Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10462 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10462 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 7674-2010 proposto da:
VACCARINO SALVATORE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato CONCETTINA
CHIARINI RICONE con studio in PORTO EMPEDOCLE VIA
AGRIGENTO 14 (avviso postale ex art. 135) giusta
2016

delega a margine;
– ricorrente –

418
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/05/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2009 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 04/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DI IASI;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 08/02/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA

RGN 7674/10
SENTENZA

Il dottor Salvatore Vaccarino ricorre -successivamente depositando memoria
illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.- nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che
resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 3/14/09 con la quale, in
controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso
dell’Irap per gli anni 1999/2002, la CTR della Sicilia, in accoglimento del’appello
dell’Agenzia delle entrate, ha confermato il diniego di rimborso evidenziando che il
contribuente, esercente la professione di medico, aveva utilizzato beni strumentali di
consistente entità, per i quali aveva indicato quote di ammortamento, canoni di
locazione finanziaria oltre spese per consumi e altre spese documentate, &clienti che
davano “il senso” di una autonoma organizzazione anche se di dimensioni minime.
Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs.
n. 546 del 1992 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente chiede a questa Corte
di dire se “la sentenza è priva di motivazione laddove questa risulta meramente
apparente in quanto apodittica ed idonea, per la sua genericità, ad adattarsi a qualsiasi r,
situazione, con conseguente venire meno del giudice al dovere di indicare i motivi
della decisione adottata ai sensi degli artt. 36 e 61 d.gs. 546 del 1992” ed inoltre “se
la sentenza è illegittima ove riferisca genericamente gli elementi del proprio
convincimento senza avere adeguatamente esaminato ed indicato gli elementi
rilevanti offerti dalle parti processuali ai fini della questione da risolvere”.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e ss.
D.Igs. 446/97 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione la ricorrente chiede
a questa Corte di dire se “l’esistenza di un’organizzazione anche se di dimensioni
minime integri ai sensi dell’art. 2 D.Igs. 446/97 il presupposto dell’imposta oppure
se l’elemento organizzativo debba assumere precisi caratteri, quali l’impiego di
capitali ingenti, l’utilizzo di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili
alla professione e di normale corredo del lavoratore autonomo, l’ausilio non
occasionale del lavoro altrui anche se non dipendente”, ed inoltre se “il possesso di
beni strumentali propri e necessari all’attività di medico di medicina generale nonché
il pagamento di spese strettamente connesse all’esercizio che incidono appena per il
5% sui compensi integri il presupposto dell’attività autonomamente organizzata”.
Le censure di violazione di legge esposte nei motivi sopra riportati sono
inammissibili innanzitutto (perciò a prescindere da ogni altro, pur possibile, rilevo nel

Considerato in fatto

La censura di vizio di motivazione enunciata nell’epigrafe del secondo motivo è
anch’essa inammissibile in quanto totalmente carente dell’illustrazione richiesta
dall’ultima patte dell’art. 366 bis c.p.c., la quale (secondo la giurisprudenza di
questo giudice di legittimità), pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in
una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso -in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria- ovvero delle ragioni per le quali la
dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione,
nonché nella esposizione delle ragioni della “decisività” del suddetto fatto.
Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio
di legittimità che liquida in € 2.700,00 oltre spese prenotate a debito e accessori di
legge.
L’estensore
Roma 8 febbraio 2016

Il Presidente

t4L„,1Q

merito delle stesse) per inidonea formulazione del quesito di diritto (prescritto
dall’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nella specie ratione temporis), che si
prospetta in entrambi i mtivi come un mero interpello, peraltro generico, astratto e
teorico, perciò inadeguato a svolgere la sua funzione, che, secondo la giurisprudenza
di questo giudice, è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura
del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore
di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la
prospettazione del ricorrente, la regula iuris da applicare al caso concreto, posto che
nella specie la censura si conclude con un quesito assolutamente privo di ogni
specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata
e formulato in maniera del tutto inadeguata ad esprimere la rilevanza ai fini della
decisione della risposta al quesito siccome formulato (v. tra molte altre cass. n. 7197
del 2009 e n. 8463 del 2009, nonché SU nn. 7257 del 2007 e 7433 del 2009)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA