Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10468 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10468
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19191-2009 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10,
presso lo studio dell’avvocato MINZI MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato IANNONE LEONARDO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 61/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del
7.11.08, depositata il 29/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari il 7.11.2008 e depositata il 29.1.2009 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso Decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo li descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..
Il ricorrente denuncia, con tre motivi, violazioni di norme di diritto e vizi di motivazione.
Sotto il primo profilo i motivi non si concludono, nè contengono, i prescritti quesiti di diritto, non consentendo, pertanto, alla Corte di Legittimità di enunciare il o i principii di diritto che risolvano il caso concreto.
Sotto il profilo, poi, del vizio di motivazione, pur non essendo necessario la proposizione di un quesito di diritto, difetta, sia con riferimento alla sua enunciazione, sia con riferimento alla illustrazione dei motivi, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
A tal fine deve, infatti, rilevarsi che il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata; sicchè, non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; Cass. 22.2.2008 n. 4646; Cass. 25.2.2008 n. 4719).
Deve, inoltre, sottolinearsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, dopo la riforma, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40).
Nella specie, tali requisiti difettano. Per quel che attiene, poi,al supposto travisamento del risultato della prova, enunciato nel primo motivo, il ricorrente, nella illustrazione del motivo da atto di un supposto travisamento del fatto, censurabile con il mezzo di impugnazione della revocazione.
Da ultimo, deve rilevarsi che la norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d) con la quale è stato abrogato l’art. 366 – bis c.p.c., si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge citata, vale a dire dal 4.7.2009.
Nella specie, la sentenza impugnata in questa sede è stata pubblicata il 29.1.2009, nella vigenza, pertanto, del D.Lgs. n. 40 del 2006; con la conseguente applicabilità della norma dell’art. 366 – bis c.p.c.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010