Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10459 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. II, 12/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 12/05/2011), n.10459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA MIGNANELLI 3, presso lo studio dell’avvocato FONTANA

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE

PALMA VINCENZO;

– ricorrente –

contro

B.L. (OMISSIS), B.P.

(OMISSIS), B.M. (OMISSIS) elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZ1NI 55, presso lo studio

dell’avvocato MONACO SORGE CARMINE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CALDERARA LEOPOLDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1649/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato CLAUDIA PACINI con delega dell’avvocato GIOVANNI

FONTANA difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P., M. e B.L., comproprietari di un edificio posto in (OMISSIS), agivano nei confronti di R.D., proprietario di un vicino edificio eretto su più piani (a sua volta costruito in luogo di un precedente manufatto in lamiera), per sentirlo condannare alla rimessione in pristino della sopraelevazione realizzata e del tamponamento di una terrazza, lamentando sia la violazione delle distanze dai corpi di fabbrica esistenti, sia l’illegittima apertura della veduta esercitata tramite detta terrazza.

Il convenuto resisteva in giudizio, proponendo domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la condanna degli attori a demolire un capannone e una tettoia costruiti sul loro fondo a distanza irregolare.

Il Tribunale di Verona, condannava il convenuto ad arretrare la sopraelevazione a distanza di cinque metri dal confine, e gli attori a distaccare dal confine la parte di tettoia posta sopra il servizio igienico.

Tale sentenza, impugnata in via principale dal R. e in via incidentale dai B., era confermata dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8.10.2004.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte lagunare osservava, rigettando la censura di extrapetizione sollevata dall’appellante, che la domanda dei B., siccome diretta ad ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, evidenziava che l’immobile R. violava le distanze sia tra fabbricati, sia del fabbricato del convenuto dal confine; che anche la ristrutturazione con sopraelevazione costituiva nuova costruzione, importando, come nella specie verificato dal c.t.u., un sensibile aumento di volumetria; e che dagli accertamenti eseguiti dal c.t.u.

non era stato possibile, invece, accertare con esattezza le dimensioni del preesistente capannone degli appellati, per cui rettamente il giudice di primo grado l’aveva ritenuto regolare in rapporto alla disciplina vigente all’epoca della sua primigenia edificazione.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre R. D., formulando sette motivi d’annullamento, illustrati da memoria.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa e/o contraddittoria motivazione in relazione al primo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva riscontrato la sostanziale discrepanza tra la domanda degli attori, intesa alla riduzione in pristino per quanto attinente alle distanze tra i corpi di fabbrica preesistenti, e la statuizione del Tribunale, che aveva condannato il convenuto ad arretrare la sopraelevazione a cinque metri dal confine, osservando che la sostanziale equiparazione effettuata dalla Corte territoriale tra domanda di rispetto delle distanze tra costruzioni e domanda diretta all’osservanza della distanza delle costruzioni dal confine, è apodittica ed errata, perchè pone sul medesimo piano pretese che sia dal punto di vista letterale, sia da quello giuridico sono palesemente divergenti.

2. – Con il secondo motivo è dedotta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al primo motivo d’appello prospettato”, avendo il giudice d’appello ritenuto indifferentemente applicabili alla fattispecie due diverse discipline, intese a tutelare oggetti giuridici diversi, e cioè le norme sulla distanza tra costruzioni e quelle sulla distanza delle costruzioni dal confine.

3.- Il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione, la nullità del procedimento, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al secondo motivo d’appello prospettato, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione la questione, pur dedotta da parte appellante, relativa all’operatività del principio della prevenzione, previsto dal P.R.G. del comune di Verona ed applicabile alla fattispecie ricorrendone le condizioni di fatto.

4. – Con il quarto motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione “di norme di diritto” – ma in realtà del solo L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), unica norma citata – in relazione al secondo motivo d’appello, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’opera realizzata dal R. costituisca ristrutturazione edilizia, trattandosi, al massimo di una piccola modifica della sagoma e del volume dell’edificio, sicchè sarebbe improprio applicare al caso di specie le disposizioni previste per le nuove costruzioni.

5. – Con il quinto motivo è dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione al terzo motivo d’appello, in quanto la Corte territoriale nell’affermare che la distanza legale doveva essere mantenuta da tutta la nuova costruzione, e precisamente, dalla parte sopraelevata, ha esteso immotivatamente al terzo motivo di gravame, che criticava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il diritto a mantenere l’edificio preesistente non trovava giustificazione rispetto al primo piano, le ragioni svolte per motivare la reiezione del secondo motivo d’appello, senza entrare in medias res.

6. – Il sesto motivo denuncia l’omessa e/o contraddittoria motivazione in relazione al quarto motivo d’appello, nella parte in cui la Corte lagunare ha ritenuto che non è stato possibile accertare con esattezza le dimensioni del preesistente capannone degli appellati, di guisa che rettamente il Tribunale lo aveva ritenuto legittimo in rapporto alla normativa esistente all’epoca della sua primigenia costruzione.

