Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10465 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. II, 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. Bursese Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R. (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avv. Passanisi Alfredo ed elettivamente domiciliato presso lo

studio degli avv.ti Pasanisi in Taranto, corso Umberto n. 129, giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

S.N. (OMISSIS);

N.M.D.;

– intimati –

e nei confronti di;

G.I.;

– intimata –

nonchè sul ricorso incidentale (iscritto al n.r.g. 30235/05)

proposto da:

G.I. ((OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avv.

Pasanisi Alfredo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli

avv.ti Pasanisi in Taranto, corso Umberto n. 129, giusta procura

speciale in calce al ricorso incidentale.

– ricorrente incidentale –

contro

S.N.;

N.M.D.;

– intimati –

e nei confronti di:

D.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2005 della Corte di Appello di Lecce –

sezione distaccata di Taranto, pubblicata il 6/05/05;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine, per il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi S.N. e N.M.D., con atto notificato nell’ottobre 1985, citarono innanzi al Tribunale di Taranto D.R. e G.I. chiedendo che venisse risolto il contratto con il quale questi ultimi avevano venduto ad essi esponenti un appartamento in uno stabile di via (OMISSIS) o, in subordine, affinchè fosse ridotto il prezzo che assumevano esser stato pattuito in L. 11.600.000 di cui L. 7 milioni già pagati in contanti e L. 4.600.000 mediante rilascio di titoli cambiali; a sostegno della domanda posero il fatto che il Condominio di detto stabile aveva affermato che parte dei locali venduti – vale a dire un terrazzo ed una veranda- avrebbero fatto parte delle cose comuni; i convenuti, costituendosi, negarono la ricorrenza dell’evizione e produssero titoli cambiari per L. 2.200.000 che i compratori non avevano inteso onorare, chiedendo che costoro fossero condannati al saldo del prezzo; chiamato in causa il Condominio e intervenuto in giudizio M.F. – condomino del medesimo stabile, che così aveva inteso agire ad adjuvandum la posizione dell’ente di gestione- questi negarono la fondatezza delle domande e svolsero a loro volta richieste in via di riconvenzione.

Il Tribunale di Taranto, pronunziando sentenza n. 543/2004, accolse le domande subordinate delle parti attrici, riducendo il prezzo di vendita di L. 2.500.000 e respinse quelle riconvenzionali; in particolare giudicò che il prezzo di vendita fosse quello indicato nel contratto definitivo – pari a L. 7 milioni, interamente quietanzati- e non quello di L. 11.600.000 indicato in un contratto preliminare intervenuto tra la N. ed il D., così che il possesso di titoli cambiari in originale da parte dei convenuti non poteva essere interpretato come indice sicuro della pattuizione di un prezzo maggiore, in parte ancora non saldato, impedendo altresì che il credito rappresentato da detti titoli potesse essere scomputato dalla maggior somma da restituire. La Corte di Appello di Lecce, nella sua sezione distaccata di Taranto, adita dai D. – G., accolse il gravame – pur riconoscendo che il prezzo da valutare era quello esposto nel contratto definitivo – e dispose che venisse detratto l’importo di L. 2.200.000 (limitatamente al rapporto tra lo S., emittente dei titoli, ed il D., beneficiario dei medesimi) dal credito per la restituzione di parte del prezzo, confermando nel resto la gravata decisione e regolando di conseguenza le spese. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il D., sulla base di quattro motivi, notificando il gravame agli S. – N. – che non hanno svolto difese- ed alla G. che invece ha proposto autonomo ricorso, del tutto adesivo a quello del D., titolandolo in via incidentale e notificandolo alle altre parti che, anche in questo caso, non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c.; dato il contenuto del tutto analogo dei due mezzi, l’esame della Corte sarà unico.

1 – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 115 e 167 c.p.c., nonchè vizio di motivazione sul punto ex art. 360 c.p.c., n. 5” sostenendo che costituiva circostanza pacifica tra le parti che il prezzo concordato per la vendita fosse quello di L. 11.600.000 e non quello minore esposto nel preliminare, così che l’indicazione del secondo non poteva che essere simulata; la decisione della Corte d’appello dunque avrebbe violato la costante interpretazione giurisprudenziale in merito al valore assertivo di una circostanza da attribuire alla non contestazione della medesima.

1/a – Il motivo è inammissibile in quanto i ricorrenti sono carenti di interesse a far valere una simulazione sul prezzo di vendita – che oltretutto costituirebbe domanda nuova- al fine di vedersi riconosciuta la medesima differenza – tra il valore delle cambiali rilasciate e la diminuzione del prezzo, operata dal Tribunale- di quella effettivamente operata dalla Corte distrettuale.

