Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10465 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2578/2012 proposto da:

Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier n. 43,

presso l’avvocato Romano Giovanni, rappresentato e difeso

dall’avvocato Miniero Sergio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in persona del

curatore Dott. L.N., elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Morosini n. 12, presso l’avvocato Striani Erminio, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3999/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del Fallimento

S.p.a..

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3999/2010, depositata il 29 novembre 2010, con la quale il giudice di seconde cure, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha condannato l’ente al pagamento, a favore del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., della somma di Euro 237.952,09, per lavori eseguiti dall’impresa a favore del Comune. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

2. La sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di lite tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia, come nel caso di una transazione intercorsa tra i contendenti tale da eliminare ogni ragione di contrasto tra gli stessi, comporta la necessità della declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr., ex plurimis, Cass. 08/11/2007, n. 23289; Cass. 20/03/2009, n. 6909; Cass. 09/06/2016, n. 11813).

3. Nel caso concreto, le parti del giudizio hanno concordemente rappresentato, con istanza in data 7 febbraio 2017, che tra le stesse è intervenuto un bonario componimento della lite, sicchè è venuto meno l’interesse dei contendenti alla pronuncia sul ricorso, che va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. 11/06/2004, n. 11176; Cass. 24/06/2005, n. 15365; Cass. 06/07/2005, n. 14250).

4. Concorrono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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