Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10471 del 03/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 03/06/2020), n.10471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24456-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;
– ricorrente –
contro
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO GATTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 465/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 14/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte di appello di Messina rigettava l’appello dell’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di B.F. ai benefici contributivi derivanti dalla esposizione qualificata all’amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, e successive modificazioni, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio le cui spese erano poste carico dell’Istituto;
avverso la sentenza propone ricorso l’INPS sulla base di unico motivo;
resiste con controricorso B.F.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte di appello esaminato il motivo di gravame con cui l’Istituto chiedeva la riforma del capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento di Euro 950,00 a titolo di spese di CTU;
secondo l’ente, la decisione di primo grado, a tale riguardo resa, era da ritenersi errata in quanto la CTU, il cui esito il Tribunale aveva utilizzato ai fini della decisione, era stata espletata in altro giudizio sicchè nulla occorreva provvedere in merito alle spese;
il motivo è infondato;
vero è che l’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello afferente alla regolamentazione delle spese integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. ed è palese, dalla lettura della sentenza impugnata, che la decisione non abbia correttamente individuato quanto ad essa interamente devoluto con l’atto d’appello, il cui contenuto, nel rispetto degli oneri di specificità, è stato riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità;
tuttavia, diversamente da quanto denunciato dall’INPS, risulta dagli atti di causa, direttamente esaminabili da questa Corte, che la consulenza tecnica posta a fondamento del decisum è stata disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado (cfr. ordinanza del Tribunale del 20.5.2014 e relazione dell’ing. D.B.D. del 13.5.2015) sicchè la diversa indicazione contenuta nella sentenza di primo grado integra, all’evidenza, un mero refuso, con ogni conseguenza in termini di corretta statuizione delle spese di CTU a carico dell’INPS;
vale rammentare che, secondo l’orientamento di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass. nn. rr. 13609 del 2015; 23989 del 2014; 21257 del 2014; 28663 del 2013; 15112 del 2013; 11659 del 2012; 2313 del 2010), alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, è consentito alla Corte di cassazione di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione posta con il motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto;
l’esposto principio soccorre nel caso di specie dove, per la natura del vizio dedotto, è permesso alla Corte, quale giudice del fatto processuale, l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito;
sulla base delle argomentazioni svolte il ricorso va rigettato con le spese liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020