Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10465 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17037/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

F.M., in proprio e quale legale rappresentante della

ditta “La Torretta di F.M. & C. s.n.c.”, con gli

avvocati Marica Bruni, Lisa Amoriello, nel domicilio eletto presso

lo studio dell’avv. Francesco Americo, in Roma alla via Cosseria, n.

2;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Toscana n. 59/21/2011, depositata il 19 maggio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente conduce attività di ristorazione – pizzeria in periferia di (OMISSIS) ed era attinto da verifica della Direzione provinciale del lavoro su segnalazione pervenuta alla G.d.F. emergendo – per quanto qui interessa – l’omesso versamento di contributi previdenziali per tre dipendenti assunte in modo irregolare. Su queste risultanze ispettive i militari elevavano PVC per omesso versamento del dovuto come sostituto di imposta delle due dipendenti, con ripresa a tassazione ai fini IRPEF per gli anni di imposta 1999, 2000, 2001, 2002. Contestava gli assunti accertati la parte contribuente, affermando che le due dipendenti giammai avrebbero potuto essere nella sostanza impiegate a tempo pieno, essendo il locale aperto solo di sera ed essendo state coinvolte solo occasionalmente nelle pulizie in orario di chiusura. I distinti avvisi di accertamento venivano impugnati avanti alla CTP che li riuniva e accoglieva, riconoscendo che nelle more del giudizio erano stati superati gli accertamenti dell’amministrazione giuslavoristica su cui si basavano le riprese a tassazione e quelle contributivo previdenziali. Ed infatti, il giudice del lavoro aveva accertato una differenza retributiva pari a meno di un quarantesimo del richiesto, mentre -parallelamente- la cartella esattoriale emessa sul ruolo dell’INPS era stata annullata per difetto di prova. Sull’appello dell’Ufficio e nella contumacia del contribuente la CTR confermava il giudizio di primo grado, donde spicca ricorso per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi di doglianza, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Vengono proposti due motivi di ricorso.

0. Occorre esaminare in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla difesa privata. La gravata sentenza è stata depositata il 19 maggio 2011, non notificata e quindi soggetta al termine lungo di impugnazione, in allora pari ad un anno e 46 giorni, mentre il ricorso è stato portato alla notifica il 1 luglio 2013, oltre due anni dal deposito. Sennonchè, oltre al termine lungo ordinario, dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 opera la sospensione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, con proroga di diritto al primo giorno non festivo qualora il termine cada di sabato (cfr. Cass. V, n. 23589 del 2016, cfr., altresì, recentemente, Cass. V, n. 10252/2020, in motivazione, specialmente pag. 3 e 4, ove affronta altresì il tema del rapporto fra sospensione legale e sospensione feriale). L’eccezione è quindi infondata ed il ricorso procedibile.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23 e 37, nella sostanza lamentando che il giudice di prime cure, seguito dal giudice di appello, abbia giudicato sull’erroneo presupposto del passaggio in giudicato delle sentenze del giudice del lavoro e della cognizione della cartella previdenziale, dove sarebbero stati accertati i medesimi fatti posti anche a fondamento della pretesa tributaria, negandone il fondamento. La sentenza gravata sarebbe affetta, quindi, da erronea applicazione della disciplina sugli “effetti riflessi del giudicato esterno”.

Sennonchè dalla lettura della sua motivazione, segnatamente il secondo ed il terzo capoverso, il giudice dell’appello afferma la sentenza di primo grado motivata sud autonomi apprezzamenti, senza debiti concettuali verso la sentenza del giudice del lavoro, smentendo così le affermazioni dell’Ufficio.

Non si fa quindi ipotesi di giudicato riflesso, donde il motivo è infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione, lamentando che siano state riprese e consolidate le argomentazioni del primo giudice fondate sulle collegate pronunce giuslavoristiche e previdenziali.

Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n. 14815 del 2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107 del 2015; Cass. n. 5209 del 2018; Cass. n. 17403 del 2018; Cass. n. 21978 del 2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022 del 2017).

Sennonchè, come risulta dalla gravata sentenza e non smentito dal ricorso per cassazione, il thema decidentum dell’appello era proprio l’effetto presso la CTP delle sentenze sulle controversie collegate, non il merito della questione. Ed in relazione a queste doglianze la CTR ha fornito adeguata motivazione, escludendo siasi applicato l’effetto riflesso del giudicato esterno, peraltro non ancora maturato.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte contribuente, che liquida in Euro duemilatrecento/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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