Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10472 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10472 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 28805-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
1259

OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA;
– intimato –

Nonché da:
OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 20/05/2016

domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,
rappresenta

e

difende

unitamente

che

lo

all’avvocato

FRANCESCA MAZZA giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 112/2010 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 07/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato MAZZA che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
accoglimento incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale,
inammissibilità ricorso incidentale.

contro

N.R.G.28805/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Obiettivo
Lavoro- Agenzia per il lavoro spa, una comunicazione di irregolarità ai
sensi dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 con la quale, rilevato
il tardivo versamento delle ritenute per i mesi di marzo e maggio 2003,
chiedeva il pagamento delle sanzioni per l’importo di euro 208.015.

versamento delle sanzioni in misura ridotta, presentava istanza di
rimborso della somma versata, assumendo l’esistenza di una causa di
forza maggiore e l’assenza di colpevolezza.
A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate, la società
proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo
rigettava con sentenza del 3.7.2008.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale
che con sentenza del 7.7.2010, lo accoglieva parzialmente. Il giudice di
appello, premesso che non ricorreva un’ipotesi di forza maggiore né di
mancanza di colpa, in accoglimento della richiesta subordize di parte
appellante, riteneva sussistenti le condizioni richieste dall’)7′ digs. 18
dicembre 1997 n.472 per il dimezzamento delle sanzioni.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 13
comma primo del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 , in relazione all’art.350
comma 3 n.3 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza
delle condizioni di impossibilità di versamento previste dall’art.7 comma 4
cligs. 18 dicembre 1997 n.472; 2) insufficiente motivazione circa un fatto
decisivo e controverso, ai sensi dell’art.360 comma primo n.5
:vv1/4 cci2.
cod.proc.civ., nella parteril giudice di appello ha ritenuto “breve ” o
“minimo” il ritardo nel versamento effettuato dopo quattro mesi.
La società Obiettivo Lavoro spa resiste con controricorso; propone
ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 6 comma quinto e 5
d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 , in relazione all’art.360 comma primo n.3
cod.proc.civ., nella parte in cui i giudici di appello hanno escluso la
sussistenza di una causa di forza maggiore e l’assenza di colpevolezza.

La società, effettuato il pagamento allo scadere del termine per il

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso al ricorso
incidentale.
Con successiva memoria la società controricorrente ribadisce
l’infondatezza dei motivi del ricorso principale anche a seguito delle
modifiche normative introdotte dal cligs. n.158 del 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Sotto la

introduce nel giudizio di legittimità una richiesta di apprezzamento
alternativo delle circostanze fattuali che hanno determinato il competente
giudice di merito a ritenere la “sproporzione” della sanzione irrogata
rispetto alla violazione commessa, con conseguente applicazione del
dimezzamento della sanzione previsto dall’art.7 comma 4 d.lgs. 18
dicembre 1997 n.472 .
2.11 secondo motivo è inammissibile poiché la censura concretamente
articolata non evidenzia un vizio di insufficiente motivazione ma un
differente apprezzamento in fatto circa la rilevanza dei complessivi
ritardi nei versamenti dovuti, reputati modesti dal giudice di merito.
3. Il ricorso incidentale è ugualmente inammissibile. Il
controricorrente deduce il vizio di violazione di legge, con riguardo agli
artt.5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, mentre articola censure con
le quali richiede a questa Corte di modificare il giudizio di fatto espresso
dal competente giudice di merito, che ha escluso la ricorrenza di una
causa di forza maggiore e la mancanza dell’elemento psicologico della
colpa, quali cause di inapplicabilità totale delle sanzioni.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa le spese.
Così deciso il 13.4.2016.

prospettazione del vizio di violazione di legge, la ricorrente in realtà

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