Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10473 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10473
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
BASEFOR BASILICATA – SERVIZI FORMATIVI, con sede in (OMISSIS),
in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Fortunato Antonio e dall’avv. Pedoto Rocco, ed
elettivamente domiciliato in Rena in via di Monte Fiore n. 22 presso
l’avv. Stefano Gattamelata;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono
domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 36/2/07, depositata il 20 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata, in cancelleria la seguente relazione:
“Ritenuta sussistente la giurisdizione tributaria sulla presente controversia giusta sentenze n. 24883/08 e n. 28545/08 delle SS.UU. in tema di giudicato implicito;
atteso che le prime due censure del ricorso riguardanti la non rilevata inammissibilita’ dell’appello sono prive di autosufficienza essendo stata omessa la trascrizione delle deduzioni d’appello e dell’impugnazione avversaria per consentire al collegio di verificare la fondatezza della doglianza; la terza censura sulla scritturazione materiale della sentenza e’ inconsistente, perche’ la decisione e’ perfettamente leggibile, intelligibile e sottoscritta dal Presidente estensore; la quarta censura e’ inammissibile perche’ cosi’ come formulata tende ad ottenere un sindacato di merito sulla valutazione della colpevolezza operata dai giudici d’appello;
visto l’art. 375 c.p.c., comma 1.
Propone la decisione in Camera di consiglio con rigetto del ricorso per manifesta infondatezza”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e alle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2200,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010