Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10467 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/04/2017), n. 10467
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4057-2015 proposto da:
R.A., S.A. e SC.VI., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato TRIOLO
VINCENZO, unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO e ANTONIETTA
CORETTI;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 5/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
L’Avverso l’esecuzione proposta dagli attuali ricorrenti, sulla
base della sentenza che aveva riconosciuto il loro diritto
all’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola, l’INPS
proponeva opposizione, accolta dal giudice di primo grado con
conseguente declaratoria di nullità dei precetti e inammissibilità delle
procedure esecutive;
2. la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame svolto dagli attuali ricorrenti;
3. il ricorso per cassazione avverso tale sentenza è affidato a due motivi: per violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.,
sulla valenza di titolo esecutivo della sentenza, omesso esame di un
fatto decisivo sul requisito di liquidità del credito posto in
esecuzione; violazione dell’art. 2909 c.c. ed erronea e illogica motivazione per avere ritenuto formato il giudicato;
4. l’INPS ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. il Collegio deve rilevare d’ufficio che l’appello degli
attuali ricorrenti non avrebbe potuto essere proposto, in guanto la
sentenza di primo grado era stata resa nel regime dell’art. 616 c.p.c.,
introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14;
7. nella vigenza di quel regime (rimodificato solo dalla L. n. 69 del 2009)
la sentenza pronunciata in primo grado sull’opposizione all’esecuzione
era detta inimpugnabile, con previsione che operava anche per le
sentenze rese secondo il rito di cui all’art. 618 – bis c.p.c., comma 1, e che comportava, per applicazione dell’art. 111 Cost.,
la soggezione della sentenza al solo rimedio del ricorso straordinario
per cassazione, analogamente al regime da sempre previsto per le
opposizioni esecutive ex art. 617 c.p.c. (in proposito, da ultimo e fra
le tante, Cass. n. 22857 del 2016, nn. 16079, 15888 e 15887 del 2015);
8. sull’ammissibilità dell’appello non vi è stata pronuncia
espressa della sentenza impugnata e non si è formato giudicato interno
e, pertanto, il rilievo che l’appello non avrebbe potuto proporsi e la
conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di appello, a norma
dell’art. 382 c.p.c.,
comma 3, non trovano ostacoli, trattandosi di rilevare ex officio che
la sentenza di primo grado, in ragione dell’inammissibilità
dell’appello, era passata in cosa giudicata (si rinvia all’ampia
disamina dell’infondatezza della prospettazione del giudicato implicito,
anche alla luce di Cass. sez. un. n. 24883 del 200, svolta da Cass. n. 2361 del 2010, seguita da Cass. n. 25209 e, da ultimo, da Cass. n. 674 del 2016);
9. la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè l’appello non poteva essere proposto;
10. in conseguenza della disposta cassazione della sentenza
d’appello resta ferma la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni
di accoglimento delle opposizioni;
11. La cassazione senza rinvio impone di provvedere sulle spese
del giudizio di gravame, che si compensano in ragione della definizione
in rito del giudizio;
12. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
13. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata
senza rinvio perchè l’appello non poteva proporsi; compensa le spese
del giudizio dì appello; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro
1.100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso
forfetario del 15 per cento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 – quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento,
a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,
comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017