Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10462 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.27/04/2017), n. 10462
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28986/2012 proposto da:
Andreozzi S.r.l., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Dardanelli n. 46, presso l’avvocato Callori Marco, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia del demanio – Ramo Strade, e Anas S.p.a., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,
che le rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
contro
Val di Chienti S.c.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Rizzo n. 41,
presso l’avvocato Cimellaro Antonino, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
O.M., L.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via
Cosseria n. 2, presso lo Studio Placidi, rappresentati e difesi
dall’avvocato Cerisano Gianni, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a.;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il
20/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/02/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
udito, per la controricorrente V.d.C., l’Avvocato Cimellaro
che si riporta al controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO
Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La S.r.l. Andreozzi, locataria da potere di O.M. e L.A. di un immobile, in parte adibito ad uso commerciale ed in parte ad uso magazzino, espropriato per la realizzazione di un’opera stradale, convenne in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Ancona i predetti proprietari, l’Agenzia del Demanio, l’ANAS S.p.A., la Val di Chienti S.c.p.A nonchè la S.p.A. Quadrilatero Marche-Umbria, chiedendo una nuova determinazione dell’indennità, con l’indicazione di quella parte spettante ad essa ricorrente, a ristoro del pregiudizio subito a causa della cessazione e comunque del ridimensionamento dell’attività artigianale – commerciale svolta nel bene ablato.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in data 20.10.2012, la Corte adita, dopo aver premesso che la Società era legittimata a proporre l’opposizione, la rigettò, rilevando, per quanto interessa, che non era dovuta dall’espropriante la chiesta indennità.
La Andreozzi S.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, con due motivi, ai quali resistono O.M. e L.A., nonchè l’Agenzia del Demanio, l’ANAS S.p.A., la V.d.C. S.c.p.A. La S.p.A. Quadrilatero Marche-Umbria non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Col primo motivo, la Società Andreozzi, deducendo la violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la conseguente contraddittorietà dell’impugnata pronuncia, lamenta che la sua domanda non sia stata accolta perchè volta alla determinazione del bene costituito come azienda e non del solo avviamento, quando tale voce era compresa tra quelle che aveva chiesto di indennizzare.
3. Il motivo è, in parte, inammissibile, ed, in parte, infondato. E’ inammissibile, perchè la ricorrente non chiarisce affatto in che modo le disposizioni invocate (che individuano i soggetti legittimati a proporre opposizione alla stima, il giudice competente e disciplinano il relativo rito) siate state violate dalla Corte territoriale, non indica quali siano le norme sostanziali, in tesi, pretermesse, e deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio senza provvedere ad individuarlo (essendo la decisione fondata su questione di diritto), per di più lamentando la contraddittorietà della motivazione, che costituisce un vizio non più deducibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis.
4. La censura è anche infondata, laddove lamenta l’omessa determinazione dell’indennità, in quanto la proposta opposizione è dichiaratamente volta non già a quantificare il valore venale del capannone espropriato – che essa ricorrente era abilitata a far valere – ma l’ammontare spettantele in riferimento al valore all’azienda o del solo avviamento. I giudici a quo, pur, in effetti, distinguendo tra tali valori, hanno concluso in conformità del principio affermato da questa Corte con la sentenza 11/03/2006 n. 5381, secondo cui, al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 17 il titolare di diritti personali di godimento sull’immobile espropriato “può pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d’indennità a lui spettante (…) la cui entità è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività”; principio che è, poi, stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. 3/10/2016 n. 19689 e giurisprudenza ivi richiamata) ed al quale si intende dare continuità.
5. Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., è, in conseguenza, infondato.
6. Il ricorso va, in conclusione rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione, e le spese, da regolarsi in base al criterio legale della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese in favore Val di Chienti S.c.p.A, in Euro 3.700,00 in favore di O.M. e L.A., ed in Euro 3.500,00 oltre alle spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia del Demanio e dell’ANAS S.p.A., oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017