Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1047 del 17/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 17/01/2018, (ud. 04/10/2017, dep.17/01/2018),  n. 1047

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, perchè proposto oltre il termine breve d’impugnazione.

2. La Corte territoriale riteneva valida la notificazione della sentenza di primo grado all’INPS, effettuata nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, e priva di rilievo l’indicazione come procuratore, nella relata di notifica, di persona diversa da quella risultante dall’intestazione della sentenza, coincidente con quella costituita in lite spendendo idonea e conforme procura.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, al quale resiste, con controricorso, C.F..

4. Il ricorso all’esame, avverso sentenza di appello notificata all’INPS l’8 giugno 2012, tempestivamente consegnato, all’agente notificante, in data 3 agosto 2012, è ammissibile.

5. La tempestività della proposizione dell’impugnazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata, come nella specie, nel termine perentorio di legge (cfr. Corte Cost. n. 477 del 2002, secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario; v. Cass. Sez.U, n. 7607/2010 e successive conformi).

6. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., comma 1, artt. 285,325 e 326 c.p.c., art. 327 c.p.c., comma 1, l’INPS assume che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto valida, agli effetti del decorso del termine breve d’impugnazione, la prima notificazione della sentenza di primo grado all’Istituto, in data 19 febbraio 2010, effettuata a procuratore diverso rispetto a quello costituitosi nel giudizio di primo grado, in luogo della seconda notificazione, correttamente effettuata al procuratore dell’INPS, costituitosi in primo grado, avvocato Minicucci Massimiliano (in data 31 marzo 2010), con conseguente tempestività del gravame proposto.

7. Il ricorso è fondato.

8. La sentenza di primo grado è stata notificata, una prima volta, all’INPS, nel domicilio eletto – la sede INPS di (OMISSIS), in (OMISSIS) – presso l’avvocato Ilaria Raffanti e non presso l’avvocato costituito, Massimiliano Minicucci, regolarmente indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata, e tale notifica era, dunque, carente dell’indicazione del procuratore costituito presso il quale era domiciliato l’Istituto di previdenza in primo grado.

9. Pur volendo valorizzare la notifica, comunque eseguita, presso la sede dell’INPS, va ribadita l’inidoneità della notifica eseguita direttamente all’Istituto presso la sede provinciale – e non al difensore costituito – a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., in relazione agli artt. 285 e 170 c.p.c..

10. Invero, la sola identità del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante processuale, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre gravame (v., fra le altre, Cass. n. 1753/2016).

11. In definitiva, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per l’esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

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