Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10465 del 02/05/2018

Cassazione civile, sez. VI, 02/05/2018, (ud. 13/02/2018, dep.02/05/2018),  n. 10465

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

P.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 88/2017, notificata il 21 luglio 2017, con la quale è stato accolto l’appello proposto da H.A. avverso la decisione n. 672/2013 del Tribunale di Bolzano, con la quale il medesimo era stato condannato al pagamento della somma di Euro 500,00 mensili a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore M.;

l’intimato non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con i tre motivi di ricorso di ricorso la istante denuncia la violazione e falsa applicazione, degli artt. 297,305,307 e 281 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

lamenta la ricorrente che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto tempestiva la riassunzione del giudizio di secondo grado – sospeso con ordinanza del 12 febbraio 2014, in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la querela di falso proposta dalla P. nei confronti di un documento rilevante per il giudizio in corso, concernente la determinazione del contributo al mantenimento del figlio M. – sebbene la sentenza che definiva il giudizio di falso fosse stata notificata dall’ H. il 14 gennaio 2016, e fosse quindi passata in giudicato il 14 marzo 2016, mentre la riassunzione era stata effettuata solo il 3 luglio 2016;

la Corte territoriale, anzichè rilevare tale palese violazione del disposto dell’art. 297 c.p.c., a tenore del quale la riassunzione del giudizio sospeso va operata entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio che ha dato luogo alla sospensione, avrebbe, per contro, erroneamente ritenuto che l’efficacia probatoria della notifica PEC della sentenza che definiva il giudizio di falso (avvenuta il 14 gennaio 2016) sarebbe stata smentita dall’attestazione della cancelleria, ex art. 124 disp. att. c.p.c., secondo la quale tale decisione sarebbe passata in giudicato solo il 13 giugno 2016, sicchè la riassunzione del processo principale, avvenuta il 3 luglio 2016, sarebbe tempestiva;

l’efficacia della notifica PEC della sentenza sulla querela di falso, ai fini della determinazione del passaggio in giudicato della stessa, si desumerebbe, peraltro, da una attenta analisi degli elementi risultanti dalla stessa relata, che avrebbero comunque potuto essere integrati dalla Corte d’appello d’ufficio, ai sensi dell’art. 281 c.p.c.;

Ritenuto che:

affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo – anche ai fini del rispetto del termine per la riassunzione di cui all’art. 297 c.p.c. – è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass., 09/03/2017, n. 6024; Cass., 19/09/2013, n. 21469), che costituisce dunque – come si evince dal tenore letterale della norma (“a prova del passaggio in giudicato della sentenza”) l’ordinario strumento mediante il quale il giudicato deve essere comprovato;

nel caso di specie, l’impugnata sentenza si sia attenuta a tali principi, avendo la Corte accertato, non soltanto che la notifica PEC della sentenza sulla querela di falso, in data 14 gennaio 2016, non risultava comprovata, trattandosi di messaggio che recava degli allegati dei quali non era possibile accertare la natura, ossia se si trattava della ricevuta di avvenuta consegna o della ricevuta di accettazione, ma anche che dalla certificazione della cancelleria risultava che detta sentenza era stata notificata il 14 aprile 2016 e che, pertanto, la stessa era passata in giudicato il 13 giugno 2016;

Considerato che:

peraltro, venendo in considerazione un error in procedendo, la Corte mediante accesso agli atti – ha accertato che effettivamente in data 14 gennaio 2016 è stata soltanto spedita la sentenza che definiva il giudizio di falso, mentre manca agli atti la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, il solo documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass., 22/12/2016, n. 26773);

Ritenuto che:

del tutto inconferente si palesi, infine, il richiamo all’art. 281 cod. proc. civ., che concerne la diversa fattispecie della riassunzione di prove già espletate in istruttoria;

Ritenuto che:

pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato. Dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2018

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