Fiore n. 22 presso

l’avv. Stefano Gattamelata;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 36/2/07, depositata il 20 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata, in cancelleria la seguente relazione:

“Ritenuta sussistente la giurisdizione tributaria sulla presente controversia giusta sentenze n. 24883/08 e n. 28545/08 delle SS.UU. in tema di giudicato implicito;

atteso che le prime due censure del ricorso riguardanti la non rilevata inammissibilita’ dell’appello sono prive di autosufficienza essendo stata omessa la trascrizione delle deduzioni d’appello e dell’impugnazione avversaria per consentire al collegio di verificare la fondatezza della doglianza; la terza censura sulla scritturazione materiale della sentenza e’ inconsistente, perche’ la decisione e’ perfettamente leggibile, intelligibile e sottoscritta dal Presidente estensore; la quarta censura e’ inammissibile perche’ cosi’ come formulata tende ad ottenere un sindacato di merito sulla valutazione della colpevolezza operata dai giudici d’appello;

visto l’art. 375 c.p.c., comma 1.

Propone la decisione in Camera di consiglio con rigetto del ricorso per manifesta infondatezza”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e alle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2200,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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