Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1046 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 20/01/2021), n.1046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20006-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 752/213/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il contribuente ha opposto il silenzio rifiuto della amministrazione formatosi sulla istanza di rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990, 1991, 1992, rimborso richiesto in quanto egli è residente in una delle province della regione Sicilia colpite degli eventi sismici del dicembre 1990. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado dalla CTP di Ragusa che ha condannato l’Agenzia a rimborsare al ricorrente il 90% delle somme versate a titolo di imposta per il triennio 1990 – 1992. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate che la CTR della Sicilia ha rigettato, ritenendo che la modifica apportata alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, nello stabilire una riduzione percentuale del 50% qualora l’ammontare delle istanze di rimborso prestare ecceda le complessive risorse stanziate, opera soltanto in sede esecutiva e in ogni caso la norma non ha portata retroattiva.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’agenzia affidandosi a due motivi. Non ha spiegato difese il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore, è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito in L. 3 agosto 2017, n. 123. L’Agenzia censura l’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello affermando, da un lato, che la decurtazione del rimborso sarà applicabile in sede esecutiva e successivamente escludendo che la decurtazione sia applicabile nella concreta vicenda in esame. Tale affermazione secondo l’Agenzia costituirebbe un’erronea applicazione delle norme vigenti e in particolare delle modifiche introdotte dal citato art. 16 octies; la norma opererebbe anche sui giudizi pendenti, ed è interesse dell’Agenzia proporre la questione, per ottenere una pronuncia della Corte che affermi esplicitamente l’applicabilità dello ius superveniens al giudizio in corso. Secondo l’Agenzia la norma sopravvenuta se interpretata restrittivamente come ha ritenuto di fare la CIR non avrebbe alcun ambito di applicazione poichè essa è stata introdotta quando ormai era decorso da anni il termine per proporre istanza di rimborso.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La sentenza impugnata contiene secondo l’Agenzia due affermazioni tra di loro contraddittorie e inconciliabili e cioè da un lato l’affermazione che lo ius superveneins incide soltanto in fase esecutiva, dall’altro l’esclusione della applicazione di detta regolamentazione sopravvenuta anche in sede esecutiva, affermandosi che “il diritto rimborso va riconosciuto della misura nel 90% così come la sua esenzione va disposta senza abbattimento del 50% essendo stato il presente giudizio incoato precedentemente all’entrata in vigore dei limiti di cui all’art. 16 octies”.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati, nei termini di cui appresso.

La L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prevede in favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 il diritto al rimborso delle imposte versate in misura maggiore del 10% del dovuto. Successivamente, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, attuata con il Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 settembre 2017, prot. n. 195405/2017, ha introdotto, tra le altre modifiche, la seguente disposizione; “In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 30 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi”.

Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990-1992, il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto, secondo l’art. 1, comma 665 citato, mentre la norma di cui all’art. 16 octies citato è intervenuta dopo la proposizione dell’appello da parte della Agenzia delle entrate; pertanto il thema decidendum dell’appello è limitato alla sussistenza del diritto al rimborso, non venendo in esame le questioni della sufficienza o meno delle risorse per poterlo eseguire. Resa questa premessa, deve dirsi che la CTR si è correttamente attenuta ai principi di diritto già affermato da questa Corte in tema di applicazione dello ius superveniens ai processi in corso. In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, introdotti dalla norma in esame, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio, in cui non si discute della fase esecutiva; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 9785/2018; Cass. 4570/2020).

Vero è che la CTR ha erroneamente esteso l’applicazione di detto principio alla fase esecutiva affermando che la esecuzione “va disposta senza abbattimento del 50%” ma si tratta di una motivazione che non spiega effetti sulla decisione, poichè l’oggetto del giudizio d’appello è – come si è detto – circoscritto alla impugnazione del titolo del rimborso.

Ne consegue, con questa correzione della motivazione, il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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