Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10465 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28793/2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA

GIARDINI;

– ricorrente –

contro

M.I.A., rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE

RESTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1977/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, R.S. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Vigevano, M.I.A., per chiedere che fosse trasferita coattivamente, ex art. 2932 c.c., la proprietà di un terreno edificabile, previo accertamento dell’inadempimento della convenuta.

1.2. Si costituì la M. per resistere alla domanda ed eccepì l’inadempimento dell’attore.

1.3. Il Tribunale di Vigevano accolse la domanda del R..

1.4. La Corte d’appello di Milano, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 7.5.2015, accolse l’appello proposto dalla M. e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda del R..

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il R. sulla base di sette motivi ed ha chiesto altresì, in caso di riforma della sentenza d’appello, l’accoglimento dell’appello incidentale, con cui era stata chiesta la riduzione del saldo del prezzo.

2.1. Ha resistito con controricorso M.I.A..

2.2. In data 17.10.2017, R.S., con atto sottoscritto anche dal suo difensore, ha rinunciato al ricorso; l’atto è stato sottoscritto per adesione dalla M. e dal suo difensore.

2.3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Celentano, ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.

1.1. Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.

1.2. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).

1.3. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese, del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).

1.4. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

1.5. Nella specie, l’atto di rinuncia del R.S. è stato sottoscritto per adesione dalla M. e dal suo difensore.

1.6. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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