Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1046 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2010, (ud. 04/11/2009, dep. 21/01/2010), n.1046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Iricolor, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 189/5/07 depositata il 12/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Iricolor s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il limitato accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 711/47/04 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IRPEG ILOR 1994.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La decisione della CTR sarebbe nulla in quanto priva di motivazione.

La censura è infondata avendo CTR ha confermato “la sentenza di 1^ grado – ad eccezione dell’accertamento relativo ai buoni di consegna per L. 274.377.264 – ritenendo che l’Ufficio non avesse “fornito valida prova che ne giustifichi il recupero”.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, laddove la CTR, con riferimento al recupero a tassazione di costi indebitamente dedotti, ha ritenuto onere dell’Ufficio fornire valida prova che ne giustifichi il recupero.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. civ., 30/7/2007 n. 16819; 26/1/2007, n. 1709) secondo cui è a carico del contribuente che ne invoca la deducibilità, l’onere di provare l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili.

Va pertanto cassata la sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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