Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10462 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. II, 12/05/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DESIGN ARCHITECTS CREATIVE SNC (D.A.C.) C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante M.M.R.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PRIANTE MICHELE;

– ricorrente –

contro

Società ITALIANA PENTOLE S.P.A. (S.I.P. s. p.a., già SILEX ITALIA

S.P.A.) C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2118/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MICHELE PRIANTE difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 24.7.1997 Silex Italia spa proponeva opposizione al d.i. del Presidente del tribunale di Napoli n. 922/97, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla Design Architects Creative (D.A.C.) la somma di L. 79.013.620 oltre accessori per la progettazione e l’allestimento dello stand commissionato in occasione del Macef 1997 e per la realizzazione di depliants e cartelline giusta fattura n. (OMISSIS).

L’opponente, pur non disconoscendo un rapporto al riguardo, eccepiva che il d.i. era stato emesso sulla base di titoli non aventi valore di prova, sostenendo che il prezzo di L. 46.000.00 per l’allestimento dello stand non era stato accettato e che i depliants presentavano vizi, donde la revoca del d.i..

L’opposta contestava la domanda e svolgeva riconvenzionale.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9220/01, accoglieva in parte l’opposizione, revocando il d.i. e condannando l’opponente al pagamento di L. 31.598.000, oltre accessori, decisione confermata dalla Corte di appello di Napoli (nel relativo giudizio si costituiva. la S.I.P. già Silex), con sentenza n. 2118/2004, che rigettava l’appello della D.A.C., rilevando essere controverso il corrispettivo pattuito, sull’entità del quale la decisione di primo grado aveva ritenuto insussistente la prova della D.A.C, che ammontasse a L. 46.000.000 e che fosse stato accettato.

La Silex non aveva mosso contestazioni in relazione all’entità del corrispettivo pattuito per la realizzazione del materiale pubblicitario.

Il giudice di primo grado non aveva dato prevalenza alla deposizione di un teste rispetto ad altra ma aveva ritenuto non esservi elementi per preferirne una.

Ricorre D.A.C- con unico articolato motivo, non svolge difese controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano vizi di motivazione ed omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione di alcune risultanze istruttorie, con richiami a corrispondenza tra le parti non riportata.

La generica censura non può essere accolta.

La sentenza impugnata, premesso che giustamente il giudice di primo grado aveva tenuto distinto l’accordo relativo al materiale pubblicitario da quello relativo alla realizzazione dello stand e che Silex non aveva proposto alcuna contestazione relativamente al primo, con la conseguenza che era stato riconosciuto per intero l’importo richiesto dalla DAC e non contestato, ha evidenziato che la prima decisione non aveva dato prevalenza ad una deposizione rispetto ad altra, ma ritenuto non esservi elementi per preferirne una, concludendo che la DAC non aveva fornito la prova di un accordo per il pagamento del corrispettivo di L. 46.000.000 indicato in fattura fin dalla prima utilizzazione dello stand e che la Silex dovesse pagare la sola prestazione che aveva utilizzato, secondo il prezzo riconosciuto dovuto di L. 11.200.000 per ogni utilizzazione.

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 1 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

D’altra parte, il risultato della prova non basandosi sul rapporto strettamente numerico dei testi e delle relative contrapposte asserzioni, ma sul dato obiettivo di tale contrapposizione, ostativa al conseguimento della certezza necessaria alla decisione, la pronunzia reiettiva della domanda è necessitata dall’assenza d’elementi di valutazione tali da consentire un giudizio di preferenza per l’una piuttosto che per l’altra tesi risultanti dalle difformi deposizioni e può essere evitata solo ove la tesi della parte onerata della prova possa trovare idoneo avallo in altre e diverse emergenze istruttorie, nella specie neppure dedotte dall’interessata.

In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la mancata costituzione di controparte esime dalla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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