Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10459 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24422/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B. S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Lascioli e dall’Avv.

Luca Giordano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Giordano, in Roma via Achille Papa n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 61/65/2013 depositata il 16

maggio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n. 18/2/2010 in relazione al provvedimento di diniego del rimborso IVA 2003 e al correlato avviso di accertamento IVA 2001 emessi nei confronti della società B. S.r.l., ora in fallimento.

– L’avviso di accertamento veniva in particolare emesso per un’operazione di appalto per la costruzione da parte della contribuente di un complesso immobiliare nell’anno di imposta 2001 commissionatole dalla società Green S.r.l. e riqualificato dall’Agenzia come permuta. L’Agenzia inoltre, preso atto di un iniziale errore di calcolo nelle sanzioni, le rideterminava in autotutela parziale e il rimborso IVA veniva negato alla contribuente in conseguenza della descritta attività di accertamento.

– La CTP accoglieva i ricorsi della contribuente, decisione confermata dalla CTR, ritenendo non dimostrata la prospettazione dell’Agenzia secondo cui sarebbe stato stipulato un contratto di appalto con la società Green S.r.l. e non una operazione di permuta avente per oggetto la cessione di beni a fronte di prestazione di servizi resi.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia per due motivi, men-

tre il contribuente si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2728 c.c., comma 1, per aver la CTR indebitamente ritenuto che i fatti posti alla base dell’irrogazione delle sanzioni fossero non sufficientemente dimostrati.

– Con il secondo motivo la ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – deduce l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in dipendenza dei medesimi fatti posti a base del primo motivo, ove non potesse configurarsi la presunzione legale di cui all’art. 2728 c.c., comma 1, ritenendo di essere in presenza comunque di elementi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza della permuta contestata e, dunque, della base imponibile oggetto dell’avviso di accertamento.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Va reiterato che “In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 – 01).

– Orbene, nel caso di specie i mezzi di impugnazione sono chiaramente diretti ad ottenere una riqualificazione della fattispecie interpretando la volontà negoziale del contratto stipulato tra la contribuente e la società Green S.r.l., che la CTR ritiene, come già il giudice di primo grado, un appalto, e l’Agenzia che ritiene essere una permuta. Il sindacato è limitato alla coerenza e logicità della motivazione, e ciò rende inammissibile il primo motivo, articolato sotto l’angolo della violazione di legge.

– Inoltre, si ribadisce che “In tema di ricorso per cassazione, integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., in L. n. 134 del 2012, l’omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017, Rv. 646308 – 01). Nel caso di specie l’Agenzia non enuclea in dipendenza del secondo motivo, ed invero neppure del primo dal secondo richiamato, fatti non considerati dal giudice d’appello, decisivi e contrari all’accertamento da questi operato e ai sensi del riformato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è preclusa la censura della mera insufficienza motivazionale.

– In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.200 per compensi, oltre Iva e Cpa.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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