Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10464 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20223/2012 proposto da:

Agro Invest S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tevere n. 46, presso

l’avvocato Fioravanti Fausto, rappresentata e difesa dall’avvocato

Mandarino Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Angri, G.A.;

– intimati –

e contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasquale

Leonardi Cattolica n. 3, presso l’avvocato Ferrara Alessandro,

rappresentato e difeso dall’avvocato Lauri Biagio, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Agro Invest S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tevere n. 46, presso

l’avvocato Fioravanti Fausto, rappresentata e difesa dall’avvocato

Mandarino Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

Comune di Angri;

– intimato –

avverso la sentenza n. 336/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per il rigetto del principale,

accoglimento per quanto di ragione dell’incidentale, inammissibile

il motivo terzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.A. convenne in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Salerno, il Comune di Angri nonchè la Agroinvest S.p.A. Società per l’attuazione del PIP, chiedendo la determinazione dell’indennità di espropriazione di un terreno di sua proprietà, ablato dalla Società con provvedimento del 2006, per la realizzazione di quel piano.

La Corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, e per quanto d’interesse: a) determinò il dovuto, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 39, in ragione del valore venale del suolo edificatorio quale determinato dal CTU, con argomentazioni non inficiate dalle critiche delle parti, in base alla media tra il metodo sintetico comparativo e quello analitico ricostruttivo; b) negò la spettanza di ulteriori indennità sia i per manufatti, in quanto privi di autonoma consistenza, che per il soprassuolo, tenuto conto del carattere omnicomprensivo dell’indennità; c) escluse la spettanza dell’indennità di occupazione per essere l’immissione in possesso intervenuta in epoca successiva all’emanazione del decreto di espropriazione; d) rigettò la richiesta di riduzione del 25%, di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 891, avanzata dall’espropriante, ritenendola inapplicabile ratione temporis, per essere la dichiarazione di pubblica utilità stata emessa nel 1998.

La Società Agroinvest ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con un motivo. Il G. ha depositato controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, resistiti con controricorso dalla Società ricorrente. Il Comune di Agri non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, la Società Agroinvest denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, in riferimento alla statuizione sub d) della narrativa. La ricorrente sostiene che la novella andava applicata, in base alla norma intertemporale di cui al comma 90 della menzionata disposizione. 1.1. Il motivo è infondato: le disposizioni invocate si applicano soltanto alle procedure espropriative soggette al Testo Unico sulle espropriazioni cioè quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell’art. 57, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 – mentre, nelle procedure soggette al regime pregresso, quale quella in esame, rivive la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e, quindi, per la determinazione dell’indennità di espropriazione va fatto riferimento al valore di mercato (cfr. da ultimo, Cass. n. 6798 del 2013). Ad abundantiam, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la chiesta riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, resta integrato quando l’intervento, ed il caso non ricorre nella specie, riguardi l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate e sia attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass. 23/2/2012, n. 2774; 28/1/2016 n. 1621).

2. I tre motivi del ricorso incidentale sono volti a censurare le statuizioni sub a), b) e c) della narrativa, rispettivamente: 1) per violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e vizio di motivazione, per essere l’indennità stata determinata in misura inferiore al reale valore venale del bene, come dedotto sulla base di critiche circostanziate alle quali la Corte non aveva dato risposta; 2) per violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e vizio di motivazione non essendo stato riconosciuto l’indennizzo per i manufatti insistenti sul suolo in relazione ai quali il CTU aveva accertato un valore pari quasi a quello del suolo; 3) per violazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma 3, e vizio di motivazione, essendo stati redatti verbali di immissione in possesso in epoca antecedente (29.8.2006 e 5.3.2007) all’emissione del decreto ablativo (23.10.2008).

2.1. In relazione al primo motivo, va premesso che, nonostante la dedotta violazione di legge, viene in rilievo solo il vizio motivazionale, lamentandosi, in definitiva, che il quantum liquidato non corrisponda all’effettivo valore del bene espropriato, il che è estraneo all’esatta interpretazione della legge, ed attiene alla ricognizione concreta del caso. Così qualificata, la doglianza è infondata. La Corte territoriale ha ritenuto di avallare le conclusioni del consulente rilevando che i relativi risultati non si fondavano solo sul sistema sintetico comparativo, ma erano comprovati dal metodo analitico ricostruttivo, e su tale circostanza il ricorrente tace. Peraltro, i giudici a quo hanno escluso di poter accogliere le critiche delle parti, ritenendo soddisfacenti le risposte fornite dal Consulente, sicchè le censure del ricorrente incidentale tendono, in concreto, al riesame degli elementi di giudizio già esaminati in sede di merito e si risolvono in mere argomentazioni difensive, volte come sono a prospettare una valutazione diversa dei dati raccolti, inammissibile in questa sede (Cass. 9/1/2009 n. 282; 07/07/2009 n. 15904).

2.2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Riferisce il G., e conferma la Società, che i manufatti insistenti sul fondo sono costituiti da due serre, l’una in struttura metallica e l’altra in legno, entrambe con impianto d’irrigazione; di un impianto di sollevamento con pozzo e pompa idraulica e di una vasca in cemento per la raccolta d’acqua. L’assunto secondo cui tali manufatti (che si afferma esser stati stimati dal CTU in Euro 93.875,00), sarebbero totalmente privi di autonomia risulta del tutto apodittico, tanto più che, secondo l’orientamento dei giudici amministrativi (cfr. TAR Lombardia n. 2223 del 2009 e giurisprudenza ivi citata), la costruzione di una serra che, pur costituita da strutture agevolmente rimovibili, sia destinata a far fronte ad esigenze continuative connesse a coltivazioni ortofrutticole, in quanto destinata ad alterare in modo duraturo l’effetto urbanistico territoriale, è soggetta regime della concessione – ora permesso di costruire – id est costituisce una “costruzione”.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile perchè generico. Il ricorrente non trascrive, per autosufficienza, nè i decreti di occupazione temporanea (fonte del relativo credito indennitario) nè i verbali d’immissione in possesso, vizio che appare esiziale, tenuto conto che la Società ha affermato esser intervenuti nelle date indicate, meri sopralluoghi.

3. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per i relativi accertamenti alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione che provvederà, anche,a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, accoglie il secondo, inammissibile il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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