Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10466 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1390/2013 proposto da:

Sipael S.r.l. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna

n. 40, presso l’avvocato Lipani Damiano, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4,

presso l’avvocato De Matteis Ferdinando Maria, rappresentata e

difesa dall’avvocato Radice Marco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2206/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIORGIO MAZZONE, con delega

verbale avv. Lipani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FERDINANDO MARIA DE

MATTEIS, con delega verbale avv. Radice, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

FRANCESCA che ha concluso per l’improcedibilità o inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta dalla s.r.l. Sipael nei confronti della s.p.a. Unicredit ed avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia del recesso dal contratto di “interest rate swap” (OMISSIS) concluso il 24/4/2002, eseguito con raccomandata del 4/5/2004.

In via consequenziale il Tribunale ha condannato la banca a pagare la somma di Euro 15.709,33 pari alle somme indebitamente trattenute dalla banca dopo il recesso.

Investita dell’impugnazione da parte di Unicredit, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la pronuncia di primo grado ritenendo che la natura aleatoria del contratto e l’interpretazione della clausola contrattuale relativa al recesso non potessero che condurre a ritenere il recesso stesso previsto esclusivamente per il contratto normativo e non per i singoli contratti. La clausola si riferisce espressamente ad una facoltà di recesso connessa ad un rapporto a tempo indeterminato, quale è indubitabilmente il contratto normativo. Inoltre il comma 3 della clausola in esame stabilisce espressamente che il recesso esercitato non fa venir meno l’efficacia dei singoli contratti di swap stipulati anteriormente.

Infine, il recesso negoziale applicabile ai singoli contratti ne escluderebbe radicalmente la natura aleatoria in quanto ciascuna delle parti potrebbe sciogliersi dal contratto nel caso in cui i tassi parametro assumessero un andamento sfavorevole per ciascuna delle parti.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Sipael affidato a 5 motivi.

Ha resistito con controricorso, accompagnato da memoria l’Unicredit.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1362 e ss c.c., in ordine all’errata esclusione dell’efficacia del recesso per i singoli contratti di swap.

Al riguardo viene in particolare contestato che il terzo comma dell’art. 12 del contratto normativo sia compatibile soltanto con il recesso dal contratto predetto dal momento che la previsione negoziale si limita a chiarire che le disposizioni dell’accordo normativo si applicano alle singole operazioni esecutive dei contratti di swap purchè di data anteriore a quella del recesso.

Si aggiunge che il contratto normativo contiene solo condizioni di carattere generale per cui il recesso sarebbe improduttivo di effetti. In presenza di una clausola dubbia pertanto la Corte d’Appello di Milano ha dato un’interpretazione che rende la norma priva di effetti. La censura è formulata anche ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1373 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che consentire la facoltà di recesso anche per i singoli contratti li priverebbe della natura aleatoria. Osserva la parte ricorrente che nessuna norma impedisce che si fissi una clausola di recesso per un contratto aleatorio. Peraltro la stessa banca ha richiesto in sede di rinegoziazione del primo contratto di swap stipulato tra le parti, il pagamento degli oneri rinvenienti dall’estinzione anticipata, ed ha espressamente dichiarato di non aver dato seguito alla richiesta di recesso della società perchè non erano stati pagati tali oneri così ritenendo legittimo il recesso in questione.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1322 e 1418 c.c., sul rilievo dell’invalidità del contratto di interest rate swap perchè non sostenuto da un regolamento d’interessi meritevole di tutela.

Nel quarto motivo viene dedotta la nullità del contratto quadro per violazione degli obblighi informativi imposti dall’art. 21 T.U.F..

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione in ordine alla affermata inammissibilità della produzione del documento di cui al n. 7 dell’indice foliario del fascicolo di parte, avente ad oggetto l’estratto conto degli addebiti operati da Unicredit sul conto corrente della ricorrente. La produzione era pienamente ammissibile ed avrebbe consentito l’esame dell’appello incidentale dal momento che il documento poteva esser prodotto solo con l’appello.

Il primo e il secondo motivo da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi devono essere dichiarati inammissibili in quanto rivolti a censurare nel merito il processo ermeneutico che ha portato il giudice d’appello ad escludere l’applicabilità della clausola del recesso ai singoli ordini di acquisto. Al riguardo è consolidato l’orientamento di questa Corte nel ritenere che: ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato,(…) In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto la interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra. (Cass. 4178 del 2007). Nella specie la censura propone un’interpretazione sostitutiva a quella incensurabilmente e con motivazione del tutto adeguata svolta dal giudice di appello.

Il terzo e quarto motivo devono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi volti a dedurre ancorchè sotto profili diversi la nullità del contratto. Le censure sono, tuttavia, inammissibili, perchè non risulta nè dedotto nè allegato dalla parte ricorrente che sia stata posta in discussione la validità del contratto normativo nè sotto il profilo della meritevolezza nè sotto quello relativo alla violazione degli obblighi informativi nè sotto alcun altro versante nel giudizio di merito ed in particolare in quello d’appello.

L’esame del quinto motivo è assorbito dall’inammissibilità degli altri. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 4000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA