Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10466 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28414/2015 proposto da:

STUDIO 60 IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13,

presso lo studio dell’avvocato POLITANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSELLA ZOFREA;

– ricorrente –

contro

TURISMO SPORT E BENESSERE SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 72,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CIAGLIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENZO GRASSI;

– controricorrente –

e contro

TOUR SRL, C.G., D.S.C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1975/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Raniero Valle, con delega orale

dell’Avvocato Rosella Zofrea, difensore della

ricorrente, che si è riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato Renzo Grassi, difensore della resistente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con contratto preliminare concluso in data 12.5.2000, la Studio Immobiliare s.r.l. promise di vendere alla società Europa Cauzioni s.p.a. alcuni appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Arcidosso, avente una superficie di mq 672,100. Per l’acquisto di detti terreni, la Società Europa Cauzioni costituì la Società Agricola Forestale Focaioni s.r.l., che concluse il contratto definitivo di compravendita.

L’Agricola Forestale s.r.l., assumendo che il terreno compravenduto fosse gravato da servitù di passaggio ed occupato illegittimamente da C.G. e D.S.C.P., in qualità di affittuari della società venditrice, agì nei loro confronti, innanzi al Tribunale di Grosseto, per chiedere il risarcimento dei danni nella misura di pari a Lire 200.000.000; la società attrice lamentò l’esistenza di servitù non dichiarate e l’occupazione sine titulo dei terreni traferiti con l’atto di vendita ovvero la declaratoria di accertamento dell’inesistenza di alcun contratto di locazione tra la Studio Immobiliare 60 ed i signori C. e D.S..

1.1. Si costituì la società Studio Immobiliare 60 s.r.l. ed eccepì che la servitù risultava dall’atto di provenienza ed era stata regolarmente trascritta, così come era noto alla società attrice che il fondo era abusivamente occupato.

Chiese, quindi, il rigetto della domanda ed agì, in via riconvenzionale, per ottenere l’integrale pagamento del prezzo pattuito, sostenendo che esso non fosse stato integralmente versato.

1.2. C.G. e D.S.C.P. rimasero contumaci.

1.3. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 20.8.2012, accolse la domanda subordinata ed accertò che non esisteva alcun vincolo di locazione tra la società attrice e gli occupanti dei terreni, C.G. e D.S.C.P., che furono condannati al rilascio.

1.4. Propose appello la Studio Immobiliare 60 s.r.l., deducendo l’erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto alla quietanza efficacia probatoria di confessione stragiudiziale.

1.5. Si instaurò regolarmente il contraddittorio con la costituzione della Tour s.r.l., succeduta alla Agricola Forestale Focaione s.r.l., mentre C. e D.S. rimasero contumaci.

1.6. La Corte d’appello di Milano, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., del 3.12.2014, rigettò l’appello.

Affermò che la domanda di simulazione del prezzo costituisse domanda nuova e, in ogni caso, che fosse infondata, in quanto la dichiarazione del pagamento del prezzo contenuta nell’atto notarile costituiva confessione stragiudiziale, impugnabile solo per errore di fatto o violenza.

Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, ritenne irrilevante il giudicato penale relativo all’assoluzione dei legali rappresentanti della Forestale Focaione s.r.l.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la studio 60 Immobiliare s.r.l. sulla base di cinque motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso la società Turismo Sport e Benessere s.p.a., che, in prossimità dell’udienza, ha depositato memorie illustrative.

2.2. C. e D.S. sono rimasti intimati.

2.3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Celentano, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la domanda di simulazione della quietanza sarebbe stata proposta in sede di comparsa di costituzione, contenente domanda riconvenzionale di adempimento, poi mutata in domanda di risoluzione, oltre ad essere stata ribadita nei successivi atti difensivi; essa, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, non costituirebbe domanda nuova, inammissibile in appello, perchè non introdurrebbe un nuovo petitum e causa petendi.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 1218,1417,1463,2697,2724, 2726 e 2732 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta l’erroneità della decisione della corte d’appello per aver ritenuto che la dichiarazione di quietanza contenuta nell’atto notarile costituisse confessione stragiudiziale. Richiama i principi in materia di onere della prova in relazione alla domanda di inadempimento, che graverebbero sul compratore, non essendo sufficiente la dichiarazione unilaterale di quietanza quale prova del pagamento del prezzo, tanto più che, nel caso di specie, si tratterebbe di dichiarazione simulata in quanto il prezzo stabilito nel definitivo sarebbe superiore rispetto a quello indicato nel preliminare. Contesta il valore confessorio alla quietanza, perchè si tratterebbe di una quietanza di comodo, in quanto il pagamento sarebbe dovuto avvenire in epoca successiva al rogito, sulla base di accordi tra le parti, sicchè, in assenza dell’animus confitenti, la corte di merito avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale in caso di illiceità dell’accordo o in presenza di un principio di prova scritta. Nella specie, il principio di prova scritto sarebbe costituito dalla differenza di prezzo tra preliminare e definitivo, circostanza che troverebbe conferma nel giudicato penale di assoluzione dal reato di truffa dei legali rappresentanti della società Forestale Focaione s.r.l. poichè, secondo la motivazione della sentenza, il fatto contestato costituirebbe un illecito civile.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 1427,2732,2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fosse la prova dell’errore di fatto o della violenza, atti a invalidare la confessione, mentre la prova sarebbe stata fornita attraverso le dichiarazioni testimoniali, da cui si evincerebbe che il prezzo non sarebbe stato interamente pagato, perchè la restante somma sarebbe stata corrisposta in seguito all’ottenimento del mutuo.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame su un “punto” decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla sentenza di assoluzione dal reato di truffa dei legali rappresentanti della società Forestale Focaione s.r.l., nella quale si affermerebbe che non fu versato l’intero prezzo, in quanto il mutuo venne erogato.

5. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza (Cassazione civile sez. un., 22/09/2014, n. 19888; Cassazione civile sez. II, 19/05/2015, n. 10202).

La corte di merito ha correttamente ritenuto che la quietanza circa l’avvenuto pagamento del prezzo, contenuta nell’atto notarile, costituiva confessione stragiudiziale e che non fosse stato allegato nè l’errore di fatto, nè la violenza al fine della revoca ex art. 2732 c.c.. Il venditore non aveva infatti dedotto che la non rispondenza al vero della dichiarazione di quietanza dipendesse dall’erronea rappresentazione o percezione del fatto confessato o dalla coartazione della sua volontà, ma dalla consapevolezza dell’avveramento di un fatto – l’ottenimento del mutuo- che, invece, non era stato ottenuto dal compratore.

Il ricorso non coglie la ratio decidendi e si diffonde in un’alternativa ricostruzione delle vicende contrattuali e delle prove orali e documentali, inammissibili in sede di legittimità.

Nè era ammissibile la prova per testi relativa alla simulazione della quietanza, così come quella per presunzioni; vi osta, infatti, l’art. 2726 c.c., che, estendendo al pagamento il divieto sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c., vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento (ex multis Cassazione civile sez. II, 31/08/2015, n. 17329).

A tal fine, non può costituire prova scritta nè il contratto preliminare, nel quale, a dire del ricorrente, venne indicato un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito nel contratto definitivo, in quanto è il contratto definitivo a costituire l’unica fonte dei diritti (Cass., Sez. II, 05/06/2012 n. 9063, Cass. Civ. Sez. II, 11/07/2007). In definitiva la sottoscrizione di un contratto in esecuzione dell’obbligo assunto con il preliminare determina la perdita di efficacia di tutte le clausole, diritti ed obblighi originariamente previsti dalle parti in ordine al futuro negozio. Il contratto definitivo diventa così l’unica fonte della disciplina che regola il negozio concluso e ciascuna parte non può opporre all’altra diritti ed obblighi discendenti dal contratto preliminare e non riprodotti o diversamente disciplinati dal contratto definitivo. Solo laddove sia stato espressamente previsto, le clausole del preliminare possono mantenere la loro efficacia. In tal caso, la parte che intende far valere la sopravvivenza di queste clausole ha l’onere di provare l’esistenza di un accordo in tal senso, accordo che può risultare dallo stesso contratto definitivo o da un atto separato purchè contestuale ad esso.

Parimenti, non costituisce prova scritta della simulazione della quietanza la sentenza penale di assoluzione dei legali rappresentanti della Forestale Focaione s.r.l. dal reato di truffa.

In disparte la carenza di specificità del ricorso, per omessa allegazione o trascrizione della sentenza penale, l’assoluzione dal reato di truffa non implica l’automatico accertamento dei presupposti necessari per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale. Non basta, infatti, che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, n. 18918).

Nella specie, l’accertamento dell’assenza di artifizi e raggiri, e, conseguentemente, dell’insussistenza del reato di truffa in capo ai legali rappresentanti della Forestale Focaione s.r.l. non costituisce prova nel giudizio civile della sussistenza del rilascio di una quietanza di comodo.

Sotto tale profilo, non ricorre il vizio di motivazione, avendo il giudice di merito esaminato i riflessi del giudicato penale nel giudizio civile.

L’infondatezza nel merito del ricorso rende inammissibile, per carenza di interesse, il primo motivo, con cui si denuncia l’inammissibilità della domanda di simulazione perchè tardivamente proposta in appello.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, qualora la motivazione della sentenza impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di esse all’impugnazione rende ultronea la verifica di ogni ulteriore censura perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cassazione civile sez. lav., 10/02/2017, n. 3633; Cass. Civ., sez. LL, del 04/03/2016, n. 4293).

6.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la corte d’appello condannato lo Studio Immobiliare 60 s.r.l. alle spese del giudizio di primo grado nonostante la reciproca soccombenza delle parti.

6.1. Il motivo è inammissibile.

La corte di merito ha correttamente rigettato il motivo d’appello, con cui era stato dedotto l’erronea regolamentazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado, osservando che, non solo gli attori erano vittoriosi in relazione alla domanda di rilascio dei terreni illegittimamente occupati, ma la società convenuta era risultata soccombente in relazione alla spiegata riconvenzionale.

Non vi è stata, pertanto, violazione del principio espresso dall’art. 91 c.p.c., in virtù del quale soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cassazione civile sez. VI, 11/12/2017, n. 29604).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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