Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10459 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24762/2011 proposto da:

Incofinsco S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

G.B. Tiepolo n. 4, presso l’avvocato Smargiassi Giovanni,

rappresentata e difesa dall’avvocato Tedoldi Alberto, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BIONDANI TMG S.P.A., incorporante per fusione di Nuova Bitumi S.R.L.

in liquidazione e Raggruppamento di Imprese Nuova Bitumi – Viberto –

Marconcini, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso

l’avvocato Savini Zangrandi Luca, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Mancini Roberto, giusta procura a margine

della memoria di costituzione;

– controricorrente –

Anas S.p.a.;

– intimata –

e contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Incofinsco S.p.a., Nuova Bitumi e Raggruppamento di Imprese Nuova

Bitumi – Viberto – Marconcini;

– intimate –

avverso la sentenza n. 686/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato L. Savini Zangrandi che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principale, accoglimento del ricorso

incidentale ANAS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 14.12.1994, la Si.Gen.Co Bassi S.r.l. convenne in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Brescia l’ANAS S.p.A., la Nuova Bitumi S.r.l. ed il Raggruppamento d’Imprese Nuova Bitumi S.r.l.- Viberto-Marconcini, chiedendo la determinazione delle indennità per l’occupazione e l’espropriazione, disposte, rispettivamente, con decreti del 31.3.1989 e dell’8.11.1994, dell’area di sua proprietà, facente parte di una maggiore superficie sita nel (OMISSIS). Il processo, sospeso in pendenza del giudizio risarcitorio che accertò la legittimità dell’iter espropriativo, venne riassunto dalla Incofinsco S.p.A., cessionaria pro soluto del credito.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte adita ritenne, per quanto d’interesse, che: a) in base al PRG del 1983, il suolo ricadeva per la porzione di mq. 726 a destinazione artigianale, per quella di mq. 6529 a viabilità e per mq. 180 in area agricola, sicchè, tranne che per la prima superficie, non era legalmente edificabile; b) l’indennità di espropriazione andava determinata in ragione del valore venale per l’area edificabile ed in ragione dei VAM per l’altra, e correlativamente quella di occupazione andata rispettivamente determinata sulla base degli interessi legali e sulla somma pari al dodicesimo dell’indennità annua; c) l’indennizzo per la diminuzione di valore della porzione residua andava quantificato sulla differenza della superficie a destinazione produttiva prima e dopo l’espropriazione; d) andava indennizzata la perdita dei manufatti esistenti sul fondo; e) andava esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di un’obbligazione di valuta.

Per la cassazione della sentenza, la Società Incofinsco ha proposto ricorso, affidato a otto mezzi, ai quali resistono con controricorso la Nuova Bitumi S.r.l. ed il Raggruppamento d’Imprese Nuova Bitumi S.r.l.- Viberto-Marconcini e l’ANAS S.p.A., che ha proposto un motivo di ricorso incidentale. La ricorrente e la S.p.A. Biondami TMG, succeduta per incorporazione alla Nuova Bitumi S.r.l., hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la Società ricorrente censura la statuizione sub a) della narrativa, per violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis quale interpretato da Corte Cost. n. 442 del 1993, oltre che vizio di motivazione. La Corte territoriale, lamenta la ricorrente, ha errato perchè ha tenuto conto dei vincoli di inedificabiltà previsti dallo strumento urbanistico, laddove avrebbe dovuto tener conto della precedente destinazione urbanistica, che contemplava un’area legalmente edificabile di mq. 8.300, come da concessione edilizia del 3.3.1981.

2. Col secondo, il terzo ed il quarto motivo, si denuncia in riferimento alla statuizione sub b), rispettivamente: 1) la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis quale interpretato da Corte Cost. 348 del 2007 e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell’area edificatoria; 2) la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, quale modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011 per avere applicato il criterio dei VAM in riferimento all’area non legalmente edificatoria; 3) la violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 72 e vizio di motivazione, in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione.

3. I motivi, che, per comodità espositive, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati il primo ed il secondo, fondato il terzo e parzialmente fondato il quarto, per le seguenti considerazioni:

A) per effetto dell’invocata sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, emessa dopo le sentenze della stessa Corte n. 348 e 349 del 2007 a completamento del processo di conformazione del diritto interno ai principi posti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il sistema indennitario risulta, ormai, agganciato al valore venale del bene, posto che la dichiarazione d’incostituzionalità della formula mediana e dei criteri tabellari ha fatto rivivere il criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), ed ora sancito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commA 89;

B) permane, tuttavia, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – e che le regole di mercato non possono travalicare. L’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in base al quale un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti in tal modo classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass. 7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez. un. 172 e 173/2001);

C) riguardo alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità, l’indicazione delle opere a tal fine necessarie nel piano regolatore generale comporta, di regola, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, e non ha carattere espropriativo, implicando una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree, in assenza di specifiche deduzioni circa l’assimilazione del vincolo stradale ad un vincolo imposto a titolo particolare, tramite l’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincolo avente carattere espropriativo (Cass. 3/10/2016 n. 19687; 25/9/2007, n. 19924; 24/11/2005, n. 24837).

