Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10458 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. II, 12/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 12/05/2011), n.10458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MILIZIE 140, presso lo studio dell’avvocato TOCCI

DEMETRIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA POP. EMILIA ROMAGNA SCARL IN PERSONA DEL PRESIDENTE LEGALE

RAPPRESENTANTE PER STATUTO DOTT. M.G. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DE MATTEIS FERDINANDO

MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLI CARMINE;

– controricorrente –

e contro

D.M., V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 274/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.= M.C. citava, davanti al Tribunale di Salerno, A.U. per sentire dichiarare l’intervenuta usucapione a proprio favore del diritto di proprietà su un’unità immobiliare, sita in (OMISSIS). L’attrice esponeva che il proprio marito, A.A., nel 1968 aveva acquistato dal fratello U. un appartamento sito in (OMISSIS), facente parte di un fabbricato che quest’ultimo aveva realizzato, scontando sul prezzo anche la restituzione di prestiti che aveva in precedenza fatto al proprio fratello, che si era trasferito nell’appartamento con la propria famiglia, che nel (OMISSIS) era deceduto A. A., che l’esponente aveva continuato a possedere in maniera pacifica e ininterrotta il suddetto immobile.

A.U. non si costituiva. Spiegava, invece, intervenuta la Banca popolare dell’Emilia Romagna, società cooperativa a responsabilità limitata la quale deduceva che il Credito Commerciale Tirreno aveva concesso ad A.U. un mutuo di L. 150 milioni da restituire in 60 rate mensili. A garanzia delle obbligazioni discendenti da tale contratto, il mutuatario aveva consentito iscrizione ipotecaria fino alla concorrenza di trecento milioni sugli immobili, di cui aveva attestato la sua piena ed esclusiva priorità e segnatamente l’intero attico del fabbricato di via (OMISSIS). Soggiungeva la Banca che il Credito Commerciale Tirreno s.p.a. era stato posto in liquidazione cotta amministrativa e che con atto notarile gli organi della liquidazioni avevano ceduto alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna le attività e le passività del credito ivi compresi i giudizi attivi e passivi. Pertanto, avendo la Banca cessionaria interesse autonomo ad intervenire nel presente giudizio ed essendo titolare di un diritto reale di garanzia sull’immobile de quo, chiedeva il rigetto della domanda riservandosi di agire in surrogatola ex art. 2900 c.c. in relazione al comportamento processuale del convenuto A.U.. Il Tribunale adito, disponeva la chiamata in giudizio di V.F. altro creditore con garanzia ipotecaria iscritta sull’immobile de quo. V.F., tuttavia, non si costituiva. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 34 del 2003 rigettava la domanda di M.C..

b) Proponeva appello M.C. la quale chiedeva che venisse riformata la sentenza di primo grado e che venisse dichiarato l’acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in suo favore del diritto di piena ed esclusiva proprietà dell’appartamento sito in (OMISSIS). A.U. e V.F., non si costituivano neppure in questa fase del giudizio. Si costituiva, invece, la Banca popolare dell’Emilia Romagna la quale chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di appello di Salerno rigettava l’appello. Motivava la sua decisione sul rilievo che al fine di stabilire se in conseguenza di una convenzione, con la quale un soggetto riceveva da un altro in godimento di un immobile, si avesse un possesso idoneo all’usucapione ovvero una mera detenzione, occorresse far riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso e a tal fine era necessario accertare se la convenzione si configurava come contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, perchè solo nel primo caso quel contratto era idoneo a determinare nel soggetto il c.d. animus possidenti. In ragione di ciò e tenuto conto dell’acquisizioni processuali la Corte territoriale aveva ritenuto che la posizione del primo occupante poi deceduto ( A.A., marito della M.C.) era da equiparare a quella di un semplice detentore, M.C. per sostenere l’acquisto a titolo originario per , effetto di usucapione avrebbe dovuto dimostrare, e non lo aveva fatto, il mutamento della detenzione in possesso ad opera del marito A. A. poi deceduto e per effetto di successione possessionis da parte sua.

c) Per la cassazione di questa sentenza ricorre M.C. per tre motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 29 luglio 2005. Resiste la Banca Popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa a responsabilità limitata, con controricorso notificato il 24 ottobre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo M.C. lamenta -come da rubrica – Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione all’errata e abnorme interpretazione di un punto decisivo della controversia. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente, lamenta – come da rubrica- Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla valutazione delle prove addotte dall’interventrice Banca Pop. Emilia Romagna. Entrambi questi motivi vanno esaminati congiuntamente, dato che denunciano un medesimo vizio della sentenza sia pure con due distinte prospettazioni. Avrebbe errato la Corte di Appello di Salerno -secondo la ricorrente- per aver mancato di valutare le risultanze della prova testimoniale, incorrendo in incongruenze logiche ed in errori di diritto.

