Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10462 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 22261 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

C.L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv.to Vito D’Ambra e dall’Avv.to Corrado

Morrone, elettivamente domiciliata presso lo studio legale del

secondo difensore, in Roma, Viale XXI Aprile n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II Milano, in persona

del Direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 588/30/2014, depositata in data 4

febbraio 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 588/30/2014, depositata in data 4 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava sia l’appello principale proposto da C.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, che quello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 162/05/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.f. di (OMISSIS), aveva contestato nei confronti di quest’ultima maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, add. reg., Irap e Iva, contributi previdenziali, oltre sanzioni, per l’anno 2005;

– in punto di fatto dalla sentenza impugnata emerge che:1) a seguito di p.v.c. della G.d.f. di (OMISSIS), l’Ufficio, con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), aveva contestato nei confronti di C.L., un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, add. reg., Irap e Iva, contributi Inps, oltre sanzioni, per avere quest’ultima, nel 2005, posto in essere abitualmente operazioni di vendita di capi di abbigliamento, attraverso il portale www.ebay.it, pur non essendo titolare di partita Iva, omettendo di sottoporre a tassazione i ricavi conseguenti ad incassi per Euro 66.986,06; 2) avverso l’avviso di accertamento la contribuente aveva proposto ricorso alla CTP di Milano che, con sentenza n. 162/5/12, l’aveva accolto parzialmente – quanto ai rilievi ai fini Inps e Irap- confermando per il resto l’atto impositivo; 3) avverso la sentenza di primo grado, la contribuente aveva proposto appello principale e l’Agenzia appello incidentale, quanto ai contributi Inps e all’Irap;

– in punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) in accoglimento della eccezione dell’Ufficio, l’appello principale della contribuente era da “rigettare per inammissibilità” per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, riproponendo l’atto di gravame gli stessi motivi di censura già sollevati in primo grado, senza specifici elementi di impugnazione riferibili alla sentenza della CTP; 2) era ulteriormente e, comunque, da rilevare che la contribuente – secondo la quale erroneamente l’onere probatorio ex art. 2697 c.c., doveva ricadere a carico dell’Ufficio – non aveva integrato, neanche in grado di appello, la carente documentazione prodotta in sede di prime cure, proponendo solo delle “stime” per chiedere, tra l’altro, una “riduzione del 30% sia dell’ammontare dei ricavi che dei costi”; 3) era infondato l’appello incidentale dell’Ufficio sia con riguardo ai contributi Inps, essendo circostanza incontestata lo svolgimento da parte della contribuente della propria attività a tempo indeterminato come dipendente della Prodata s.r.l. che, con riguardo alla ripresa ai fini Irap, non essendo configurabile in capo alla contribuente il presupposto impositivo della “organizzazione di capitali e lavori altrui” per essere stata l’attività svolta da quest’ultima nelle ore serali e nei giorni liberi dal proprio lavoro di impiegata;

– avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la CTR, limitandosi a rilevare – peraltro erroneamente – un profilo di inammissibilità dell’appello, omesso di motivare in merito alle censure proposte con l’atto di gravame, senza indicare gli elementi fondanti il proprio convincimento e le ragioni logiche-giuridiche sottese alla decisione;

– il motivo si profila inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, per avere la CTR fondato la decisione di “rigetto” dell’appello principale sul rilievo assorbente di inammissibilità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo l’atto di gravame riprodotto gli stessi motivi di doglianza già sollevati in primo grado, in assenza di specifici elementi di impugnazione riferibili alla sentenza di primo grado; al riguardo, le considerazioni del giudice di appello circa il merito della pretesa impositiva e, in particolare, la mancata integrazione da parte della contribuente della carente documentazione prodotta in primo grado, risultano nell’impianto motivazionale della sentenza, svolte ad abundatiam (la Commissione ritiene “ulteriormente e comunque”);

– il motivo è, comunque, infondato, essendo la motivazione chiaramente evincibile dalla sentenza impugnata e vertendo giustappunto sulla ritenuta inammissibilità del gravame per violazione del citato art. 53;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR ritenuto erroneamente inammissibile l’appello principale ai sensi del citato art. 53, avendo l’atto di gravame riproposto gli stessi motivi di doglianza già sollevati in primo grado, in assenza di specifici elementi di impugnazione riferibili alla sentenza della CTP;

– il motivo è fondato;

– in tema di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, questa Corte ha avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 5864/2019). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199/2017, hanno ribadito i principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, affermando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (v.Cass., sez. 5-6 n. 3194/2020);

– questa Corte ha poi, sul tema, condivisibilmente precisato (v. da ultimo Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27784) che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass. sez.5, 1 agosto 2019, n. 20745; Cass., Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954);

– il giudice del gravame non si è attenuto al suddetto principio, in quanto ha ritenuto inammissibile l’appello principale avendo la contribuente riproposto avverso la sentenza del giudice di primo grado le medesime ragioni di doglianza già proposte con il ricorso introduttivo; invero, come ribadito da ultimo in Cass. n. 27784 del 2020, questo non costituisce, di per sè, un motivo di inammissibilità, se le stesse doglianze risultano comunque in una contrapposizione alle argomentazioni della sentenza; tanto più che, nella specie, la riproposizione in sede di gravame delle medesime doglianze già proposte con il ricorso introduttivo era sufficiente, non avendo la sentenza di primo grado, nella prospettazione della contribuente (v. pag. 10 del ricorso), affrontato le censure ivi indicate proposte con il ricorso originario;

– l’accoglimento del secondo motivo rende inammissibile per difetto di interesse, il terzo motivo di ricorso con cui si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, per avere la CTR ritenuto erroneamente che, a fronte di un accertamento dell’Ufficio non basato su valide presunzioni, l’onere probatorio dovesse ricadere sulla contribuente, senza peraltro prendere in considerazione i rilievi da quest’ultima svolti (terzo motivo); invero, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto” (Cass. n. 24469/13 e Cass. n. 30393/17);

– in disparte la formulazione degli stessi non rispondente al requisito di specificità, ugualmente inammissibili per difetto di interesse – incentrandosi la pronuncia di “rigetto” dell’appello principale sul rilievo assorbente della inammissibilità per violazione del citato art. 53 – si profilano gli ulteriori motivi di ricorso con i quali si denuncia 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per avere la CTR omesso di pronunciarsi e comunque di motivare in ordine alle censure mosse con l’atto di appello (quarto motivo); 3) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per le medesime ragioni del precedente motivo (quinto motivo);

– in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i restanti, con cassazione della sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto – e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità – alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto – e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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