Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10470 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12731/2013 R.G. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso da se medesimo ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via

Cassiodoro n. 1/A.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Avverso l’ordinanza n. 44/47/12 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 22 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ordinanza n. 44/47/12 del 22 novembre 2012 – facente seguito alla sentenza n. 480/47/11 del 26 luglio 2011 pronunciata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 7 – la Commissione tributaria del Lazio dichiara inammissibile l’istanza di A.M. volta all’ottemperanza del giudicato derivante dalla sentenza n. 457/47/07 della stessa Commissione.

2. Per quanto qui d’interesse, l’ordinanza rilevava che la richiesta di ottemperanza appariva “superata” dall’esecuzione della sentenza da parte dell’Ufficio finanziario, avvenuta mediante lo sgravio del carico iscritto a ruolo, nessuna altra incombenza gravando su detto Ufficio, dacchè il rimborso delle somme a favore del contribuente doveva essere effettuato dall’agente della riscossione.

3. Per la cassazione di tale ordinanza ricorre per cassazione A.M., articolando un unico motivo; alcuna attività processuale svolge l’Agenzia delle Entrate, sebbene ritualmente evocata in lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con unico motivo di ricorso, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ad avviso del ricorrente, la gravata ordinanza ha illegittimamente – peraltro, in difetto di adeguata motivazione e senza instaurare contraddittorio sul punto – ritenuto l’inammissibilità della richiesta di ottemperanza, dopo che, con la sentenza n. 480/47/11 della stessa CTR erano stati adottati i provvedimenti per l’esecuzione del giudicato, con la nomina di un commissario ad acta per compiere le attività necessarie al pagamento delle somme in favore del ricorrente.

Più in particolare, l’ordinanza, con il valutare idonea, ai fini dell’esecuzione del giudicato di condanna al rimborso di somme, la mera attività di sgravio del carico iscritto a ruolo, esorbita dalle finalità meramente ordinatorie ascritte al provvedimento regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 8, traducendosi, in sostanza, in una non consentita revisione della sentenza emessa in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale invece l’istanza del contribuente era stata accolta.

5. Il motivo è fondato e va accolto.

5.1. A mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 8, la commissione tributaria adita “eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente (ossia quelli adottati con la sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza) e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza”.

Detta ordinanza assolve una funzione tipicamente ordinatoria e consiste in una presa d’atto della concreta realizzazione delle disposizioni attuative impartite con la sentenza pronunciata (ai sensi della citata norma, comma 7) sull’istanza di ottemperanza e, per conseguenza, nella declaratoria di chiusura del procedimento.

Dall’operato inquadramento, discendono due corollari.

5.2. Il primo è che laddove (e nella parte in cui) l’ordinanza in parola trascenda il contenuto soltanto ordinatorio ad essa attribuito dalla legge per assumere statuizioni di tenere decisorio, deve ritenersi ammissibile nei confronti di essa il rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 21/02/2005, n. 3435; Cass. 28/06/2017, n. 16086; Cass. 14/11/2018, n. 29300).

5.3. Il secondo è che la stessa ordinanza non può in alcun modo incidere su quanto statuito dalla sentenza deputata – D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7 – ad apprezzare l’ammissibilità e fondatezza dell’istanza di ottemperanza.

Ed invero, quest’ultimo provvedimento (che della sentenza ha non solo la veste formale, per positiva qualificazione, ma altresì la natura sostanziale) può essere impugnato esclusivamente con ricorso per cassazione (ma stavolta in virtù della espressa previsione del citato art. 70, comma 10, ed unicamente per violazione di legge), sicchè esso non può essere modificato dal giudice che lo ha emesso con un successivo provvedimento, in qualsiasi forma pronunciato (Cass. 13/11/2006, n. 24196; Cass. 06/07/2012, n. 11352).

6. Tanto premesso, rileva questa Corte come l’ordinanza de qua, onde pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente, abbia considerato eseguito il giudicato invocato in ottemperanza mediante l’operato sgravio del carico iscritto a ruolo.

In tal guisa opinando, essa è però incorsa in un duplice errore.

Per un verso, formulando un giudizio di conformità tra il decisum dedotto in ottemperanza e la sua esecuzione, è andata oltre i limiti a siffatto provvedimento riservati, per natura e per funzione.

In secondo luogo, si è posta in contrasto con il dictum della sentenza emessa ai sensi del citato art. 70, comma 7, con la quale la stessa sul rilievo che “pur essendo stato emanato dall’Ufficio provvedimento di sgravio” non era “ancora intervenuto l’effettivo rimborso” dell’importo oggetto della condanna da attuare, aveva nominato commissario ad acta affinchè curasse il pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3,548,98, oltre interessi.

7. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

 

 

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