La Corte avrebbe ritenuto, erroneamente, che la signora M.C. avesse inteso sostenere che l’immissione nel possesso dell’appartamento, avvenuta nel 1968 fosse finalizzata a scomputare nel tempo il prestito della somma di denaro che il marito della M.C. fece al fratello costruttore del fabbricato di modo che una volta scomputato il prestito per l’utilizzazione temporanea dell’appartamento, questi sarebbe rientrato nella piena disponibilità del proprietario A.U.. La prova testimoniale raccolta, invece, sostiene la ricorrente, è di tutt’altro significato, avendo tutti i testi affermato che il trasferimento era avvenuto nel 1968. Ed ancora sostiene- la ricorrente- la Corte di Salerno, accettando acriticamente il ragionamento del primo giudice sulle prove fornite dalla Banca, ha ritenuto congruenti e logiche le prove dell’interventrice volte a dimostrare la mancanza dell’animus possidendi da parte della M. C.. Tali prove sono: il non aver denunciato la M.C. l’appartamento nel mod. 740 la non partecipazione della M.C. alle assemblee condominiali, le iscrizioni ipotecarie sull’immobile solo a carico di A.U., le domande di sanatoria e di ablazione per abusivismo edilizio pagate da A.U..

Eppure, ritiene la ricorrente, il giudice di merito non si è accorto che tali circostanze non potevano che essere riferite all’intestatario dell’immobile.

a) I motivi che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili nella parte in cui sono privi di autosufficienza, non riportando le prove che la ricorrente assume trascurate od inadeguatamente valutate, ed infondate nel resto.

La sentenza, premesso che A.U. aveva conferito il godimento dell’immobile al fratello a scomputo di un prestito da questo elargitogli con l’intesa che all’estinzione del debiti gliene avrebbe trasferito la proprietà, ha rimarcato, da un lato, che al dante causa dell’attrice era stata conseguentemente attribuita la sola detenzione del bene e, dall’altro che tra i fratelli non era intervenuto alcun contratto ad effetti reali che, sia pure nullo per difetto della necessaria forma scritta, fosse idoneo a trasferire il possesso dell’appartamento, ha aggiunto, poi, che nessuna interversione della detenzione in possesso era successivamente intervenuta e che gli adempimenti fiscali e condominiali di cui l’intestario del bene si era fatto carico ed il consenso dello stesso dato alle iscrizioni ipotecarie deponevano per il mancato trasferimento del possesso. Poichè l’accertamento e la qualificazione del potere di fatto esercitato su di una cosa è rimesso ad un apprezzamento di fatto del giudice di merito e/o il sindacato di esso è consentito solo per inadeguatezza materiale o logica degli argomenti che lo sostengono, nessun vizio è ravvisabile, quindi, nella motivazione impugnata che ha dato esaurientemente conto delle ragioni per le quali ha escluso che sia l’attività dell’attrice che quella del suo dante causa costituissero, con riferimento agli elementi acquisti al processo, manifestazione di un potere utile all’usucapione.

2.= Con il terzo motivo M.C. lamenta -come da rubrica- Violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1141 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3). Avrebbe errato la Corte di Appello di Salerno -ritiene il ricorrente- nell’aver introdotto un elemento nuovo di valutazione ossia l’inesistenza di un atto scritto, ritenendo che, alla base dell’accordo tra i fratelli A. vi fosse un contratto preliminare, ovviamente, di natura obbligatoria (di compravendita o addirittura di locazione). Al contrario- evidenzia la ricorrente- la M.C. non ha mai sostenuto l’esistenza di un atto scritto tra il proprio marito e il fratello di costui per cui occorresse dimostrare, ai fini dell’usucapione, il mutamento della detenzione in possesso. La M.C. ha, invece, sostenuto l’intervenuto effettivo trasferimento di proprietà sin dall’inizio a favore del marito A.A. con l’immissione nel possesso dell’immobile.

2.1.= La censura non coglie nel segno ed essa non può essere accolta, perchè sollecita una valutazione di fatto la cui eventuale erroneità non andava denunciata come violazione di legge, e, comunque, perchè non incide sulla resistenza della denuncia fondata sull’assenza di prova di una compravendita.

Tuttavia, la Corte di Appello di Salerno, a prescindere dall’esistenza di un atto scritto o non scritto, ha, semplicemente, escluso che la M.C. abbia dimostrato l’esistenza di un possesso animo domini, idoneo all’acquisizione dell’immobile. Ha altresì -come già si è detto- ritenuto in ragione delle acquisizioni processuali che la posizione del primo occupante (marito della M.C.) era da equiparare a quella del semplice detentore. Insomma, la Corte ha ritenuto, in ragione delle risultanze istruttorie, che la relazione tra il primo occupante e l’appartamento de quo integrasse gli estremi della detenzione e che, dunque, ai fini dell’usucapione era necessario dimostrare, e ciò non è stato, l’interversio possessionis. In realtà, la M.C. non ha usucapito il bene non tanto perchè mancava un atto scritto da cui ricavare il titolo del possesso, ma, perchè, dalle risultanze istruttorie, non è emersa l’esistenza di un possesso animo domini.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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