2 – Con il secondo motivo viene contestata la “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 e nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 336 c.p.c., all’art. 342 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c.” assumendosi che la Corte distrettuale, pur accertando l’erroneità della sentenza di primo grado nel capo in cui aveva negato la compensazione tra credito portato dalle cambiali e quello derivante dalla riduzione del prezzo, non avrebbe però accolto la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate – vale a dire l’intero importo di L. 2.500.000, pari a Euro 1.291,19 – , sul presupposto che sarebbe mancata sul punto, una specifica impugnazione, non considerando dunque che la richiesta restituzione sarebbe stata una conseguenza della riforma parziale della sentenza di primo grado, à sensi dell’art. 336 c.p.c.; con ulteriore articolazione del medesimo motivo deducono che la Corte territoriale non avrebbe considerato che comunque la domanda delle restituzioni di quanto pagato per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado – per una somma di Euro 6.1975,37 – era stata avanzata in sede di precisazione delle conclusioni.

2/a – Il motivo affronta il punto delle “restituzioni” sotto due diverse prospettive: con la prima deduce un vizio di motivazione e di violazione delle norme che presidiano l’effetto estensivo interno dell’impugnazione in relazione alla compensazione – in senso tecnico, avendo la Corte territoriale negato la dipendenza sinallagmatica tra la dazione dei titoli e la restituzione del prezzo in esecuzione della quanti minoris-;

con l’altro fa valere la richiesta di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza. Il mezzo non è fondato sotto nessuno dei due aspetti.

2/b – Invero la Corte di appello, pur disconoscendo che la consegna dei titoli fosse da mettere in relazione al prezzo – che era stato interamente quietanzato nel rogito- ha tuttavia operato la compensazione tra remittente dei titoli e il beneficiario , con effetto estensivo anche per i rispettivi consorti in lite – e sul punto non v’è censura- dunque riconoscendo la debenza dell’importo di L. 2.500.000 che, utilizzato ai fini della compensazione, non poteva essere restituito per l’intero;” 2/c – Per quanto concerne l’importo di Euro 6.197,37 va osservato che dalla lettura delle conclusioni riportate analiticamente dalla sentenza di secondo grado non emerge che parti allora appellanti – oggi ricorrenti- avessero evidenziato di aver pagato somme in esecuzione della sentenza prima della proposizione dell’appello , impedendo quindi alla Corte di valutare se la domanda di restituzioni avrebbe potuto essere proposta con il gravame ; in ogni caso poi parti ricorrenti avrebbero dovuto specificare quanta parte dell’importo sopra specificato fosse da imputare a spese legali, quanto a sorte capitale e quanto ad interessi.

3 – Con il terzo mezzo 1 ricorrenti si dolgono della “violazione ed omessa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 e nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 336 c.p.c. Ed agli artt. 91 e 92 c.p.c.” in quanto il giudice del merito avrebbe respinto il motivo di gravame con cui si chiedeva la rideterminazione delle spese di lite,senza considerare però che essa sarebbe stata una conseguenza inevitabile della parziale riforma della sentenza di primo grado; lamentano poi i ricorrenti la violazione dei limiti di tariffa in quanto il credito controverso sarebbe stato determinato dalla differenza ancora dovuta (Euro 150,00), operata la compensazione.

4 – Con il connesso quarto motivo viene fatta valere la “violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 91 e 92 “avendo la Corte distrettuale condannato gli esponenti al pagamento delle spese del grado, pure in presenza di riforma parziale.

4/a – I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione logica, sono infondati in quanto, da un lato, la parziale riforma della sentenza di primo grado non comporta necessariamente la rideterminazione della quantificazione delle spese del primo grado – che oltretutto non sono state richiamate nel ricorso, in violazione del criterio dell’autosufficienza del medesimo- dovendosi operare, da parte del giudice dell’appello, una valutandone globale delle stesse; dall’altro la lamentata corrispondenza tra il valore della causa e la liquidazione delle spese non è stata minimamente motivata (e comunque i ricorrenti hanno omesso di considerare che, per gli onorari, lo scaglione minimo di tariffa stabilito con D.M. n. 127 del 2004 parte da Euro 5.200,00; quanto poi ai diritti non è stata specificata l’attività prestata dal procuratore avversario).

5 – Non vi è luogo per una statuizione sulle spese, non essendosi costituite le parti intimate, sostanzialmente vittoriose.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge entrambi i ricorsi, previa loro riunione, e dichiara non ripetibili le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA