Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10461 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25816 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

C. Geom. A. & C. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.A. e

B.M.S., in proprio e quali soci della società, rappresentati e

difesi dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla, per procura speciale per

atto pubblico del (OMISSIS) in notaio D.M., presso il cui

studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, sono elettivamente

domiciliati;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, n. 71/10/2013, depositata il giorno 28 marzo

2013;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2020

dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso chiedendo

l’estinzione del giudizio;

udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Barbara

Tidore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di C. Geom. A. & C. s.r.l., esercente l’attività di impresa di costruzioni, nonchè di C.A. e B.M.S., quattro avvisi di accertamento con i quali, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva contestato maggiori redditi non dichiarati in relazione alla vendita di unità immobiliari; avverso i suddetti atti impositivi la società ed i soci aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società ed i soci avevano proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la pretesa impositiva era legittima in quanto fondata su idonei elementi presuntivi dedotti dall’amministrazione finanziaria, consistenti nelle dichiarazioni rese dai terzi acquirenti degli immobili nonchè nei mutui stipulati da due acquirenti per importi molto superiori al corrispettivo indicato nell’atto di acquisto e non validamente contrastati dagli elementi di prova contraria; la questione della preclusione endoprocedimentale dello scudo fiscale era inammissibile in quanto non supportato da alcun riscontro documentale;

avverso la suddetta pronuncia la società ed i soci hanno proposto ricorso affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

con memoria del (OMISSIS) i ricorrenti hanno rappresentato di essersi avvalsi della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;

con nota del 26 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha allegato la nota della Direzione provinciale di (OMISSIS) del 25 febbraio 2020;

questa Corte, con ordinanza del 27 febbraio 2020 ha disposto il rinvio alla pubblica udienza al fine di consentire alle parti di controdedurre in merito al contenuto della suddetta nota.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’Agenzia delle entrate ha depositato nota del 25 febbraio 2020 con la quale ha precisato che tutte le cartelle di pagamento risultano oggetto di “rottamazione” e gli importi risultano pagati;

secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. civ., 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980);

pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;

le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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