Non si intende, sostiene parte ricorrente, il fondamento di tale “assurda ed incomprensibile” deduzione, nè la ragione, in sè contraddittoria, per cui mentre la costruzione B. dovrebbe ritenersi regolare, non essendo stato possibile accertare con esattezza le dimensioni del preesistente capannone di questi ultimi, non altrettanto dovrebbe concludersi per quella di proprietà R..

7. – Con il settimo motivo è dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d’appello riguardante la domanda di arretramento della tettoia del fabbricato di proprietà B., motivo che l’appellante aveva esplicitato a pag. 22 dell’atto d’appello, criticando la sentenza del Tribunale scaligero nella parte in cui si era limitata a disporre il distacco, e non anche l’arretramento, della tettoia stessa.

8. – Il primo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che gli artt. 871 e 872 cod. civ. distinguono, nell’ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato dalle norme che, prive di portata integrativa o modificativa e se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza ed una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, come quelli inerenti alle esigenze igieniche, al godimento della proprietà ed alla tutela dell’estetica edilizia. A tale distinzione corrisponde, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato, assicurata, per le norme del secondo tipo, soltanto dall’azione di risarcimento del danno, a parte il potere della P.A. di imporne l’osservanza coattiva, e, per quelle del primo tipo, anche dall’azione reale per l’eliminazione dello stato di fatto creato dalla violazione edilizia (cfr. Cass. nn. 16094/05, 5508/94, 12918/91, 4737/87); e che le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni, o come spazio tra le medesime, o come distacco dal confine, o in rapporto con l’altezza delle stesse, ancorchè inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l’assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile perchè tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati, e pertanto la loro violazione consente al privato dì ottenere la riduzione in pristino (Cass. nn. 7483/01 e 6209/96).

Non di meno, il fatto che in materia di distanze il distacco delle costruzioni tra loro e di ciascuna costruzione dal confine si collochi tendenzialmente salvo, cioè, l’interpretazione dello specifico strumento urbanistico non deponga altrimenti – nel medesimo ambito delle norme integrative del codice civile, non toglie che rientra nel potere dispositivo della parte che si assuma danneggiata dall’altrui attività edilizia dolersi dell’una e/o dell’altra violazione, e che sia compito del giudice di merito interpretare la domanda fornendo adeguata e logica motivazione delle conclusioni cui perviene.

8.1. – Nel caso in esame, la Corte territoriale sulla censura di extrapetizione formulata dall’appellante si è limitata ad affermare, in maniera sostanzialmente apodittica, che sebbene rispondesse al vero che i B. avessero chiesto la condanna del R. alla riduzione in pristino dell’immobile per quanto attinente alla distanza con i corpi di fabbrica preesistenti, e che, per contro, il Tribunale aveva condannato il convenuto ad arretrare la sopraelevazione del suo fabbricato a cinque metri dal confine, la pronuncia di primo grado corrispondeva esattamente alla domanda, poichè con essa gli attori non si erano limitati a lamentare la violazione della distanza tra fabbricati, ma avevano inteso evidenziare che la costruzione del R. violava anche le norme sulla distanza dal confine, che diversamente gli attori non avrebbero chiesto la riduzione in pristino.

Si tratta, a ben vedere, di una sostanziale petizione di principio, che utilizzando il petitum formale quale unico elemento per interpretare la causa petendi, vanifica l’interrogativo ermeneutico risolvendolo all’interno di una signoria dell’effetto, che, in materia, è recessiva rispetto alla natura della norma violata, dalla quale soltanto dipendono le conseguenze, ripristinatorie o solo risarcitorie, della violazione oggetto di doglianza.

Di qui la necessità di una rinnovata e diversamente motivata interpretazione della domanda, che costituisce compito precipuo del giudice di merito.

9. – L’accoglimento del suddetto motivo implica assorbimento dell’esame delle censure seconda, terza, quarta e quinta, che presuppongono tutte l’impostazione seguita dalla Corte d’appello nel ritenere valutabile la domanda anche sotto il profilo della violazione della distanza dal confine.

10. – E’ invece infondato il sesto motivo, perchè illogica non è la diversificata soluzione giuridica cui la Corte territoriale è pervenuta sulla base di un diverso accertamento di fatto, che predica come pacifica la recente sopraelevazione del fabbricato R., ma la pretesa della parte ricorrente per cui debba essere isonoma (non la posizione iniziale delle parti rispetto alla legge, ma) la soluzione stessa della lite, di guisa che quest’ultima non potrebbe essere favorevole ad una parte e contraria all’altra.

11. – Il settimo motivo, infine, è fondato.

In effetti, a fronte della specifica censura con la quale l’appellante R. aveva lamentato che il giudice di prime cure si era limitato a disporre il semplice distacco, e non l’arretramento, della tettoia del manufatto di proprietà B., la Corte d’appello ha omesso ogni accertamento in merito, non rinvenendosene traccia nè in motivazione, nè nel dispositivo della sentenza impugnata.

12. – Per quanto fin qui considerato, quest’ultima sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo e il settimo motivo del ricorso, assorbiti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, e rigettato il sesto, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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