Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10470 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 03/06/2020), n.10470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23720/2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Fucino n. 6,

presso lo studio dell’avv.to FRANCA MONTIROLI che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 367/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.L. citava M.L. in qualità di amministratore del condominio sito in (OMISSIS), denominato (OMISSIS), per ottenere, in relazione ad alcuni lavori di rifacimento del tetto condominiale, la condanna al rimborso della parte di quota millesimale versata e non effettivamente spesa per la differenza tra spesa preventivata e spesa effettivamente sostenuta, nonchè il 36% della somma versata all’amministratore a titolo di mancato godimento della detrazione fiscale.

L’attore esponeva che nell’assemblea condominiale del 18 marzo 2006 era stato approvato il bilancio consuntivo relativo ai suddetti lavori. L’importo iniziale previsto era di Euro 270.167 poi ridotti a Euro 250.000, sicchè a seguito del calcolo delle quote relative a ciascun condomino, gli era stata addebitata la quota di Euro 6547,43 che aveva interamente versato. Successivamente l’amministratore era stato sostituito da N.S. e l’ingegner F.B. di (OMISSIS) aveva accertato, su mandato dei condomini, che le opere ammontavano ad Euro 83.878 e l’amministratore aveva esibito in assemblea una fattura per Euro 90.000, dichiarando di aver effettuato ulteriori pagamenti senza emissione di fattura per un importo presunto di Euro 112.000.

L’attore, infine, esponeva che l’amministratore non aveva prodotto la denuncia fiscale ed i relativi bonifici bancari per usufruire della detrazione del 36%, e, dunque, chiedeva la condanna del convenuto nel senso sopra indicato.

2. Il Tribunale di Avezzano rigettava la richiesta di risarcimento del danno per il pagamento dell’importo maggiore rispetto a quello spettante, mentre condannava l’amministratore al rimborso in favore dell’attore della somma relativa alla detrazione del 36% e, dunque, al pagamento della somma di Euro 2357.

3. M.L. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello rigettava il gravame. Sotto il profilo del vizio processuale, l’appellante lamentava di non aver ricevuto la comunicazione del rinvio dell’udienza del 18 luglio 2013, avvenuto ai sensi dell’art. 309 c.p.c. e di non essere comparso alla successiva udienza del 17 settembre 2013, all’esito della quale il giudice aveva dato lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

Il giudice dell’appello affermava che nel verbale di udienza era riportata la dicitura avviso a mezzo PEC, dunque, in assenza di altra certificazione cartacea, la comunicazione ex art. 309 c.p.c., era stata effettuata, tanto che il difensore dell’attore era comparso alla successiva udienza del 17 settembre 2013.

La certificazione della cancelleria aveva valore di atto pubblico ex art. 2700 c.c..

In ogni caso, la mancata comunicazione da parte del cancelliere nel giudizio di primo grado del provvedimento di rinvio d’ufficio dell’udienza non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere-dovere del giudice di decidere nel merito, previo compimento dell’attività istruttoria impedita in primo grado dalla suddetta irregolarità.

La Corte d’Appello rigettava anche il secondo motivo di impugnazione relativo al rimborso del 36% delle somme spese per i lavori condominiali di straordinaria amministrazione per non aver provveduto l’amministratore al pagamento mediante bonifici come previsto dalla L. n. 449 del 1997 e dal D.M. n. 41 del 1998.

Infatti, secondo la Corte d’Appello, in base alla normativa citata ai fini del rimborso era sufficiente la certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio.

5. M.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

6. La parte intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 1708, 1135 c.c. e del D.M. n. 41 del 1998, art. 1, comma 3 e art. 4, per avere il giudice non specificato il potere conferito all’amministratore dal contratto di mandato in relazione ai lavori straordinari da effettuarsi nel complesso condominiale come rilevato già nel corso del giudizio di merito.

Il ricorrente evidenzia che, in mancanza di un mandato specifico all’amministratore, è la parte che deve attivarsi personalmente al fine di ottenere il rimborso o la detrazione fiscale. Nella specie non era stato conferito alcun mandato all’amministratore e non vi era stata richiesta di rilasciare la documentazione necessaria al fine di procedere anche autonomamente alla detrazione fiscale. Solo in tal caso si sarebbe potuta ravvisare una responsabilità in capo all’amministratore per omissione.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che nella sentenza d’appello impugnata non è chiarito quali siano gli elementi in relazione quali il giudice abbia tratto il proprio convincimento e dunque ritiene che ciò concretizzerebbe un’omessa motivazione, non essendo indicate le circostanze per le quali l’amministratore avrebbe dovuto adempiere agli obblighi previsti. La motivazione infatti si fonda su un generico richiamo alla possibilità di utilizzare la certificazione dell’amministratore del condominio, ma senza specificare modalità termine e condizioni per ritenere valida la certificazione. Non si è tenuto conto della circostanza ostativa rappresentata dal non corretto pagamento, secondo le modalità di legge, che avrebbe comunque impedito di ottenere la detrazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il fatto che il giudice dell’appello non ha tenuto conto delle modalità di pagamento dei lavori, in particolare che non era stato effettuato alcun bonifico bancario e che tale modalità di pagamento è necessaria anche per ottenere la detrazione dei lavori condominiali e, dunque, non poteva esserci alcuna certificazione dell’amministratore del condominio.

4. Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso è stato spedito dall’Ufficiale giudiziario per la notifica con raccomandata del 28 settembre 2015, ma non è stato depositato in atti l’avviso di ricevimento della suddetta raccomandata, come risulta dall’elenco degli atti depositati e dalla certificazione della cancelleria che non vi è stato alcun successivo deposito.

La parte intimata non si è costituita e, pertanto, non ha sanato il difetto di prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso.

4.1 Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (ex plurimis Sez. 6-2, Ord. n. 18361 del 2018, Sez. 5, Sent. n. 26108 del 2015, Sez. 3, Sent. n. 14780 del 2014).

Deve, dunque, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA