Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10458 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10458 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 26427-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CARMINE GALDIERI E FIGLI SPA in persona del
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO DELLAGO rappresentato e difeso dall’Avvocato

Data pubblicazione: 20/05/2016

ALESSANDRO IZZO, giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 258/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO,

depositata il

20/10/2008;

udienza del
D/

04/12/2015 dal Consigliere Dott.

CAMILLA

IAS/i

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI uhe ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato IZZO che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale

Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso

l’inammissibilità

per

dei primi 3 motivi di ricorso,

accoglimento del 40•

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.N.26427/09

Considerato in fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della s.p.a. Carmine Galdieri e figli (che
resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 258/5/08 con la quale la
CTR della Campania, in controversia concernente impugnazione di un avviso di
accertamento per Iva, Irpeg e Irap relative all’anno 2002„ in parziale accoglimento
dell’appello principale della società e dell’appello incidentale dell’Agenzia, ha
annullato tutti rilievi contenuti nell’avviso opposto ad eccezione dei rilievi numeri 1
e 9.
In particolare, per quanto ancora rilevante nella specie, i giudici d’appello hanno
escluso che l’acquisto da parte della attuale controricorrente della partecipazione
delle quote della società SAME s.r.l. -proprietaria di un terreno al quale la suddetta
controricorrente era interessata- in luogo dell’acquisto del solo terreno, l’acquisto del
terreno medesimo dalla partecipata al costo storico e la successiva svalutazione della
partecipazione non costituiscono operazione elusiva ai sensi dell’art. 37 bis d.p.r. n.
600 del 1973.
La società contribuente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto in diritto
Col primo motivo, deducendo vizio di motivazione, l’Agenzia ricorrente si duole
del fatto che la CTR abbia omesso di esaminare sia il motivo di impugnazione
principale ed assorbente concernente l’assoluta indeducibilità della svalutazione
della partecipazione nella società SAME nel presupposto che fosse configurabile
un’operazione elusiva, sia l’ulteriore problema derivante in via consequenziale
dalla tesi accolta, concernente la deducibilità del costi in contestazione in cinque
quote costanti anziché in un unico esercizio, onde la sentenza dovrebbe essere
cassata per consentire di esaminare concretamente le questioni vanamente
rappresentate dall’Ufficio.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis
d.p.r. 600/1973 e dei principi comunitari in materia di abuso del diritto, la
ricorrente chiede a questo giudice di dire se per il divieto di operazioni elusive
contenuto nell’art. 37 bis d.p.r. 600/73 o per il divieto di abuso del diritto
affermato dalla normativa comunitaria e dai principi costituzionali,
l’amministrazione finanziaria possa disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti dal
contribuente attraverso una pluralità di operazioni individualmente lecite e
reciprocamente coordinate che, in quanto prive di una effettiva ragione
economica, risultino finalizzate a raggiungere i risultati normalmente conseguibili
attraverso una diversa operazione assoggettata ad un più oneroso trattamento
tributario, e se incorra nella violazione di questo principio la sentenza impugnata
che abbia ritenuto legittima la deduzione della perdita subita dalla contribuente

SENTENZA

che abbia ritenuto legittima la deduzione della perdita subita dalla contribuente
per effetto della svalutazione della partecipazione totalitaria assunta in una società
proprietaria di un terreno necessario per l’espletamento della propria attività di
impresa omettendo di considerare che, come evidenziato dall’ufficio impositore
nell’atto impositivo e nelle difese in giudizio: a)l’acquisto della partecipazione
delle quote della società proprietaria del terreno in luogo dell’acquisto del solo
terreno costituisce operazione astrattamente idonea a realizzare un risparmio
fiscale perché consente di dedurre il costo dell’eventuale svalutazione delle quote
acquistate a fronte dell’impossibilità di ammortizzare il costo del terreno; – b) la
svalutazione della partecipazione, contabilizzata in base all’effettivo valore del
patrimonio della partecipata, si è determinata per effetto della cessione del terreno
operata dalla stessa partecipata alla partecipante al prezzo storico anziché a quello
di mercato in contrasto con le ordinarie regole di razionalità economica.
Col terzo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto
che la motivazione della sentenza impugnata sia insufficiente nella parte in cui
non ha riconosciuto la sussistenza di una operazione elusiva e di un caso di abuso
del diritto illogicamente sostenendo la legittimità degli atti in contestazione.
Col quarto motivo, deducendo ulteriore vizio di motivazione, la ricorrente si
duole del fatto che i giudici d’appello abbiano annullato tutti i rilievi ad eccezione
del rilievo n. 9 omettendo qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata ovvero al
merito di ciascun rilievo, semplicemente sulla base di considerazioni astratte
disancorate dal caso concreto omettendo di esaminare le specifiche ragioni poste a
base dei recuperi di imposta in contestazione.
I motivi 1, 3 e 4 sono inammissibili. In particolare, nei motivi 1 e 3 manca
l’illustrazione prescritta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c. (disposizione
applicabile nella specie ratione temporis), a norma del quale, in ipotesi di denuncia di
vizio di motivazione, è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si
deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume viziata, essendo peraltro da evidenziare
che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (tra le altre v. cass. n.
8897 del 2008), l’onere di indicare chiaramente tale fatto, le ragioni della sua
decisività nonché le ragioni per le quali la motivazione in relazione ad esso è da
ritenersi insufficiente deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo
motivo di ricorso ma anche formulando al termine di esso una indicazione riassuntiva
e sintetica che costituisca un “quid puris” rispetto alla illustrazione del motivo.
Con riguardo al quarto motivo, invece, la “sintesi” che lo conclude manca delle
caratteristiche richieste dalla illustrazione prevista dal citato articolo 366 bis c.p.c.„
posto che in tale sintesi manca assolutamente l’indicazione del o dei fatti in ordine ai
quali la motivazione sarebbe insufficiente nonché delle ragioni della suddetta
insufficienza e, a fortiori, della evidenziazione della decisività dei suddetti fatti.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità -alla quale il collegio
intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene-, è
ravvisabile elusione nell’operazione economica che abbia quale suo elemento

PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna a ricorrente alle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in € 7.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e
accessori di legge.
Roma 4.12.2015
L’ tensore
Il Presidente

predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte
operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero
intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe
sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle
modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici,
considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo
per pervenire a quel risultato fiscale (v. tra numerose altre cass. nn. 4603 del 2014
e 21390 del 2012).
Correttamente pertanto la ricorrente evidenzia i presupposti perché
l’amministrazione finanziaria possa disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti dal
contribuente attraverso una pluralità di operazioni individualmente lecite e
reciprocamente coordinate che, in quanto prive di una effettiva ragione
economica, risultino finalizzate a raggiungere risultati normalmente conseguibili
attraverso una diversa operazione assoggettata ad un più oneroso trattamento
tributario. Tuttavia i giudici d’appello non hanno errato nella individuazione dei
richiamati presupposti e pertanto non sono incorsi nella denunciata violazione di
legge, ma, confermando la statuizione dei giudici di primo grado in proposito,
hanno escluso che nella specie ricorressero i presupposti suddetti, e sono giunti a
tale conclusione attraverso un accertamento in fatto non ammissibilmente
censurato in questa sede.
Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza

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