Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10464 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. II, 12/05/2011, (ud. 21/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Savito Tommaso, elettivamente

domiciliata nello studio dell’Avv. Orazio Castellana in Roma, via

Innocenzo XI, n. 9;

– ricorrente –

contro

C.D., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. De Giorgio Francesco,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Angelo Colucci in

Roma, via Italo Carlo Falbo, n. 22;

– controricorrente –

e contro

MI.Pa.Ro.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, n. 184 del 7 giugno 2005;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Angelo Colucci, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con atto di citazione notificato il 2 maggio 1989, M. F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto i coniugi C.D. e Mi.Pa.Ro., per sentire dichiarare nei loro confronti la nullità del contratto preliminare di compravendita del 26 giugno 1988, stipulato da essa attrice in veste di promissaria acquirente e dai convenuti di promittenti venditori, ovvero la risoluzione dello stesso contratto per grave inadempimento dei convenuti, oltre la condanna di questi ultimi alla restituzione degli acconti e del doppio della caparra ed al rimborso delle migliorie ed addizioni apportate all’immobile.

Si costituivano, con separati atti, i convenuti, i quali resistevano alla domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, la risoluzione del preliminare per colpa dell’attrice.

2. – Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 28 maggio 2003, ha rigettato la domanda dell’attrice e ha dichiarato risolto il contratto preliminare per impossibilità di esecuzione, e comunque per inadempimento della M. al pagamento della terza rata del prezzo di acquisto del manufatto.

3. – La M. ha proposto appello.

Ha resistito il solo C., sollevando eccezioni di rito e nel merito chiedendo la conferma della sentenza del primo giudice.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 giugno 1985, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per l’inesistenza della notificazione del gravame ad uno dei contraddittori.

La Corte territoriale ha rilevato che il vizio relativo alla notificazione dell’atto di appello al C., pur se fatta in luogo diverso dal domicilio del procuratore in primo grado, era da ritenere “sanato dalla costituzione a mezzo del procuratore reale, avvenuta peraltro con regolare comparsa di risposta”, con la quale è stato domandato “il rigetto nel merito non essendone i motivi in alcun modo condivisibili”.

A diverse conclusioni la Corte del gravame è giunta con riguardo all’altra appellata, Mi.Pa.Ro., rimasta contumace.

Nei suoi confronti – ha rilevato la Corte territoriale – “la notificazione dell’atto di appello, fatta il 10 luglio 2003 al suo legale Avv. Mario De Giorgio a mani dell’Avv. Pietro D’Aversa domiciliatario, che a quella data non era più tale . . . , non è nulla ma inesistente . . . ; per tale ragione essa notificazione non può essere sanata con la rinnovazione indicata dall’art. 291 cod. proc. civ., che comunque, a tutto concedere, non sarebbe giuridicamente valida, essendo già decorso il termine lungo per impugnare la sentenza del Tribunale, depositata il 2 maggio 2003”.

La Corte del merito ha cosi concluso : “E poichè la Mi. è contraddittore necessaria, sostanziale e processuale, dell’attrice- appellante, essendo stata parte del contratto preliminare in contestazione e parte del giudizio di primo grado, ne consegue che pure questo, di gravame, doveva svolgersi anche nei suoi confronti;

pertanto la lesione del contraddittorio, ormai insanabile, è causa di inammissibilità dell’appello”.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 ottobre 2005, sulla base di due motivi.

Il C. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dell’art. 157 c.p.c., comma 3, degli artt. 162, 139 e 330 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello per inesistenza della notifica all’appellata Mi..

Rileva la ricorrente che, come attesta il certificato del Consiglio dell’ordine degli avvocati della Provincia di Taranto, l’Avv. Mario De Giorgio, difensore della Mi. dinanzi al Tribunale di Taranto, aveva stabilito il proprio recapito professionale in Taranto presso lo studio dell’Avv. Pietro D’Aversa, alla via Crispi, n. 5, e successivamente, in data 15 ottobre 2001, presso l’avv. Giuseppe Dell’Osso, alla via Sorcinelli, n. 53.

Sottolinea ancora che, nel caso di specie, la notifica dell’atto di appello fatta alla Mi. domiciliata in Taranto alla via Crispi n. 5 (studio D’Aversa) presso il suo procuratore domiciliatario avv. Mario De Giorgio veniva accettata dall’Avv. Pietro D’Aversa, che si qualificava all’ufficiale giudiziario “collega di studio”.

Ad avviso della ricorrente, poichè pur dopo il trasferimento di studio continua a sussistere una relazione funzionale tra lo studio dell’avvocato destinatario della notifica, quale risultante dagli atti del processo, ed il soggetto che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, tale da autorizzare la legittima presunzione che il predetto avvocato sia stato informato dell’atto notificato, nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad una notifica valida ed efficace o, al limite, meramente irregolare, e quindi rinnovabile, giammai inesistente.

1.1. – Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

1.2.- E’ pacifico – e la circostanza risulta dagli atti di causa, ai quali è possibile accedere, essendo prospettato un error In procedendo – che la Mi. si è costituita in primo grado per il tramite dell’Avv. Mario De Giorgio, con studio in Martina Franca in via Taranto, n. 62, e con domicilio in Taranto, in via Crispi, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Pietro D’Aversa.

Tale domicilio professionale del procuratore esercente nell’ambito della circoscrizione di assegnazione è rimasto immutato fino al 13 settembre 2001, data nella quale, nella pendenza del giudizio di primo grado, l’Avv. De Giorgio ha trasferito il proprio domicilio in Taranto alla via Sorcinelli, n. 53, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Dell’Osso.

L’atto di appello è stato notificato alla Mi. presso il suo procuratore domiciliatario, avv. De Giorgio, alla via Crispi, n. 5, mediante consegna a mani dell’Avv. D’Aversa, dichiaratosi collega di studio dell’Avv. De Giorgio.

Ora, è indubbio che, poichè l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del domicilio professionale del procuratore (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 17 convertito, con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36) e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Tanto premesso, è tuttavia errata la qualificazione in termini di inesistenza della notificazione dell’atto di appello e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame.

Infatti, la notificazione dell’atto di appello, consegnata ad un avvocato qualificatosi collega di studio del difensore, ed avvenuta presso il domicilio professionale esistente al momento della costituzione in giudizio del difensore esercente nel circondario di assegnazione, anzichè in quello variato in corso di causa e risultante dall’albo professionale, non deve ritenersi inesistente, ma nulla, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, e perciò non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti suoi propri, non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica (cfr. Cass., Sez. 3^, 13 dicembre 2005, n. 27450; Cass., Sez. 2^, 18 luglio 2008, n. 19985);

conseguentemente, ove la parte sia rimasta contumace in appello, il gravame non può essere dichiarato inammissibile, ma deve essere disposta la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2008, n. 10817; Cass., Sez. 3^, 22 aprile 2009, n. 9528).

2. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 291, 327 e 331 cod. proc. civ. e illogicità manifesta della motivazione su una questione essenziale della controversia, risultante dal testo della sentenza impugnata), con cui, in via subordinata, si censura che l’appello sia stato dichiarato inammissibile, perchè, avendo la Corte territoriale ritenuto che sussisteva un caso di litisconsorzio necessario, essa avrebbe dovuto dare comunque l’ordine dì integrazione del contraddittorio, essendo la notifica all’altro contraddittore andata a buon fine.

3. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che la deciderà in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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