Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10472 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10472
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.F., rappresentato e difeso dall’avv. Calabro’
Salvatore ed elettivamente domiciliato in Roma alla Circonvallazione
Clodia n. 91 presso l’avv. Permisi Sebastiano;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tarpare, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale e’ domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
MINISTERO ECONOMIA;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 153/34/07, depositata il 4 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Greco Antonio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Ritenuto che le censure concernenti le asserite violazioni di legge si concludono con un quesito meramente assertivo e privo dei necessari requisiti di alternativita’ e di sintesi logica giuridica perche’ non consente – in relazione alla descritta fattispecie – l’individuazione di una regola iuris contrapposta a quella sottesa al provvedimento impugnato la cui applicazione porterebbe ad una decisione di segno diverso, per cui il ricorso appare manifestamente inammissibile in entrambi i motivi;
visto l’art. 375 c.p.c., comma 1.
Propone la decisione in Camera di consiglio con declaratoria di inammissibilita’ del ricorso”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e alle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, osservando inoltre, in ordine al secondo motivo, concernente le ragioni dell’asserita impossibilita’ di fornire spiegazioni in sede di verifica, per essere stata la documentazione utile sottoposta a sequestro, che ove la circostanza fosse stata dedotta, la censura avrebbe semmai dovuto essere prospettata sotto il profilo dell’omesso esame;
che pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1200,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010