Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10458 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24699/2011 proposto da:

C.A., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Ernesto Nathan n. 102, presso l’avvocato Trionfetti Federica,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pappalardo Santi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Acicastello, Provincia Regionale di Catania;

– intimati –

e contro

Provincia Regionale di Catania (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Attilio Regolo n. 19, presso l’avvocato Lipera Giuseppe,

rappresentata e difesa dall’avvocato Salemi Antonio, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Acicastello, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n.187, presso

l’avvocato Magnano San Lio Marcello, rappresentato e difeso

dall’avvocato Miano Giovanna, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 755/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato S. PAPPALARDO che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per il controricorrente al ricorso incidentale Comune di

Acicastello, l’Avvocato G. MIANO che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principale, inammissibilità o rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. convenne in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Catania la Provincia regionale di Catania ed il Comune di Acicastello, chiedendo che venissero determinate le indennità di espropriazione ed occupazione di un fondo di sua proprietà, interessato dalla realizzazione di un impianto polisportivo da parte della Provincia, ed espropriato con decreto del Comune del 20.2.2001.

La Corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, dichiarò la legittimazione passiva della Provincia regionale, beneficiaria dell’espropriazione, rigettò la domanda nei confronti del Comune e condannò l’espropriato al pagamento delle spese di lite; non definitivamente pronunciando, affermò la natura non edificatoria del fondo (destinato a verde pubblico, impiantistica sportiva e parcheggi), ritenne non indennizzabile il fabbricato esistente sull’area ablata, perchè privo di concessione edilizia, sia pure in sanatoria, e dispose, con separata ordinanza, la riapertura dell’istruzione per la determinazione del dovuto in base ai VAM.

Per la cassazione della sentenza, C.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, successivamente illustrato da memoria, al quale il Comune e la Provincia hanno resistito con controricorso, e la Provincia ha proposto un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Col primo ed il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, nonchè la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4; art. 117 Cost. ed art. 1 del protocollo addizionale 1 alla CEDU, per avere la Corte d’Appello, rispettivamente, ritenuto il terreno non edificatorio, mentre, come attestato dallo stato di consistenza, lo stesso, pur censito in catasto come agrumeto, non era coltivato, ma “sistemato ad uso abitativo”; e per aver ritenuto applicabile il criterio del valore agricolo medio, dichiarato incostituzionale con sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale, che impone di tener conto del criterio del valore venale del bene.

3. I motivi da valutarsi congiuntamente sono infondato il primo e fondato il secondo, alla stregua dei seguenti principi:

a) a seguito delle sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007 e n. 181 del 2011, emesse anche per conformare il diritto interno ai principi della CEDU, il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale si identifica col valore venale del bene (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014);

b) la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili non è tuttavia venuta meno e l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, (e D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37), in base al quale un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass. 7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez.un. 172 e 173/2001);

c) il carattere conformativo di un vincolo non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dai requisiti che lo stesso presenta, sicchè esso è configurabile ove miri ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso; mentre se imponga una previsione particolare incidente su beni determinati in funzione della localizzazione di una specifica opera pubblica il vincolo va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area, pur quando la variante ne abbia mutato la classificazione urbanistica;

d) le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009);

e) per i suoli non aventi natura edificatoria, rivestono valore a fini indennitari e risarcitori le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

4. L’impugnata sentenza ha escluso la natura edificatoria del suolo, ritenendo il vincolo apposto con la variante dello strumento urbanistico di cui al D.A. 5.9.1996 a carattere espropriativo e cioè, riconoscendone, implicitamente, la natura c.d. lenticolare, ed ha, perciò, fatto corretto riferimento alla previgente destinazione del P.R.G. che, nella specie, era agricola (irrilevante che tale attività non sia stata praticata in concreto).

5. La determinazione dell’indennità non potrà, tuttavia, esser effettuata in ragione dei VAM dichiarati incostituzionali, ma alla stregua dei principi esposti ai punti a) ed e) del precedente paragrafo.

6. Il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 46; della L.R. n. 37 del 1985, art. 26, comma 15; art. 1 del protocollo addizionale 1 alla CEDU, in ordine alla mancata liquidazione dell’indennizzo per il fabbricato, per non avere la Corte d’appello valutato se si fosse formato il silenzio assenso sulla domanda di concessione in sanatoria (presentata il 1.3.1995), è fondato, alla stregua del seguente principio: il diritto all’indennità non è escluso dall’originaria abusività dell’edificazione, ove l’immobile, alla data dell’esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest’ultima effettuare una valutazione prognostica circa la formazione del silenzio assenso o circa la sua condonabilità (cfr. Cass. 23/9/2016 n. 18694).

7. Il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e D.M. n. 127 del 2004, art. 6 nonchè vizio di motivazione, per averlo la Corte territoriale condannato al pagamento delle spese in favore del Comune, pure liquidate in modo esoso, è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile. Ed, infatti, nei rapporti tra espropriato e Comune le spese sono state regolate in base al criterio legale della soccombenza, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, qui insindacabile, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte. La dedotta violazione della disposizione di cui all’art. 6 della tariffa è generica: detta norma trova applicazione in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore e non quando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato (vedi al riguardo Cass. 12/4/2010 n. 8660 e sentenze ivi richiamate), ed il ricorrente non ha riportato l’entità delle somme richieste, omissione che appare esiziale, tenuto conto che il Comune ha riferito del deposito, da parte del ricorrente, di una nota spese riferita allo scaglione da Euro 516.600,00 ad Euro 1.549.400.

8. Il ricorso incidentale, con cui anche la Provincia deduce la violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 6 è inammissibile per difetto d’interesse, non essendo l’Ente provinciale destinatario della statuizione di condanna.

9. Nei rapporti tra Provincia e C. l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, in relazione ai motivi accolti ed anche per le spese; il ricorrente va condannato al pagamento delle spese nel giudizio nei confronti del Comune, che si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’oggetto della contesa (le spese legali). Le spese del presente giudizio vanno invece compensate tra Provincia e Comune.

PQM

rigetta il primo e quarto motivo, accoglie il secondo e terzo/cassa e rinvia, anche per le spese, nei rapporti con la Provincia, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra Provincia e Comune.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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