Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10463 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 17569/2012, proposto da:

T.G., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,

dall’avv.to Vito A. Martielli, elettivamente domiciliato, in Roma,

Piazzale Ardigò n. 42, presso lo studio legale De Zordo &

Bregaglia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/5/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata in data 12/1/2012, non

notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con memoria depositata in data 30 ottobre 2019, l’avv.to Vito Martielli, difensore di T.M., ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio sulla premessa che, in relazione al carico tributario incluso nel ruolo oggetto della cartella di pagamento impugnata (n. (OMISSIS)), ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, versando in un’unica soluzione l’importo residuo dovuto per la definizione agevolata, pari ad Euro 14.859,80, al netto degli importi precedentemente versati a seguito di rateazione concessa dal Concessionario della riscossione, per un totale complessivo di Euro 33.285,63.

All’uopo ha allegato copia estratto ruolo rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate in data (OMISSIS).

Con ordinanza del 18/11/2019, questa Sezione, considerato che i nuovi documenti (istanza di cessazione della materia del contendere e documenti allegati) non risultavano notificati all’Agenzia delle entrate e, per essa, all’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione dei principi di diritto desumibili dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19990 del 2014, ha assegnato termine per la notificazione dell’elenco di nuovi documenti all’avvocatura erariale, con rinvio della causa nuovo ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va dato atto dell’inammissibilità della costituzione dell’Agente di Riscossione.

E’ principio consolidato di questa corte (Sez. U, Ordinanza, 10/04/2019, n. 10019) che “nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perchè l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c.”.

Ciò posto, va dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La documentazione allegata all’istanza del ricorrente di cessazione della materia del contendere del (OMISSIS), ha ad oggetto la definizione agevolata L. 27 dicembre 2013, n. 147, ex art. 1, comma 618; tale istanza èstata notificata a mezzo PEC all’avvocatura erariale, così come da ordinanza di questa sezione del 18/11/2019.

La disposizione in parola prevede la possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013, senza interessi. In particolare, la L. 147 del 2013, comma 618 (cd. finanziaria del 2014), prevede che “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, e successive modificazioni, nonchè degli interessi di mora previsti dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, e successive modificazioni”.. La norma dispone, altresì, che i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618, versano, in un’unica soluzione, le somme dovute e che a seguito del pagamento l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo (commi 620 e 621).

Nella specie, la definizione riguarda il carico tributario incluso nel ruolo della cartella di pagamento oggetto della impugnazione per cui è causa. Nell’estratto di ruolo, allegato all’istanza di definizione, è indicato “dovuto 0”.

In considerazione delle risultanze degli atti, la lite è condonabile. Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere per il verificarsi della fattispecie cui alla L. 147 del 2013, art. 1, comma 618.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (conf. art. 46 proc. trib.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui alla L. 147 del 2013, art. 1, comma 618, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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