Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10470 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8606-2014 proposto da:

BANCA NAZIONALE LAVORO SPA, Società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento del Socio Unico BNL PARIBAS SA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 54,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GARRITANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDO CORVINO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del curatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA LA VIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO

SCALA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa. CRISTIANO MAGDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1) Il Tribunale di Napoli, con decreto del 5.3.014, pronunciando sull’opposizione L.Fall., ex art. 98, proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del (OMISSIS) s.r.l. dei crediti derivanti dai rapporti bancari intrattenuti con la società poi fallita, ha accolto la domanda unicamente in relazione al credito di Euro 9.460,68 (in tal misura determinato dal ctu, previa esclusione di spese, commissioni ed interessi superiori a quelli legali) scaturente dal contratto di conto corrente n. (OMISSIS), stipulato per iscritto ed avente data certa anteriore al fallimento, mentre l’ha respinta per i crediti pretesi a titolo di saldo debitore dei conti contraddistinti dai nn. (OMISSIS), attesa la nullità- per difetto di forma scritta ad substantiam – dei corrispondenti contratti bancari.

In particolare, per ciò che nella presente sede rileva, il tribunale., ha escluso che potessero trovare applicazione nella specie la L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, la direttiva CICR del 4.3.03 e le istruzioni della Banca d’Italia del 24.7.03, rilevando che non v’era prova che i contratti relativi ai tre conti fossero collegati a quello di conto corrente e fossero stati posti in essere in esecuzione delle previsioni in quest’ultimo contenute; ha inoltre osservato che difettava anche la prova – neppure allegata- della anteriorità della stipula dei predetti contratti al Fallimento.

2) BNL s.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c..

4) BNL ha depositato memoria.

5) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, degli artt. 1341, 1342 e 1362, c.c., nonchè vizio di motivazione, sostiene che il contratto esibito per il conto corrente n. (OMISSIS), prevedendo le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio, era utile e sufficiente a ritenere provati anche gli altri rapporti regolati sul conto, per i quali non v’era necessità di specifica pattuizione per iscritto.

5.1) Col secondo deduce, in subordine, che le schede integrali del conto da essa prodotte erano sufficienti a provare l’ammontare dei crediti insinuati.

6) Il primo motivo è inammissibile.

BNL si è limitata a riprodurre alcune clausole del documento contrattuale prodotto ed a richiamare il principio giurisprudenziale (Cass. nn. 14470/05, 19941/06) secondo il quale non è necessario che il contratto di affidamento sia stipulato per iscritto nel caso in cui risulti applicabile la deroga a tale requisito – prevista nelle disposizioni adottate dal CICR e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 117 t.u.l.b (e, anteriormente, L. n. 154 del 1992, ex art. 3) – per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, ma non ha tenuto conto che, nel caso di specie, il giudice del merito ha escluso che il principio potesse trovare applicazione per un duplice ordine di ragioni di fatto (e non di diritto): in primo luogo perchè il contratto di conto corrente non riportava le specifiche condizioni, nè le modalità, di svolgimento dei distinti servizi bancari regolati sui c/c nn. (OMISSIS); in secondo luogo perchè non v’era prova che i contratti relativi a quei conti avessero data certa anteriore al fallimento.

Il motivo non investe in alcun modo la seconda delle predette rationes decidendi, e tanto basterebbe a dichiarare inammissibile la doglianza, posto che la sua eventuale fondatezza non potrebbe condurre all’annullamento della statuizione impugnata, che resterebbe sorretta dalla ragione non censurata.

Va aggiunto che la ricorrente non ha specificato quale sia il fatto decisivo, oggetto di contraddittorio fra le parti ed ignorato dal giudice del merito, che, ove esaminato, avrebbe condotto ad accertare che i contratti di cui si discute fossero disciplinati da quello di conto corrente (circostanza, questa, che, nel caso esaminato da Cass. n. 14470/05, era invece incontroversa): difetta, infatti, persino l’allegazione dell’effettiva natura di tali contratti, sicchè deve escludersi la loro pacifica riconducibilità a quelli di affidamento, usualmente regolati in c/c (ciò che la banca, nella memoria, sembra dare per scontato, senza però chiarire da quali elementi dovrebbe essere ricavato tale dato e senza spiegare perchè gli estratti del conto ordinario non siano inclusivi degli addebiti relativi alle anticipazioni non andate a buon fine) o agli altri servizi richiamati nell’unico documento contrattuale prodotto da BNL.

3.1) Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Infatti, come correttamente ritenuto dal tribunale, la banca non può limitarsi a fornire la prova della mera sussistenza e dell’ammontare di un credito nascente da un contratto che richiede la forma scritta ad substantion (cfr. da ultimo Cass. n. 17080/016).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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