Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10458 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 165, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI

SILVANA, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO GIOVAN BATTISTA,

giusta procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA SPA, A.N.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 226/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI – Sezione

Distaccata di MARANO del 2.5.08, depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 giugno 2009 C.E. ha chiesto la, cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 maggio 2008 dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Marano che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva condannato A.N. e la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A. al risarcimento del danno da sinistro stradale, liquidato in complessivi Euro 4.013,02, oltre interessi e spese del doppio grado.

Le intimate non hanno espletato attivita’ difensiva.

2 – Il ricorso e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti e’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per Cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Nella specie il ricorrente non ha ottemperato a tali oneri processuali con riferimento alla consulenza tecnica su cui basa la propria censura.

3. – In ogni caso e’ agevole rilevare che l’omessa pronuncia del giudice d’appello ricorribile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ricorre solo allorche’ manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado (Cass. Sez. 3^, n. 11756 del 2006), circostanza che non ricorre nella specie considerato che lo stesso ricorrente riconosce che il tema delle spese odontotecniche non aveva formato oggetto di specifico motivo di gravame, spiega di avere quantificato nell’atto di appello e nella comparsa conclusionale il danno in una somma che comprendeva le suddette spese e lamenta che il Tribunale abbia affermato di condividere in pieno le conclusioni svolte dal C.T.U. omettendo, poi di considerare la tipologia di danno relativa alle lesioni dentarie.

Questa situazione esula dalla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e potrebbe semmai integrare, ricorrendone le condizioni, l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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