Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10458 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27924/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante

p.t.;

– intimato –

nonchè

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 117/6/2013 depositata il 16 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 516/11/2011 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società (OMISSIS) S.r.l. in fallimento, avente ad oggetto una cartella di pagamento IVA per un credito di imposta 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per omessa dichiarazione IVA.

– La CTR confermava la decisione di primo grado, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di omessa dichiarazione IVA e di presupposti per la fruizione del credito di imposta, ritenuta applicabile alla fattispecie.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia, affidato ad un motivo, mentre nè la contribuente nè l’agente della riscossione per la provincia di Roma, Equitalia SUD S.p.a., hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8, del D.P.R. n. 633 del 1973, artt. 19, 30 e 55, per aver la CTR mancato di dichiarare che, in assenza di presentazione della dichiarazione IVA annuale, il contribuente non poteva riportare l’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo, restando irrilevante il fatto che nel 2005 non sarebbero state poste in essere operazioni imponibili.

– Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. La Corte ribadisce che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 – 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).

– Nel caso di specie, nel suo ricorso a pag.2 l’Agenzia deduce che il credito ammonta ad Euro 42.152,00, si tratta di un credito maturato nel 2004 e, in assenza di dichiarazione IVA per quell’anno, è stato esposto nella dichiarazione IVA 2007, relativa all’anno di imposta 2006. Sulla base della prospettazione di tali elementi, considerato che non sono contestati i presupposti sostanziali per fruire della detrazione e la presenza delle dichiarazioni periodiche IVA, il contribuente si colloca entro la cornice biennale cui fa riferimento il principio di diritto sopra riportato, che consente l’esercizio del diritto alla detrazione.

– Nondimeno, il motivo prima ancora che infondato è inammissibile perchè non si confronta con la decisione giudiziale che fa riferimento ad altro credito, quantificato in Euro 22.221,59, il quale sarebbe stato esposto nella dichiarazione annuale 2000 (cfr. p.2 sentenza). L’Agenzia si limita a contrapporre la propria diversa prospettazione, ma manca di censurare efficacemente l’accertamento in fatto della CTR, dando evidenza di quale sia il credito effettivamente controverso, se del caso attraverso la riproduzione della cartella di pagamento, non essendo sufficiente a tal fine il quadro VL della dichiarazione IVA riprodotto in ricorso.

– Alla reiezione del ricorso non segue la statuizione sulle spese di lite, in assenza di costituzione del contribuente e dell’agente della riscossione. Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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