Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10473 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26656-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO PACE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1243/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA;

vista la memoria ex art. 378 c.p.c., prodotta da parte

controricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata la C.T.R. del Piemonte, in sede di rinvio, ha accolto il ricorso del contribuente (ex dirigente ENEL) avverso il diniego di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (fondo PIA, poi FONDENEL) con la stessa aliquota applicata sull’indennità di fine rapporto, piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa), valorizzando, ai fini del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. n. 13642/11, l’attestazione Enel prodotta dal contribuente dalla quale risultavano “i contributi a carico del dirigente e quelli a carico dell’azienda” nonchè “il rendimento derivante dall’impiego di siffatto capitale all’interno dell’azienda”;

2. con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dell’art. 384 c.p.c. e degli artt. 2697 e ss. c.c., per non avere la C.T.R. verificato – alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio n. 29925/11 – l’effettivo impiego sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, limitandosi invece a rilevare il rendimento sulla base della certificazione Enel, priva di valenza probatoria; in subordine, con il secondo motivo lamenta l’omesso esame del fatto decisivo della sussistenza, ed eventuale misura, del rendimento derivante dall’impiego sui mercati finanziari.

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il primo motivo merita accoglimento – con assorbimento del secondo – alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte per cui “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica ai contribuenti che, come nel caso di specie, sono iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale, FONDENEL o PIA, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengono dalla liquidazione del rendimento di polizza, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato dalle Sezioni Unite” (nella sent. n. 13642/11) “il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (Cass. sez. 6-5, n. 1465/17; conf ex multis Cass. sez. 6-5 n. 14860/16 e Cass. sez. 5, nn. 23472/16, 19489/16, 1822018225/16, 2600/16, 5614/15, 17365/14, 3130/14, 23520/12, 14498/12);

5. invero, in plurime fattispecie identiche, o del tutto analoghe, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642/11 implica la necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”, non essendo a tal fine sufficiente il mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato” (in termini, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 720/17);

6. la sentenza impugnata va quindi cassata con (ulteriore) rinvio alla C.T.R. “perchè accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati e effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenza alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17” (v., in termini, Cass. sez. 5 n. 23472/16);

7. resta assorbito anche il motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dal controricorrente (violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63) con riguardo all’affermata inutilizzabilità della perizia di parte, in quanto prodotta dal contribuente solo nel giudizio di rinvio; invero, la perizia stragiudiziale integra una mera allegazione difensiva, non probatoria, liberamente producibile (Cass. S.U. n. 13902/13), e d’altro canto il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio trova temperamento per i documenti che non si siano potuti produrre prima per causa di forza maggiore (Cass. nn. 20535/14, 2739/09) o fatti sopravvenuti (Cass. 19424/15), come il fatto che “la necessità di fornire la prova del rendimento rinveniente dall’investimento sul mercato finanziario delle somme accantonate nel Fondo è scaturita, quale evento sopravvenuto in corso di causa, dall’interpretazione fornita dalle SSUU con la sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011”, tanto più che la contestata produzione documentale non era finalizzata a sostenere domande o eccezioni diverse da quelle dedotte nell’atto introduttivo, essendo causa petendi epetitum rimasti invariati (Cass. n. 720/17 cit.).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dichiarare assorbito il ricorso incidentale.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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