Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10463 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. II, 12/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SESIT PUGLIA SPA IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE E LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. R.R. E AI FINI DEL

PRESENTE GIUDIZIO, PER IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, IN PERSONA DEL SUO

VICE PRESIDENTE RAG. G.L. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, rappresentata e difesi

dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO;

– ricorrente –

e contro

LA NAZIONALE AUTOTRASPORTI SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4142/2005 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 01/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nazionale Trasporti snc iscritta nei ruoli della Prefettura di Catanzaro per omesso pagamento di infrazioni al C.d.S. in data 17.2.05 proponeva ricorso avanti al G. di P. di Bari (notificato in data 2.1.05), avverso la relativa cartella esattoriale, per sentir dichiarare la nullità della stessa essendo affetta da numerosi vizi ( mancata notifica del verbale di accertamento; mancata contestazione immediata dell’infrazione, carenza di motivazione del provvedimento;

mancata indicazione dei termini di iscrizione a ruolo nonchè dei tempi ed organi per l’impugnativa degli atti opposti).

Si costituiva la SESIT Puglia spa che insisteva per il rigetto del ricorso e instava per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente impostore, la Prefettura di Catanzaro. Questa trasmetteva a mezzo posta comparsa di costituzione in cui eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito ed allegava copia del verbale di accertamento notificato al contravventore. Il giudicante, ritenutosi competente, con sentenza n. 1294/2005, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale impugnata per vizi ad essa propri (irregolarità della cartella; carenza di motivazione, mancata indicazione dei termini di iscrizione a ruolo nonchè dei tempi ed organi per l’impugnativa degli atti opposti).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la SESIT Puglia sulla base di 3 mezzi; l’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge (D.M. 3 settembre 1999, art. 6, comma 1) e il vizio di motivazione. A suo avviso il Giudice di Pace avrebbe immotivatamente ridotto il thema decidendum, non ha preso in esame la questione della pretesa mancata notifica del verbale di accertamento; ha delimitato l’esame alla presunte irregolarità della cartella esattoriale, irregolarità insussistenti ovvero attribuibili al concessionario anzichè all’ente impositore (motivazione della cartella, mancata indicazione nelle ” avvertenze” dei modi d’impugnativa ecc.).

Con il 2 motivo gli artt. 615 e 617 c.p.c. lamenta l’esponente che il Gdp nulla ha detto circa l’eccepita tardività dell’opposizione agli atti esecutivi per irregolarità della cartella, in quanto proposta oltre il termine di gg. 5 dalla notifica della cartella stessa.

Con il 3 motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione di legge (art. 112 c.p.c.) ed il vizio di motivazione lamentando il mancato esame dell’eccezione d’incompetenza sollevata dalla Prefettura di Catanzaro.

Osserva il Collegio che il primo motivo è inammissibile per carenza d’interesse nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di opposizione alla cartella esattoriale attinente la mancata notifica del verbale di accertamento, non potendo l’esattoria dolersi del mancato esame di una delle censure posto dall’opponente a fondamento della legittimità dell’atto impugnato e per la natura revocatoria dei vizio denunciato nella parte in cui deduce un errore di fatto risultante dagli atti di causa.

E fondato invece il 2 motivo.

La sentenza, osservato che l’impugnativa dell’opponente si attestava su elementi che rendevano irregolare la cartella esattoriale e che l’oggetto del contendere doveva essere limitato a tale fase, ha ritenuto tempestiva l’opposizione in quanto la cartella non costituirebbe un atto esecutivo e la sua notifica avverrebbe soltanto “ad opponendum.” Orbene questa Corte ha affermato che nei confronti della cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrativa sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi:

a) l’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, allorchè sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;

b) l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;

c) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., allorchè si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma de procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Ciascuno di tali rimedi è, poi, soggetto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relativa decisione: ricorso per cassazione quanto al primo e ai terzo rimedio; appello quanto al secondo. (Cass. n. 6119 del 26/03/2004). Anche nella fattispecie l’opposizione alla cartella esattoriale appare quindi configurabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto si contesta la ritualità formale dell’atto e si adducono vizi di forma del procedimento esattoriale (Cass. n. 6119 del 26/03/2004); ne consegue che l’opposizione, secondo le regole ordinarie, prima dell’inizio dell’esecuzione andava proposta entro cinque giorni dalla notifica della cartella ( Cass. n. 25757 del 24.10.2008). Nel caso in esame tale termine non è stato sicuramente rispettato, atteso che la cartella risulta notificata il 22.1.2005 mentre l’opposizione è stata proposta il 22.1.2005, ed era dunque inammissibile. Ne consegue che dev’essere accolto il 2 motivo del ricorso, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il primo;

consegue la cassazione senza rinvio la sentenza impugnata (art. 382 c.p.c.) e con la declaratoria d’inammissibilità della proposta opposizione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il 2 motivo del ricorso, assorbito il 3 e dichiarato inammissibile il 1; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’opposizione proposta, condannando la società intimata al pagamento delle spese processuali del 1 grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 330,00 di cui Euro 180,00 per diritti, oltre accessori di legge; nonchè al alle spese di questo giudizio che liquida in Euro 800,00, di cui 600,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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