Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10461 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9743/2012 proposto da:

Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Pippo Tamburri n.1./c, presso l’avvocato

Salluzzo Anna Claudia, rappresentato e difeso dall’avvocato

Perantoni Mario, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Boang S.r.l.;

– intimata –

e contro

Boang Costruzioni Edili Stradali S.r.l. in liquidazione, in persona

del liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Azzena, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Pippo Tamburri n.1/c, presso l’avvocato

Salluzzo Anna Claudia, rappresentato e difeso dall’avvocato

Perantoni Mario, giusta procura a margine del controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 863/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 23/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. Perantoni che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso, inammissibilità del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 4 luglio 1996, la BOANG Costruzioni Edili Stradali s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, il Comune di quella città, chiedendone la condanna – ai sensi del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 103 ed in subordine ai sensi dell’art. 2041 c.c. – al pagamento delle somme relativa al trasporto del materiale di risulta, proveniente dai lavori di scavo eseguiti da altra impresa, attività non ricompre-sa nel contratto di appalto stipulato con il Comune di Sassari in data (OMISSIS), avente ad oggetto l’ampliamento del secondo lotto dell’area cimiteriale comunale. Il Tribunale adito, con sentenza n. 167/2006, rigettava entrambe le domande.

2. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 863/2011, notificata il 21 marzo 2012, rigettava la domanda principale dell’impresa, ritenendo non comprovati dall’appellante tutti i requisiti previsti dal R.D. n. 350 del 1895, art. 103 ma accoglieva la domanda sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ritenendo verosimile che l’appaltatrice non avesse effettuata l’attività in contestazione di sua iniziativa, ma “dietro precise indicazioni dell’ amministrazione appellata”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il Comune di Sassari nei confronti della BOANG Costruzioni Edili Stradali s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La resistente ha replicato controricorso, contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi del ricorso principale, il Comune di Sassari denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la BOANG Costruzioni Edili Stradali s.r.l. in liquidazione denuncia la violazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 103 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Le censure – attesa la loro evidente connessione possano essere esaminate congiuntamente, attribuendo priorità logico-giuridica all’unico motivo di ricorso dell’impresa appaltatrice, poichè verte sulla domanda principale R.D. 25 maggio 1895, n. 350, ex art. 103 proposta dalla BOANG s.r.l. nel giudizio di prime cure.

1.1. L’impresa censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto non sussistenti i requisiti per l’accoglimento della domanda principale dell’impresa, fondata sul disposto del R.D. n. 350 del 1895, art. 103 con la quale l’appaltatrice aveva dedotto l’indispensabilità della rimozione del materiale di risulta – attività non ricompresa nel contratto di appalto stipulato dalla BOANG con il Comune di Sassari in data (OMISSIS) – riveniente dagli scavi eseguiti da altra impresa per l’esecuzione di parte dell’opera, costituendo detto materiale un ingombro ed un ostacolo per la regolare prosecuzione dei lavori appaltati.

Per parte sua, il Comune di Sassari si duole del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto di accogliere, invece, la domanda sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proposta in subordine dalla BOANG s.r.l., ancorchè la stessa pronuncia – nel disattendere la domanda R.D. n. 350 del 1895, ex art. 103 -avesse ravvisato l’arbitrarietà dei lavori di rimozione del materiale di risulta, in alcun modo riconosciuti, o autorizzati dall’amministrazione appaltante.

1.2. Premesso quanto precede, va osservato che il ricorso incidentale dell’impresa deve essere rigettato, mentre va accolto quello principale del Comune di Sassari.

1.2.1. Deve, per vero, osservarsi al riguardo che, in tema di appalto di opera pubblica, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), art. 342, comma 2 (applicabile ratione temporis), l’appaltatore che abbia eseguito variazioni o attività arbitrarie, perchè non richieste od autorizzate dall’amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale, non ha diritto ad alcun aumento di prezzo o compenso aggiuntivo, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente, salvo che le variazioni fossero “indispensabili” per l’esecuzione dell’opera e concorrano gli altri presupposti di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 13 (del pari applicabile ratione temporis), vale a dire che esse siano state ritenute meritevoli di collaudo e che l’importo totale dell’opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate (cfr. Cass. 17/07/2014, n. 16366; Cass. 3/03/2006, n. 4725). Pertanto, non vale a giustificare il pagamento di lavori non previsti in contratto l’eventuale emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell’amministrazione committente, essendo necessario che detto ordine di servizio indichi gli estremi della specifica approvazione dei lavori da parte della committente, adottata nelle forme di legge, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n 1063(Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 7/03/2007, n. 5278).

1.2.2. Nel caso di specie, per contro, dall’impugnata sentenza (p. 4) si evince che, con dichiarazione in data 14 marzo 1989, controfirmata dall’ingegnere capo del Comune di Sassari, il direttore dei lavori aveva richiesto l’autorizzazione alla rimozione del materiale di risulta (attività non ricompresa nel contratto di appalto del (OMISSIS)), ma che – a fronte di tale richiesta l’amministrazione comunale, dapprima predisponeva una perizia suppletiva e di variante specifica per la rimozione di detto materiale, ma poi non l’approvava. Sicchè l’attività in parola non può reputarsi neppure sanata per intervenuta ratifica, il che si verifica qualora sopraggiunga l’autorizzazione con una perizia di variante e suppletiva, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 342 e dell’art. 13 del capitolato generale di appalto approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962 (Cass. 18/12/2015, n. 25524).

La Corte territoriale ha, dipoi, accertato (p. 6) che tale lavoro non era stato dichiarato indispensabile neanche nella seconda relazione di collaudo, e che – in ogni caso – tale atto di collaudo non risultava espressamente approvato dalla stazione appaltante. 1.2.3. Dall’accertata mancanza dei presupposti di legittimità dell’attività extracontrattuale in questione, discende pertanto – per le ragioni suesposte – che il compenso richiesto in giudizio dalla BOANG s.r.l. non poteva essere riconosciuto dal giudice di appello neppure a titolo di arricchimento senza causa dell’ente committente. A nulla rileva, invero, in difetto di formali atti di riconoscimento del credito in questione da parte dell’amministrazione committente, la mera, supposta, “inverosimiglianza” del fatto (così l’impugnata sentenza, p. 7) che la direzione dei lavori non avesse richiesto “verbalmente” il trasporto del materiale di risulta, come pure del fatto che non potesse mancare, nella specie, un’ autorizzazione da parte dell’amministrazione al direttore dei lavori, avente ad oggetto l’esecuzione dell’attività in questione.

Ed è del tutto evidente – alla stregua di quanto si è in precedenza rilevato – che, in mancanza di tale autorizzazione formale, non emessa neppure nella forma di approvazione successiva di una variante in corso d’opera – il direttore dei lavori, che avesse disposto – in ipotesi – l’esecuzione dell’attività in parola, avendo agito al di fuori dei suoi poteri, si sarebbe posto quale “falsus procurator” dell’ente appaltante (Cass. 21/07/2016, n. 15029).

2. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso principale del Comune di Sassari deve essere accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale proposto dalla BOANG Costruzioni Edili Stradali s.r.l. in liquidazione.

3. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall’impresa appaltatrice.

4. Concorrono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione, per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

PQM

accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall’impresa appaltatrice. Compensa integralmente le spese processuali di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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