Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1047 del 17/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 1047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 765-2015 proposto da:

D.R., A.G., A.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO ZAMPAGLIONE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di TORREGROTTA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO BRAGAGLIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO CARELLA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 350/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, del

24/04/2014 depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza 12 maggio 2014, in accoglimento del gravame del Comune di Torregrotta avverso l’impugnata sentenza della stessa città, giudicando sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di un terreno, di proprietà di D.R., A.G. e A.F., utilizzato per la realizzazione di opere di ristrutturazione della rete fogniaria, lo ha determinato sulla base del valore agricolo, avendolo considerato urbanisticamente come agricolo, anzichè come edificabile, ricadendo in zona E nel PdF del medesimo Comune già prima dell’imposizione del vincolo espopriativo.

Avverso questa sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposto il Comune di Torregrotta.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2043 c.c. e il secondo vizio di motivazione, per avere determinato il danno omettendo di considerare il valore effettivo del bene, cioè le sue caratteristiche concrete, la sua ubicazione in posizione strategica e altamente urbanizzata.

I motivi sono manifestamente fondati. La sentenza impugnata si è discostata dal principio di diritto secondo cui l’unico criterio utilizzabile, anche per i suoli inedificabili, è quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo, senza che il proprietario abbia l’onere di dimostrare che il fondo è suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, rispecchiante possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, perchè altrimenti si introdurrebbe un inammissibile fattore di correzione del criterio del valore di mercato, con l’effetto indiretto di ripristinare l’applicazione di astratti e imprecisati valori agricoli (v. Cass. n. 18434/2013).

La diversa interpretazione (v., tra le tante, Cass. n. 21386/2011, n. 10280/2010) richiamata dalla corte messinese, si spiegava, in passato, in un contesto normativo in cui la giurisprudenza aveva tentato di temperare gli effetti derivanti dall’applicazione ai beni inedificabili dei valori agricoli medi, anche ai fini risarcitori (nella vigenza della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16), concedendo ai privati la possibilità di dimostrare le potenzialità di sfruttamento ulteriori e diverse o intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, agruturismo ecc.), a condizione che non si tenesse conto in alcun modo degli indici di valutazione attinenti al concetto di edificabilità di fatto.

Tuttavia, a seguito del mutamento del quadro normativo, indotto dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost. n. 348 e 349/2007, n. 181/2011), oggi, tutte le aree espropriate (in modo legittimo o illegittimo) devono essere valutate in relazione al loro concreto valore di mercato, non svolgendo più la destinazione urbanistica (e, quindi, la tradizionale bipartizione dei suoli inedificabili e non) una funzione discriminatoria nella scelta di non più vigenti criteri estimativi differenziati (in passato individuati, per i beni edificabili, nel D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992 e, per quelli agricoli, nella L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16).

Al giudice di merito spetta, oggi, il compito di accertare, d’ufficio, il valore di mercato del bene, cioè il giusto prezzo presumibile in una libera contrattazione di compravendita (L. n. 2359 del 1865, art. 39); nè può escludersi la rilevanza, ai fini estimativi, della potenzialità edificatoria dei beni agricoli, quando (e nei limiti in cui) un’edificazione sia consentita dalla normativa edilizia vigente; resta esclusa soltanto la possibilità di riconoscere valore alle opere realizzate o realizzabili abusivamente.

In conclusione, risulta che il bene sia stato stimato dai giudici di merito non in base al valore di mercato, ma ad un astratto e imprecisato valore agricolo.

I ricorrenti hanno depositato una memoria adesiva alla predetta relazione che il Collegio condivide.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA