Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10457 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4601/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

DELCAR S.P.A. (già CONCEPT CAR S.R.L.), in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto

Fantozzi, Edoardo Belli Contarini e Daniela Cutarelli, domiciliata

presso lo studio dei difensori in Roma, via Sicilia n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 185/20/2011 depositata il 22 dicembre 2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 90/4/2009 la quale aveva accolto il ricorso della società Concept Car S.r.l., oggi Delcar S.p.a., esercente attività di officina, contro una cartella di pagamento per IVA, IRPEG e IRAP relativa agli anni di imposta 2002 e 2003. La cartella veniva emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo provvisorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, nei limiti di quanto statuito dalle sentenze della CTR Lombardia nn. 32 e 33/24/08, aventi a loro volta ad oggetto l’impugnazione contro due avvisi di accertamento, uno per ciascuno dei menzionati anni di imposta.

– La CTR confermava la decisione di primo grado “perchè l’esegesi proposta dall’appellante al testo delle sentenze 8 aprile 2008, sul punto in esame, non è condivisibile; le decisioni con argomentazione sintetica, ma chiara hanno quantificato l’importo globale dei ricavi in contestazione per l’anno 2003 in Euro 48.611 e per l’anno 2002 in Euro 39.716, (somme che sono palesemente inferiori a quelle indicate dal contribuente).” (cfr. p.2 sentenza impugnata).

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso erariale per violazione del principio di autosufficienza in quanto l’Agenzia ha in linea generale adeguatamente sintetizzato la fattispecie e l’evoluzione del fatto processuale sino alla proposizione del ricorso per cassazione, salvo l’esame funditus dei singoli motivi, inclusa la loro ammissibilità individuale sotto il profilo dell’autosufficienza.

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza, per aver il giudice d’appello espresso una motivazione meramente apparente con riferimento ai ricavi da officina della società nei due periodi di imposta, interpretando arbitrariamente e senza riferimento alcuno ad elementi decisivi il decisum delle sentenze della CTR Lombardia nn. 32 e 33/24/08 alla base della cartella di pagamento opposta.

– In controricorso la contribuente eccepisce l’inammissibilità del motivo in quanto pretenderebbe, attraverso lo schermo della nullità della sentenza, di sottoporre all’esame della Corte la valutazione e l’interpretazione del contenuto delle sentenze emesse sugli avvisi di accertamento, tipica indagine di merito insindacabile in sede di legittimità.

– Il medesimo motivo sarebbe inoltre inammissibile in quanto, ad una lettura completa della sentenza, da questa emergerebbe compiutamente le ragioni delle conclusioni cui è giunta la CTR e verrebbe chiaramente risolta la questione della qualificazione dei ricavi di officina, se globali o maggiori rispetto al dichiarato per il periodo di imposta. L’inammissibilità dovrebbe in ultima analisi essere dichiarata anche perchè il motivo involgerebbe una indagine di merito preclusa al giudice di legittimità.

– Le eccezioni sono scrutinabili unitamente alla disamina del motivo, che è fondato. Le sentenze oggetto di interpretazione risultano essere state depositate dalla CTR il 21.4.2008 e non l’ottavo giorno di quel mese e anno, come si legge nella decisione impugnata, ma nessun dubbio sussiste sulla corretta identificazione dei due titoli giudiziali, le sentenze della CTR Lombardia nn. 32 e 33/24/08 alla base della cartella opposta, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo provvisorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, titoli che sono divenuti nelle more anche definitivi in forza delle sentenze della Corte nn. 8452/11 e 8453/11 depositate il 12.4.2011.

– Tanto premesso, la Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. Sez. 5, 6 giugno 2012 n. 9113 – Rv. 622945-01).

– Nel caso di specie è vero che la motivazione, come eccepisce la controricorrente, ad una lettura completa della sentenza permette di comprendere che il giudice d’appello risolve la questione dell’interpretazione dei due titoli giudiziali sottostanti alla cartella circa la qualificazione dei ricavi di officina e lo fa nel senso di ritenerli “globali” e non meramente “maggiori” rispetto a quanto dalla contribuente dichiarato per ciascuno dei due periodi di imposta, per le ragioni espresse dai giudici di primo grado, ma tali ragioni non sono in alcun modo rese intelleggibili, nè è enunciata alcuna ragione di adesione a tali conclusioni.

– L’adesione alle ragioni e conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado – come era in astratto facoltà del giudice d’appello fare – è apodittica e senza giustificazione alcuna, e la relatio è ad un dato di fatto che non è riportato, neppure in sintesi. Per giurisprudenza costante della Corte, l’adesione alla decisione di primo grado è consentita ma dev’essere motivata e non apodittica: “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 – 01; conformi Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016, Rv. 640759 – 01).

– Il motivo dunque non richiede al giudice di legittimità di rivalutare e reinterpretare il contenuto delle sentenze emesse sugli avvisi di accertamento e di svolgere una rinnovata indagine del fatto, ma sindaca la mancanza di controllabilità dell’iter logico-motivazionale seguito dal giudice d’appello nella decisione adottata e nei termini esposti trova accoglimento.

– Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver il giudice d’appello apoditticamente affermato che le sentenze nn. 32 e 33/24/08 avrebbero quantificato l’importo globale dei ricavi in contestazione, e non semplicemente i “maggiori ricavi” rispetto a quanto dichiarato dalla società per i periodi di imposta, senza fornire una motivazione sulle specifiche deduzioni dell’Agenzia e senza chiarire in particolare perchè nelle due sentenze citate, ove la CTR non avesse inteso riferirsi a “maggiori ricavi”, non avrebbe disposto l’annullamento dell’accertamento relativo ai ricavi di officina.

– Con il terzo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 68, quanto all’iscrizione a ruolo provvisoria sulla base dei titoli giudiziali (al tempo) non definitivi.

– I motivi secondo e terzo restano assorbili dall’accoglimento del primo, derivando per ciò solo la nullità della sentenza, che dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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