4. Nella specie, l’assunto secondo cui il vincolo stradale impresso in seno al PRG avrebbe natura espropriativa, e dunque, da esso dovrebbe prescindersi ed applicarsi il regime urbanistico dell’area previsto dalla pianificazione anteriore (area legalmente edificabile con destinazione “artigianale produttiva D1”) non si fonda, come in tesi avrebbe dovuto, sull’allegazione della natura interna alla singola zona del previsto tracciato viario, ma sul fatto della modifica della destinazione urbanistica (che sarebbe desumibile dall’esame di una concessione edilizia del 1981), circostanza che è in sè irrilevante, tenuto conto che il vincolo d’inedificabilità impresso dagli strumenti urbanistici risulta privo di ruolo discriminante nella summa divisio tra vincoli conformativi ed espropriativi, la cui individuazione va, invece, operata in relazione agli effetti -incidenti sulla generalità dei beni o su beni determinati – dell’atto di pianificazione stesso sicchè quando il vincolo d’inedificabilità è frutto del potere di zonizzazione esso ha carattere conformativo e dunque non costituisce fonte di diritto ad indennizzo, in attuazione del principio della funzione sociale della proprietà (cfr. funditus Cass. n. 3620 del 2016).

5. Il giudice del rinvio provvederà alla determinazione dell’indennità d’espropriazione dovuta in ragione del valore commerciale della porzione di terreno espropriato a carattere non edificatorio (in luogo del criterio tabellare dichiarato illegittimo). La determinazione del valore venale della porzione a carattere edificatorio è, invece, esente dal vizio motivazionale che le è stato imputato, avendo i giudici a quo aderito alle conclusioni del nominato consulente e disatteso con congrua motivazione le obiezioni mosse dal CTP della Società, laddove la violazione dell’art. 39 Legge fondamentale sulle espropriazioni è insussistente, perchè muove dal presupposto, che si è detto infondato, che non sia stato riconosciuto il valore venale del bene.

6. La censura relativa all’indennità di occupazione riferita al suolo non edificatorio resta assorbita, mentre va rigettata quella relativa all’indennità di occupazione relativa al terreno edificatorio, tenuto conto che il principio secondo cui detta indennità deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell’indennità dovuta per l’espropriazione dell’area occupata, finalizzata all’opera pubblica (Cass. sez. un. 20/1/1998 n. 493 e successive conformi) non implica che quell’indennità debba essere necessariamente commisurata al saggio corrente degli interessi e alle sue fluttuazioni nel periodo considerato, ma che debba essere calcolata comunque in una misura percentuale all’importo dell’indennità di espropriazione, la cui scelta è devoluta al giudice del merito (Cass. 25/01/2005 n. 8197), e, nel caso, non sindacata nè sotto il profilo della rispondenza del saggio del 5% ai frutti perduti dal proprietario (essendo stato erroneamente invocato il disposto di cui all’art. 1284 c.c., non vertendoci in tema di obbligazioni pecuniarie), nè in relazione alla logicità della motivazione con cui è stata adottata, non essendo la censura motivazionale, dedotta in seno all’intestazione del quarto motivo, ulteriormente specificata.

7. Col quinto motivo, si denuncia la statuizione sub c) di parte narrativa, per violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis oltre che per vizio di motivazione.

8. Il motivo è, in parte, infondato, ed, in parte, inammissibile. Premesso che l’incidenza negativa dovuta all’espropriazione sulla parte rimasta in proprietà dell’espropriata non è posto in discussione dai controricorrenti e che la differenza di destinazione urbanistica tra la porzione ablata e quella residua è irrilevante (cfr. Cass. n. 11504 del 2014; 4787 del 2012; 24435/2006, n. 10634/2004), va evidenziato che, come correttamente osservato nell’impugnata sentenza, il ristoro in tal caso dovuto non deve necessariamente esser determinato mediante ricorso al calcolo differenziale, ma può essere diversamente ottenuto, ad esempio, accertando e calcolando detta diminuzione di valore, aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore ovvero mediante il computo delle singole perdite.

8. Per tale modalità hanno optato i giudici a quo, che hanno fatto riferimento alla perdita di valore della parte residua (occupata da capannoni e da piazzali) dovuta alla minore superficie destinabile all’impresa commerciale ed alla connessa sottrazione della possibilità di ampliamento. Resta da aggiungere che le contestazioni circa il valore riconosciuto al capannone muovono dall’erronea considerazione della natura edificatoria del fondo espropriato, dall’asserito maggior valore del fabbricato nonchè da una diversa incidenza percentuale della perdita subita, attengono, dunque, al merito e sono inammissibili; l’indicazione dei valori unitari è irrilevante tenuto conto che la Corte bresciana ha inteso riferirsi al calcolo globale contenuto nella consulenza.

9. Col sesto motivo, si deduce in riferimento alla statuizione sub d), la violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 43, 45 e 46 nonchè il vizio di motivazione. Il valore dei manufatti insistenti sulle aree espropriate e non asportabili, lamenta la ricorrente, sono stati determinati in misura vile.

10. Questo motivo va rigettato per le considerazioni esposte nel precedente p. 8, in quanto presuppone, anch’esso, che si tratti di area edificabile, e perchè attinge al merito.

10. Il settimo e l’ottavo motivo, relativi alla statuizione sub e) restano assorbiti.

11. Il ricorso incidentale, con cui l’ANAS lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, da lei sollevata, è infondato: avendo la Corte ordinato anche ad essa ricorrente il deposito della somma dovuta, la statuizione sussiste (di talchè la questione avrebbe dovuto esser dedotta sotto l’afferente censura motivazionale); peraltro, la ricorrente incidentale non riferisce, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di aver riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, limitandosi a richiamare la comparsa di costituzione in giudizio, non essendo stato, dunque, chiarito se la Corte avesse, a monte, l’obbligo di provvedere al riguardo.

12. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione provvederà, anche, a liquidare spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il terzo e nei sensi di cui in motivazione il quarto motivo, rigetta il primo, il secondo, quinto ed il sesto, assorbiti il settimo e l’ottavo, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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