Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10469 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7949-2014 proposto da:

INTESA SANPAOLO – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARCO DALLA

VERITA’;

– ricorrente –

contro

L.P., nella sua qualità di curatore del (OMISSIS) S.P.A.

– P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 15

presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO FREZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1647/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1) La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto da Intesa San Poalo s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto la domanda L.Fall., ex art. 67, comma 2, avanzata contro la banca dal (OMISSIS) s.p.a.

2) La sentenza, pubblicata il 25.10.2013, è stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo – con il quale è stata denunciata l’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., – cui il (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

3) Dopo la notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., la Banca ha rinunciato al ricorso.

4) La rinuncia è stata accettata dal Fallimento controricorrente.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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