Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10471 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20772-2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 902/2008 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 1.7.2008, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. – della quale riconosceva la responsabilità condannandola, in via equitativa, al pagamento della somma di Euro 50 – avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di P.A., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la responsabilità della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia a lei da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel Distribuzione.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del decreto legislativo 16.3.1999, n. 79 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che la s.p.a. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; che l’Enel non può ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.

Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).

Pertanto la s.p.a. GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c. poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti, non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..

Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione, poichè non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dell’altro e la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Sulla base di quanto sopra detto va, quindi, rigettata la domanda.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, va rigettata la domanda proposta.

Sussistono giusti motivi (segnatamente l’eccezionalità e vastità dell’evento e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici) per compensare, tra le parti, le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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