Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10460 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18596/2012 proposto da:

Società Freyssinet France S.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II n. 269, presso l’avvocato Vaccarella Romano, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Abbatescianni

Girolamo, giusta procura speciale per Notaio R.A. di

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Società Autostrada del Brennero S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico n. 103, presso l’avvocato Letizia Massimo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolucci Francesco,

Roffi Rolando, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati R. VACCARELLA e G.

ABBATESCIANNI che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato M. LETIZIA che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2005, la Società Freyssinet France SA conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, la Società Autostrada del Brennero s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 3.158.952,81, oltre rivalutazione ed interessi, a suo dire dovuta in relazione alla riserva n. 2 formulata in occasione dello stato di avanzamento dei lavori n. 13, con riferimento al contratto di appalto stipulato inter partes, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione dei ponti e viadotti del tratto autostradale (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 1004/2010, rigettava la domanda.

2. La Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 140/2012, depositata il 26 aprile 2012 e notificata il 24 luglio 2012, rigettava l’appello proposto dalla Società Freyssinet France SA, reputando tardiva la riserva n. 2, formulata in occasione del s.a.l. n. 13, laddove il pregiudizio subito dall’impresa, per effetto delle variazioni ordinate dalla stazione appaltante in misura superiore ad un quinto delle corrispondenti quantità originarie, ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13, comma 5, si sarebbe reso già evidente al tempo del s.a.l. n. 11.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Società Freyssinet France SA nei confronti della Società Autostrada del Brennero s.p.a., affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. La resistente ha replicato controricorso e con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la Società Freyssinet France SA denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13 nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. La ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto tardiva la riserva n. 2, formulata dall’appaltatrice Società Freyssinet France SA in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) n. 13 – relativo al contratto di appalto stipulato con la Società Autostrada del Brennero, ed avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione dei ponti e viadotti del tratto autostradale (OMISSIS) -, sul presupposto che il pregiudizio subito dall’impresa, per effetto delle variazioni ordinate dalla stazione appaltante in misura superiore ad un quinto delle corrispondenti quantità originarie, ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13, comma 5, fosse già evidente al tempo del s.a.l. n. 11. Sicchè, considerato che nei s.a.l. nn. 12 e 13 vi erano stati “sforamenti” modesti nella quantità delle opere eseguite, la riserva in questione – ad avviso della Corte di Appello – avrebbe dovuto essere inserita già nel s.a.l. n. 11.

1.2. Deduce, per contro, l’istante che solo con il s.a.l. n. 13 l’appaltatrice aveva potuto accertare, sulla base del riscontro del carattere remunerativo o meno delle lavorazioni successivamente ordinate dalla stazione appaltante, che il pregiudizio subito non era più rimediabile, e che esso superava la predetta soglia del 20% dei lavori costituenti l’originario oggetto del contratto di appalto. Sicchè l’impugnata sentenza, che ha diversamente stabilito, sarebbe da considerarsi del tutto erronea ed andrebbe cassata.

2. La doglianza è infondata.

2.1. Va considerato, infatti che nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; ed, in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nello stato di avanzamento dei lavori successivo (Cass. 19/03/2004, n. 5540; Cass. 19/05/2014, n. 10949).

Dal combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54 e 64 (applicabile “ratione temporis”) si ricava, inoltre, la regola secondo cui sono soggette all’onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonchè alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall’appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell’appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante. Ed invero, l’onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. 7/07/2011, n. 15013). In tale prospettiva in esame è, pertanto, del tutto evidente che a tale onere di tempestiva formulazione della riserva nel registro di contabilità è soggetto anche il diritto all’equo compenso a termini del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 13, comma 5 per le variazioni ordinate dal committente del progetto e del piano iniziale dei lavori, comportanti modifiche superiori al quinto (Cass. 28/12/1993, n. 12863).

2.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto che già con il s.a.l. n. 11 del 27 novembre 2011 si era verificato un evidente “sforamento” del 20% rispetto al valore iniziale delle opere appaltate (p. 9), laddove nei s.a.l. 12 e 13 tale aumento dei lavori era stato del tutto modesto, sicchè la riserva formulata solo in occasione del s.a.l. n. 13 era da reputarsi senz’altro tardiva. E tale accertamento di fatto non è inficiato dalle argomentazioni proposte dalla ricorrente, dirette, nella sostanza, a prospettare una diversa ricostruzione del merito, peraltro inammissibile in questa sede.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dalla Società Freyssinet France SA deve essere, di conseguenza, rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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