Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10466 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6615/2014 R.G. proposto da:

Abbigliamento T.A. e M. s.n.c. in persona del legale

rappresentante T.M., con l’avv. prof. Francesco Tesauro

nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rita Gradara, in

Roma al Largo Somalia, n. 67;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – Milano n. 103/43/2013, depositata il 9 settembre 2013,

non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente conduce negozio di abbigliamento in un paese della provincia pavese, dove era attinta da avviso di accertamento per l’anno 2006, basato sulle dichiarazioni che dimostravano reiterata conduzione in perdita a fronte di ricavi costanti. Il regime di contabilità semplificata affrancava l’Ufficio dal contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo inattendibili le risultanze ed inducendo la il reddito sulla media di ricarico del settore merceologico nel territorio di riferimento.

Investita dalla parte contribuente, con distinti ricorsi della società e dei soci (questi ultimi con ricorso collettivo), la CTP ne accoglieva le doglianze, ritenendo fondati i profili di merito relativi alla situazione particolare dei soci, che nel periodo di riferimento non avevano potuto assicurare il consueto apporto lavorativo.

Il giudice del gravame apprezzava invece le ragioni dell’Ufficio, argomentando sull’assunto che il ricavo si fosse mantenuto costante nel triennio, anche in assenza dei due soci, aliunde impegnati, e richiamando le disposizioni sulle procedure degli accertamenti a tavolino per le imprese soggette a contabilità semplificata ed al regime delle presunzioni che ne stanno alla base.

Spicca ricorso per cassazione la parte contribuente, affidandosi a sette motivi di doglianza, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza, la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Vengono proposti sette motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59. Nella sostanza, controvertendosi di accertamento nei confronti di una società di persone, il giudizio doveva estendersi a tutti i soci e contestualmente svolgersi.

Al proposito, questa Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n. 7789) Tale che tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. S.U. n. 3830 del 2010, Cass. n. 3789 del 2018).

2. La predetta facoltà di riunione o integrazione del contraddittorio non è stata esercitata nemmeno nel corso del secondo grado, come denunciato con il secondo motivo del ricorso.

Il secondo grado di giudizio si è svolto quindi a contraddittorio non integro. I primi due motivi sono quindi fondati ed assorbenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara la nullità del giudizio di appello e rinvia alla CTR per la Lombardia – Milano, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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