Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10463 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29564/2017 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA,

1/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA PANELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANIA GUALTIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2967/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Alessia Panella, difensore del ricorrente, che si è

riportata agli atti depositati ed ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Firenze, in sede di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, che aveva rigettato l’opposizione proposta da B.G. nei confronti della Città Metropolitana di Firenze; il B. aveva proposto ricorso avverso il verbale di accertamento con il quale la Polizia Provinciale di Firenze aveva contestato la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, per aver transitato al Km 12+310 della (OMISSIS) alla velocità di 141 Km/h, superiore alla velocità consentita di 90Km/h.

1.1. La sentenza veniva appellata dal B., il quale sosteneva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’omologazione dell’apparecchio, mentre era necessario che l’omologazione riguardasse anche il funzionamento in modalità automatica, e che non vi fosse la prova del collaudo in loco.

1.2. Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale accertava che nel verbale di accertamento si dava atto di due omologazioni, di cui la seconda attestante che l’autovelox funzionava in modalità automatica.

1.3. Quanto all’assenza del collaudo ed alla circostanza che l’autovelox fosse installato al km 12,+300 e non al km 12 +310, osservava che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 113/2015 non avesse richiesto duplici controlli per funzionalità e taratura ma la solo la periodicità dei controlli, nè che la verifica dell’apparecchio fosse effettuata in un luogo piuttosto che in un altro, sicchè, nel caso di specie, oltre all’omologa, vi era stata una verifica in data 23.6.2014, ossia meno di un anno prima dell’accertamento, in cui si dava atto che la taratura dell’apparecchio era comprensiva anche del suo corretto funzionamento.

2.1. Ha resistito con controricorso la Città Metropolitana di Firenze.

2.3. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Corrado Mistri, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 45 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello ritenuto che, ai fini della corretta rilevazione della velocità, fosse sufficiente la taratura del rilevatore automatico, mentre sarebbe richiesta anche la corretta funzionalità nell’anno precedente la data della presunta infrazione rilevata.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. E’ principio consolidato, più volte affermato da questa Corte che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi. E’ necessario che detti controlli siano effettuati a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi (ex multis Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, n. 22499).

1.3. Ciò premesso, nel caso di specie, il giudice ha provveduto ad accertare se l’apparecchiatura fosse stata sottoposta alle verifiche periodiche di taratura e funzionalità (Cass. Civ., Sez. VI, n. 533 dell’11.1.2018).

1.4. Si legge nella sentenza impugnata che “vi era stata una verifica in data 23.6.2014, ossia meno di un anno prima dell’accertamento, che, dando atto della taratura dell’apparecchio, è da intendersi comprensiva dell’attestazione del suo corretto funzionamento”.

1.5. Ne consegue che, conformemente ai principi espressi da questa Corte, il certificato del 23.6.2014, attestava sia la taratura che la verifica della funzionalità.

1.6. Il ricorso va pertanto rigettato

1.7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

1.8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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