Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10459 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 1, presso lo studio dell’avvocato FORTE LUCILLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE TOMA Sonia, giusta

mandato ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SKY ITALIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6726/2008 del TRIBUNALE di MILANO del 23.4.08,

depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 17 giugno 2009 D.F.P.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 maggio 2008 dal Tribunale di Milano, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato a pagare Euro 2.500,00 in favore di Sky Italia S.r.l. a titolo di penale contrattualmente prevista per la violazione di una clausola relativa al contratto di abbonamento ai servizi di televisione satellitare.

La societa’ intimata non ha espletato attivita’ difensiva.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Solo nel corso dell’esposizione delle argomentazioni a sostegno, peraltro generiche, fa riferimento all’art. 354 c.p.c.. Il quesito finale (Dica la Suprema Corte se trova concreta applicazione ai fatti di causa l’art. 354 c.p.c. Dica la Suprema Corte se la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio al fine di consentire in concreto il diritto di difesa) non presenta i requisiti sopra indicati, in quanto non postula l’enunciazione di un principio di diritto che sia, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilita’ generalizzata e risulta del tutto svincolato dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza, impugnata.

Con il secondo motivo il D.F. lamenta violazione delle norme sulla competenza. Anche questa censura, peraltro priva della necessaria indicazione della norme che si ritengono violate (vedi art. 366 c.p.c., n. 4), si conclude con un quesito (Dica la Suprema Corte se sussiste competenza territoriale del Giudice di Pace di Castel S. Vincenzo) che si rivela inidoneo per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo.

Il terzo motivo, che lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, risulta privo del momento di sintesi formulato con i criteri sopra menzionati e necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare quali capi della sentenza e per quali ragioni presentino motivazione rispettivamente omessa, insufficiente, contraddittoria.

Il quarto motivo ipotizza nullita’ della sentenza. Le generiche argomentazioni a sostegno della censura fanno riferimento all’art. 164 c.p.c.. Il quesito finale (Dica la Suprema Corte se la nullita’ dell’atto di citazione di primo grado ex art. 164 c.p.c. estende i suoi effetti a tutta l’attivita’ processuale espletata nel giudizio di primo grado e in grado d’appello) e’ assolutamente astratto in virtu’ di quanto in precedenza argomentato.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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