Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1047 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16158-2017 proposto da:

COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato SERGIO D’ALFONSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

BUFALINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/1/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Coop Centro Italia soc. coop. presentava opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., eccependo in via riconvenzionale l’esistenza di un proprio controcredito di superiore entità al fine di paralizzare la pretesa creditoria della curatela;

il Tribunale di Siena, con sentenza n. 222/2015, una volta preso atto che il medesimo Tribunale in precedenza aveva respinto l’opposizione allo stato passivo presentata da Coop Centro Italia soc. coop. al fine di veder ammesso al passivo della procedura il proprio credito, previa compensazione delle reciproche poste debitorie, rigettava l’opposizione, ritenendola inammissibile perchè fondata su motivi già coperti da giudicato, e confermava il decreto ingiuntivo già emesso;

2. la Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 10 gennaio 2017, osservava che la speciale compensazione prevista dall’art. 56 L.Fall. costituisce una particolare ipotesi di compensazione legale, con esclusione soltanto del requisito dell’esigibilità dei crediti nei confronti del fallito, e non può operare quando il credito addotto in compensazione sia contestato per esistenza e ammontare;

ciò posto, la Corte distrettuale rilevava che nella fattispecie in esame il preteso controcredito oggetto dell’eccezione riconvenzionale di compensazione era stato contestato dalla curatela appellata, difettando così i presupposti per disporre l’invocata compensazione legale, e, di conseguenza, respingeva l’appello presentato da Coop Centro Italia soc. coop., con assorbimento di ogni ulteriore questione;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Coop Centro Italia soc. coop. prospettando due motivi di doglianza;

Coop Centro Italia soc. coop., a seguito dell’ordinanza di questa Corte depositata in data 25 novembre 2019, ha provveduto a rinnovare la notifica del ricorso introduttivo al fallimento (OMISSIS) s.r.l., che ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 56 L.Fall. e dell’art. 1243 c.c., in quanto la speciale disciplina prevista dalla norma fallimentare risulterebbe applicabile anche all’ipotesi di compensazione giudiziale; la norma fallimentare infatti richiederebbe per la sua operatività la sola anteriorità al fallimento del fatto genetico del credito opposto, ammettendo invece che l’accertamento giudiziale relativo alla liquidità sopravvenga in seguito;

5. il motivo è manifestamente fondato;

è ben vero, come ricorda la Corte distrettuale all’interno della decisione impugnata, che ai fini dell’operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall’art. 56 L.Fall., non occorre che i secondi presentino il requisito dell’esigibilità (in quanto, ai sensi del precedente art. 55 L.Fall. e dell’art. 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento), ma è necessario che essi abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità richiesti in generale dall’art. 1243 c.c. (v. Cass. 27441/2014);

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte questi requisiti, seppur indispensabili, debbono però sussistere al momento della pronuncia;

pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 56 L.Fall. è necessaria l’anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l’effetto compensativo si produce;

di conseguenza le esigenze poste a base della norma in parola, volta a sottrarre il creditore in bonis alla falcidia fallimentare evitandogli la partecipazione al concorso e consentendogli, per l’effetto, di sottrarsi all’iniquità dell’integrale pagamento del proprio debito a fronte della soddisfazione delle sue ragioni in moneta fallimentare, giustificano l’ammissibilità nel fallimento non solo della compensazione legale, ma anche di quella giudiziale, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell’art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (si vedano in questo senso Cass., Sez. U., 775/1999, Cass. 9013/2003, Cass. 15779/2004, Cass. 10025/2010, Cass. 18195/2010, Cass. 14418/2013, Cass. 24046/2015);

6. la Corte territoriale ha ritenuto che l’accertata impossibilità di applicare il disposto dell’art. 56 L.Fall. alla fattispecie in esame avesse carattere assorbente di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti;

una simile statuizione comporta l’impossibilità di esaminare il secondo mezzo, con cui il ricorrente ha denunciato l’assenza di una motivazione, in conseguenza dell’interpretazione preclusiva data dalla Corte territoriale all’art. 56 L.Fall., in merito alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e reiterati in appello;

in vero nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013, Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007);

7. la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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