Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10468 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12651/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Coop Lombardia Società Cooperativa (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia n. 6082/35/2014, depositata il 21 novembre 2014, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La contribuente cooperativa richiedeva un rimborso IRPEG per l’anno di imposta 1988, sollecitando la richiesta originaria il 20 gennaio 2004 ed impugnando infine il silenzio rifiuto con ricorso del 12 luglio 2010 che trovava apprezzamento dal giudice di prossimità, salvo che per il riconoscimento degli interessi da rivalutazione monetaria.

L’impugnazione dell’Ufficio era rigettata, donde ricorre l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, convertito in L. n. 248 del 2006, anche in combinato disposto art. 1283 c.c., nella sostanza limitando l’oggetto della domanda alla non debenza dei soli interessi anatocistici, ferma restando la somma capitale restituita.

Afferma il patrono erariale che l’art. 1283 c.c., condizioni il maturare di interessi anatocistici solo a partire da una domanda giudiziale e che la novella del 2006 abbia escluso ogni interesse sugli interessi maturati sul rimborso di tributi.

In materia analoga è già intervenuta di recente questa Corte, statuendo che In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, (conv. in L. n. 248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d’imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall’art. 1283 c.c., continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. Ne deriva che il discrimine temporale per detto periodo va identificato nella domanda di rimborso dell’imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva accordato gli interessi anatocistici fino al 4 luglio 2006, in quanto la domanda di rimborso, pur riguardante l’annualità di imposta 1992, era stata proposta nel 2010) (cfr. Cass. V, n. 31122 del 2019).

Risulta incontroverso in atti che la domanda giudiziale per la restituzione dell’indebito del 1988 sia stata presentata impugnando il silenzio rifiuto nel 2010. Prima di tale data, mancando ogni azione giudiziale, non potevano maturare interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., mentre al momento della domanda (2010) era già in vigore la novella che escludeva l’anatocismo sugli interessi per restituzione di tributi non dovuti.

Sicchè il motivo è fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al merito perchè provveda al ricalcolo degli eventuali interessi dovuti in base alla domanda originaria di rimborso, come esperita in via giudiziale con ricorso del 12 luglio 2010.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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